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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna Maria Raschellà, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 761/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025, e decisa con il deposito telematico del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Enna, Corso Sicilia n. 22, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
DR VI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, in persona del Prefetto pro tempore, nonché Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello
[...]
Stato di , nei cui uffici siti in alla Via Libertà n. 174 domiciliano;
CP_2 CP_2
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “… chiede che in accoglimento dei precedenti motivi e previa sospensione della sentenza e dell'atto impugnato l'adito Tribunale voglia riformare la sentenza di prime cure oggi impugnata e in accoglimento dei motivi di appello voglia annullare il provvedimento di revisione patente impugnato nonché per quanto occorrere possa gli atti presupposti e consequenziali, poiché resi in violazione di legge o, in subordine, con qualsivoglia altra statuizione ritenuta di giustizia, dichiarare non dovuta la pretesa di revisione per insussistenza o prescrizione sulla base delle ragioni di cui in narrativa, ordinare conseguentemente all'autorità il ripristino del punteggio della patente, con
1 condanna dei resistenti, anche in solido tra loro, alle spese e compensi di questo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione,
- previo rigetto dell'istanza di sospensione, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
e accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , anche con Controparte_3
riferimento ai motivi di appello;
- nel merito, respingere l'appello proposto, perché inammissibile o comunque infondato,
- con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il processo di primo grado
1.1 Con ricorso in opposizione ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il provvedimento di revisione patente del 13/1/2023 Registro Ufficiale n. n. U.0010055.13-01-
2023 – Id 102 RA/2022, notificato al ricorrente via pec il 16 marzo 2023, con cui si invita il ricorrente a sottoporsi a nuovi esami teorici e pratici di idoneità alla guida entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- preliminarmente e nel merito, l'invalidità del provvedimento impugnato per incompetenza dell'UMC di posto che, il luogo della commessa violazione da cui dipenderebbe il preteso provvedimento CP_1
di revisione per perdita totale del punteggio, è , o alternativamente, il luogo di residenza del CP_2
ricorrente è Enna;
- nel più stretto merito, l'insussistenza delle violazioni del Codice della Strada che avrebbero pretesamente determinato l'azzeramento dei punti da cui deriva l'imputato provvedimento di revisione della patente negandosi la commissione delle violazioni da cui deriverebbe astrattamente la perdita di punteggio ed a cascata il provvedimento di revisione della patente (ad eccezione della violazione del 2 febbraio 2017 che si riconosce);
- la prescrizione del potere di procedere alla revisione della patente per decorrenza di un termine ben superiore ai cinque anni dall'ultima commissione dell'ultima violazione accertata e sua definizione.
1.2 Radicatosi il contraddittorio, il Ministero delle Infrastrutture – Ufficio Motorizzazione civile di ha depositato comparsa di costituzione e risposta ed ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
evidenziando che, di vero, la revisione della patente è atto automatico e vincolato e discende unicamente
2 dalla situazione di azzeramento dei punti, la cui adozione è di competenza dell'ufficio Motorizzazione di residenza del conducente con punteggio azzerato.
1.2. Il Giudice di Pace di SS ha deciso la causa con sentenza n. 104/2024 resa e pubblicata il
9 aprile 2024, con la quale ha rigettato il ricorso e compensato integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Il giudice di prime cure ha ritenuto:
infondato il primo motivo afferente la dedotta incompetenza territoriale del Controparte_1 posto che “è parere della giurisprudenza di legittimità e di merito che la sanzione accessoria discendente da violazione accertata da cui consegue la perdita definitiva del punteggio ancora la competenza territoriale al luogo della commessa violazione principale nella fattispecie accertata in data
2.2.2017 dalla Sezione Polizia Stradale di . Ne deriva pertanto la competenza del Giudice CP_2 di Pace di quale organo deputato a decidere in merito alla presente opposizione” (cfr. CP_2
sentenza, pag. 2);
per le stesse ragioni, sussistente la legittimazione passiva della e il difetto di Controparte_2
legittimazione della;
Controparte_3
prive di pregio le doglianze svolte dal ricorrente nel contesto del ricorso introduttivo.
§ 2. L'appello
2.1 , dolendosi dell'ingiustizia della decisione, ha ritualmente proposto gravame con Parte_1
ricorso in appello presentato, telematicamente, il 30 aprile 2024.
2.2 Il , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, la , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2
nonché la , in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno chiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello.
2.3 Con ordinanza del 6 novembre 2024 il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di inibitoria.
2.4 Disposti alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni e discussione, è stata fissata, infine,
l'udienza del 17 dicembre 2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta che le parti hanno ritualmente presentato. Indi, la causa è stata decisa col deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
§ 3. Le valutazioni del Tribunale
3.1 Con il primo motivo di appello, non rubricato, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione col quale aveva dedotto l'invalidità del provvedimento impugnato per incompetenza dell'UMC di posto che l'UMC di era privo di CP_1 CP_1
3 competenza sia in relazione al profilo del luogo della commessa violazione da cui dipenderebbe il preteso provvedimento di revisione per perdita totale del punteggio (perché in tal caso avrebbe dovuto ritenersi competente l'UMC di quale luogo della violazione accertata il 2 febbraio 2017, CP_2 violazione quest'ultima da cui pacificamente scaturiva la perdita di punteggio) sia in relazione al luogo di residenza del titolare della patente da revisionare (giacché il sig. aveva residenza ad Enna dal Pt_1
febbraio 2020). Il Giudice di pace, sarebbe incorso in un evidente errore di fatto, sovrapponendo alla questione di incompetenza per territorio dell'UCM di Bologna – questione effettivamente trattata nel ricorso – la questione della competenza per territorio del Giudice di Pace ed altre questioni
(legittimazione processuale passiva della , ecc.), mai proposte dalle parti. Controparte_2
In punto di competenza territoriale dell'UMC di la sentenza è, altresì, è affetta da violazione di CP_1 legge e “nello specifico affetta da violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c e 111 comma 6 Cost., in quanto mancante della motivazione, sia pure sotto forma di concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto, in relazione al motivo n. 1 del ricorso di prime cure” (cfr. ricorso in appello, pag. 7). In ogni caso, la sentenza è affetta da motivazione contraddittoria “in quanto il presupposto sulla cui base il Giudice decide la (diversa) questione della propria competenza processuale, ovverosia l'essere la sanzione accessoria discendente da violazione accertata a (la violazione del 2/2/17 da cui è CP_2
conseguita la perdita definitiva di punteggio ed indi la revisione), avrebbe semmai dovuto portare il
Giudice ad accogliere, piuttosto che a respingere, il primo motivo di ricorso di prime cure, e ciò in quanto il ricorrente aveva dato atto nel proprio primo motivo di ricorso di un orientamento giurisprudenziale (TAR Liguria 144-2014; TAR Liguria 334-2012) secondo cui la competenza territoriale sostanziale dell' ad emettere la revisione ex art. 128 CdS Controparte_1
(revisione richiamata dall'art. 126 bis comma 6 Cds [seppure la revisione di cui all'art. 126 bis CdS è ritenuta essere profondamente diversa da quella ex art. 128 CdS]) discende dal luogo di accertamento della violazione da cui consegue la sanzione principale” (cfr. ricorso in appello, pag. 8).
In alternativa, la sentenza è affetta da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere il Giudice di
Pace motivato in ordine all'eccepita incompetenza per territorio dell'UCM di CP_1
3.2 Con il secondo motivo di appello, non rubricato, si duole che il Giudice di pace non abbia compreso che il ricorrente nel proprio ricorso non ha affatto contestato la mancata notifica del provvedimento di revisione (che anzi ha impugnato sul presupposto di averne ricevuto la notifica in data 16 marzo 2023), quanto della preliminare (ma del tutto diversa) “comunicazione di avvio del procedimento” volto alla revisione della patente ai sensi della legge 241/1990.
3.3 Con il terzo motivo di appello, non rubricato, lamenta vizio di omessa pronuncia/omessa motivazione in ordine al secondo motivo di ricorso in prime cure con cui si era lamentata la mancanza di prova delle
4 violazioni precedenti a quella del 2 febbraio 2017 da cui sarebbe derivata, a dire delle controparti e dello stesso Giudice a quo, la perdita di punteggio posta a base del provvedimento di revisione.
3.4 Con il quarto motivo, non rubricato, si duole di rigetto dell'eccezione di prescrizione della sanzione accessoria della revisione con motivazione apparente o comunque contraddittoria.
Premesso che il provvedimento di revisione ha natura sanzionatoria, “è evidente che tra i principi di cui alle sanzioni amministrative generali e di quelle per violazione al codice della strada in particolare vi
è il principio della temporaneità della soggezione sanzionatoria del privato nei riguardi della potestà sanzionatoria pubblica, principio codificato agli artt. 28 l. 689/81 e 209 CdS con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ma perfettamente esteso alle sanzioni accessorie da copiosa ed univoca giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 34108/22 a proposito della sanzione accessoria della revoca della patente;
conforme Cass. 15694/20; con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente vedasi tra le altre v. Cass. 10373/06, Cass. 3832/2001; Cass. 8185/2003;
Cass. 6963/1999; con riferimento alla sanzione accessoria della confisca vedasi Cass. 564/2007).
D'altronde si appalesa errata in diritto anche la ricostruzione del Giudice che vorrebbe ricondurre alla definitività della sanzione principale e della perdita di punteggio ed alla sua registrazione/comunicazione l'ineluttabilità della revisione che si atteggerebbe così quale atto privo di contenuto provvedimentale e sanzionatorio” (cfr. ricorso in appello, pag. 18). Ebbene, chiosa l'appellante, “Evidente la rilevanza della violazione di legge qui contestata: ed invero, laddove il
Giudice avesse fatto retta applicazione delle norme ed orientamenti citati, avrebbe dovuto comprendere che la pretesa revisione, in quanto provvedimento sanzionatorio accessorio, avrebbe potuto essere disposta solo in un intervallo di tempo quinquennale dalla definitività della violazione cui l'UMC di
l'aveva ricollegata, e poiché in giudizio era stata dedotta l'incontestata (oltre che CP_1
documentata: All. A sub doc. 3 al ricorso introduttivo) circostanza che la contestazione della sanzione del 2/2/2017 era stata definita il 17 ottobre 2017 con l'estinzione del giudizio 813/17 RG GdP
SS (giudizio assegnato peraltro allo stesso Giudice a quo), il Giudice a quo avrebbe dovuto concludere che il provvedimento di revisione avrebbe dovuto essere disposto a partire dal 16/11/2017
(trentesimo giorno successivo a quello di definizione della violazione entro il quale l'autorità che aveva proceduto all'accertamento avrebbe dovuto registrare telematicamente la decurtazione di punteggio) e fino al 16/11/22., mentre nessun effetto interruttivo avrebbe potuto avere la comunicazione di avvio procedimento amministrativo ex art. 241/90 del 14/7/22 (allegata alla pag. 2 del file allegato alla pec del 16/3/2023 con cui l'UMC aveva trasmesso il provvedimento di revisione - All. A, doc.1 pag.2) perché
(come indicato al motivo 3 del ricorso in prime cure e ribadito al superiore motivo 2 del presente appello) detta comunicazione di avvio procedimento non solo non era prevista (Cass. 28298/2020 e
5 molte altre affermano che la revisione vincolata ex art. 126 bis CdS per la sua natura sanzionatoria vincolata non va preceduta da alcuna comunicazione avvio procedimento, ma soggiace solo ai principi di cui alla legge 689/81 e norme correlate), non solo non aveva alcuna efficacia interruttiva (potendo la prescrizione della sanzione essere impedita solo dal provvedimento irrogativo e non da provvedimenti anticipatori), ma oltretutto detta comunicazione avvio procedimento non era mai stata notificata in forma esistente al ricorrente (come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria difensiva del UMC di (All. B sub-all. 2) ove risulta che i tentativi di notifica non si sono mai compiuti CP_1 essendo stata restituita la raccomandata informativa al mittente per “destinatario sconosciuto” (cfr. ricorso in appello, pag. 19-20).
3.5 I motivi che, per l'intima connessione da cui sono avvinti, possono essere esaminati congiuntamente, sono complessivamente infondati e vanno reietti, ma la motivazione della sentenza di primo grado va necessariamente integrata e meglio precisata.
Non è superfluo rammentare che, di vero, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti (Cass., S.U., n. 20544 del 2008), sicché essi, ai sensi degli artt. 204- bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada rientrano nella competenza del giudice di pace (Cass.,
S.U., n. 9691 del 2010).
A tale generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall'amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida.
Il comma 6 dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 statuisce che «alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di ameno cinque punti.
Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare
6 della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento».
Nel caso di specie, per effetto dell'azzeramento dei punti della patente di , l' Parte_1 CP_1 [...]
di ha disposto la sottoposizione del sig. a revisione della patente Controparte_4 CP_1 Pt_1
di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, da svolgersi entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il provvedimento in questione si configura come atto dovuto e partecipa della medesima natura propria della disciplina posta dal codice della strada con riguardo alla cd. “patente a punti”, costituendo la conseguenza della definitiva perdita della dotazione di punti a disposizione del titolare della patente di abilitazione alla guida.
A differenza dell'art. 128 C.d.S., l'art. 126-bis configura l'ordine di sottoposizione a tale esame in termini di atto vincolato che la Motorizzazione civile deve adottare per il sol fatto che si sia verificato il fatto costituito dalla perdita totale dei punti della patente, senza che alcun apprezzamento in merito alla opportunità di tale provvedimento possa essere compiuto dall'Ufficio chiamato ad adottarlo.
Si conferma, quindi, che “il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale;
sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l'opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 (vedi Cass., S.U.,
n. 3936 del 2013: «in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-bis, comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-bis dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida” (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2015, n.15573).
In maniera del tutto corretta, dunque, il ricorrente ha proposto opposizione al giudice di pace, ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 150 del 2011.
Infondata è la doglianza del ricorrente in ordine alla incompetenza dell'ufficio della Motorizzazione civile di (primo motivo di appello), perché, al contrario, proprio applicando uno dei criteri che, CP_1
secondo lo stesso appellante radicano la competenza per territorio, vale a dire il luogo di residenza del
7 titolare della patente, vi è che, alla data di adozione del provvedimento opposto (provvedimento di revisione patente del 13 gennaio 2023 Registro Ufficiale n. n. U.0010055.13-01-2023 – Id 102
RA/2022), risultava ancora residente nella città di non avendo provveduto ad Parte_1 CP_1
aggiornare, al momento del trasferimento della residenza nella città di Enna, i suoi dati nell'Anagrafe
Nazionale degli abilitati alla guida.
Come è noto, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel Comune di nuova residenza, i titolari di patente di guida devono compilare anche un apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali. Il Comune ricevente la dichiarazione provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Il , sulla base delle informazioni ricevute dal Comune, aggiorna la residenza dell'interessato CP_1
negli appositi archivi informatici.
Non avendo avuto luogo la comunicazione della nuova residenza nel Comune di Enna, è evidente che, del tutto correttamente, il provvedimento di revisione patente è stato adottato dalla Motorizzazione civile di che risultava ancora il luogo di residenza del al gennaio 2023. CP_1 Pt_1
Da tanto consegue l'infondatezza del primo motivo.
Infondato è pure il secondo motivo, con il quale l'appellante si duole che il Giudice di pace non abbia compreso che il ricorrente nel proprio ricorso non ha affatto contestato la mancata notifica del provvedimento di revisione (che anzi ha impugnato sul presupposto di averne ricevuto la notifica in data
16 marzo 2023), quanto della preliminare (ma del tutto diversa) “comunicazione di avvio del procedimento” volto alla revisione della patente ai sensi della legge 241/1990.
Si è già detto che il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale. Per tali ragioni la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare senz'altro continuità, esclude l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 dal procedimento di applicazione delle sanzioni in oggetto, in quanto procedimento compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981
(Cass., Sez. U, sentenza n. 15573 del 2015, cit.; v., altresì, Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4363).
È dunque evidente l'irrilevanza della censura, non potendo discendere una conseguenza negativa (in termini di invalidità, nullità, annullabilità, ecc.) del provvedimento di revisione della patente di Pt_1
, dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento volto alla revisione della patente.
[...]
Non merita accoglimento, altresì, il terzo motivo di appello, con il quale è riproposta la questione della mancanza di prova delle violazioni precedenti a quella del 2 febbraio 2017 da cui sarebbe derivata, a
8 dire delle controparti e dello stesso Giudice a quo, la perdita di punteggio posta a base del provvedimento di revisione.
Si è già detto che il provvedimento di revisione della patente è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è anch'esso fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida.
Ora, dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente in primo grado e, in special modo, dagli
“Estratti cronologici per anagrafe e patente”, è agevole rilevare che l'azzeramento dei punti ha avuto luogo in forza di plurime violazioni di cui ai verbali di accertamento analiticamente indicati negli
Estratti, nei quali sono dettagliatamente indicati la data della violazione, il luogo, l'organo accertatore, ecc., documentazione non contestata ed idonea a provare le violazioni commesse dal e causa Pt_1 dell'azzeramento dei punti.
Gli estratti in parola documentano, per ogni conducente, i procedimenti e i provvedimenti indicati nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, prevista e disciplinata dagli articoli 225e 226 del
Codice della Strada. L'art. 226, comma 1, in particolare dispone che nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, tra l'altro, i procedimenti di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca della patente di guida, nonché «i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'art. 126-bis …».
Può dunque concludersi nel senso che la P.A. ha ampiamente documentato e provato la perpetrazione delle violazioni che hanno condotto all'azzeramento del punteggio della patente di guida dell'odierno appellante.
Resta da esaminare l'ultimo motivo di gravame, col quale è lamentata, in buona sostanza, la violazione dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Il motivo è complessivamente infondato.
La revisione della patente di guida, quale sanzione accessoria, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine. La sanzione, quindi, può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale (si veda Cass. civ., 23 luglio 2020, n. 15694, per l'ipotesi di revoca della patente di guida).
Ora, in base all'art. 126-bis CdS, la revisione della patente di guida può essere disposta solo a seguito dell'azzeramento del punteggio che può essere comunicato dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida solo quando la relativa contestazione si intende definita con l'avvenuto pagamento della sanzione
9 amministrativa pecuniaria o allorché siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Nel caso in esame, è allora necessario accertare quando sia stata definita la contestazione relativa alla contestazione della sanzione del 2 febbraio 2017.
Orbene, secondo gli assunti difensivi, la contestazione de qua sarebbe divenuta definitiva in data 17 ottobre 2017, con l'estinzione del giudizio 813/2017 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di
, così che, sempre in tesi, “il Giudice a quo avrebbe dovuto concludere che il provvedimento CP_2
di revisione avrebbe dovuto essere disposto a partire dal 16/11/2017 (trentesimo giorno successivo a quello di definizione della violazione entro il quale l'autorità che aveva proceduto all'accertamento avrebbe dovuto registrare telematicamente la decurtazione di punteggio) e fino al 16/11/22” (cfr. ricorso in appello, pag. 19).
Senonché, questo argomento difensivo non si confronta con il più che consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ordinanza pronunciata ai sensi degli artt. 181/309 c.p.c. [è il caso di specie], è, in realtà, una sentenza e, quindi, deve ritenersi appellabile. In tal senso, si veda Cass. civ., 3 settembre 2018, n. 21586: “L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, “ex lege”, l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza – che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza – deve ritenersi appellabile”.
Di conseguenza, nel caso in esame, difettando la prova della notificazione del provvedimento reso dal
Giudice di Pace il 17 ottobre 2017 alla P.A., evidentemente la sentenza è trascorsa in giudicato il 17 aprile 2018 ex art. 327 c.p.c., e solo da quella data la contestazione è divenuta definitiva ed è, pertanto, iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale che, evidentemente, alla data del 13 gennaio
2023, non era ancora decorso.
L'appello è rigettato.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante la novità delle questioni dirimenti,
e, in special modo, della questione della prescrizione.
4.2. Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del
2012.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di SS, Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, in persona del Prefetto pro tempore, nonché Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso presentato, telematicamente, il
[...]
30 aprile 2024, avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 104/2024 resa e pubblicata il CP_2
9 aprile 2024, non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio;
3) dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
Così deciso da remoto il 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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