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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3481/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. CASALI CRISTIAN che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. CASALI CRISTIAN che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“A) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
B) La figlia minorenne, non economicamente autosufficiente, verrà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambe i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza prevalente presso il padre, sig.
. Parte_1
1 Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La figlia minorenne trascorrerà Per_1
una settimana alternata con ciascun genitore, trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio così come le vacanze pasquali, relativamente alle vacanze estive trascorrerà con la madre una settimana nel mese di Per_1
giugno o di luglio, mentre nel mese di agosto trascorrerà con la madre 2 settimane anche Per_2
consecutive; ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia con il genitore cui spetta la giornata secondo la normale regolamentazione.
Le parti concordano che i suddetti orari e modalità di visita e le suddette ripartizioni potranno essere modificate purché con consensuale accordo che, peraltro, varrà esclusivamente per il caso specifico (senza quindi alcuna deroga generale ai criteri di visita sopra indicati); l'accordo dovrà comunque essere sempre ricercato nel massimo e primario rispetto delle esigenze della minore, della sua corretta e sana educazione nonché dell'integrale è completo rapporto con entrambi i genitori.
In virtù dell'equa alternanza della permanenza della minore con i genitori la sig.ra si obbliga a Pt_2
corrispondere al sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia minore, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come indicate nel protocollo d'intesa in uso presso il tribunale di Brescia e da considerarsi qui interamente trascritto.
L'importo riconosciuto a titolo di assegno unico per la figlia a carico rimane nell'intera disponibilità del sig. . Parte_1
La figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente, continuerà ad abitare unitamente al Persona_3
padre ed alla sorella nella casa famigliare, regolerà in autonomia i rapporti con i genitori;
La figlia maggiorenne e economicamente indipendente, residente con il proprio compagno in Per_4
Gussago (Bs), via IV Novembre, regolerà in autonomia i rapporti con i genitori;
C) La casa famigliare sita in Monticelli AT (Bs), via Don Stefano Arici n. 31, rimane assegnata al sig.
con tutti gli arredi. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria relative all'immobile sono Parte_1
interamente a carico del sig. , le spese straordinarie sono ripartite al 50 % fra i proprietari. Parte_1
D) La somma di € 31.723,89 depositata sul corrente n. 207796 acceso presso l'istituto di credito Bec del
Garda ed intestato ad entrambi i ricorrenti verrà chiuso e il saldo diviso al 50% fra i ricorrenti.
E) L'autoveicolo Fiat 500, targato GH574VF di proprietà del sig. verrà trasferito con apposito Parte_1 atto in proprietà alla sig.ra l'autoveicolo Skoda Fabia, targato GWO70TA di proprietà del sig. Pt_2
rimarrà nella disponibilità dello stesso;
l'autoveicolo Hyundai 110 targato FA759EW di proprietà Parte_1
della sig.ra rimarrà nella disponibilità della figlia Pt_2 Per_4
2 F) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale.
G) Spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 14.5.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n.65, parte II, serie A, anno 2005, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 20.7.2001, il 26.12.2003, maggiorenni ed Persona_3 Per_4
economicamente autosufficienti, e il 3.6.2009. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3481/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. CASALI CRISTIAN che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. CASALI CRISTIAN che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“A) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
B) La figlia minorenne, non economicamente autosufficiente, verrà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambe i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza prevalente presso il padre, sig.
. Parte_1
1 Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La figlia minorenne trascorrerà Per_1
una settimana alternata con ciascun genitore, trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie ad anni alternati dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio così come le vacanze pasquali, relativamente alle vacanze estive trascorrerà con la madre una settimana nel mese di Per_1
giugno o di luglio, mentre nel mese di agosto trascorrerà con la madre 2 settimane anche Per_2
consecutive; ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia con il genitore cui spetta la giornata secondo la normale regolamentazione.
Le parti concordano che i suddetti orari e modalità di visita e le suddette ripartizioni potranno essere modificate purché con consensuale accordo che, peraltro, varrà esclusivamente per il caso specifico (senza quindi alcuna deroga generale ai criteri di visita sopra indicati); l'accordo dovrà comunque essere sempre ricercato nel massimo e primario rispetto delle esigenze della minore, della sua corretta e sana educazione nonché dell'integrale è completo rapporto con entrambi i genitori.
In virtù dell'equa alternanza della permanenza della minore con i genitori la sig.ra si obbliga a Pt_2
corrispondere al sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia minore, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come indicate nel protocollo d'intesa in uso presso il tribunale di Brescia e da considerarsi qui interamente trascritto.
L'importo riconosciuto a titolo di assegno unico per la figlia a carico rimane nell'intera disponibilità del sig. . Parte_1
La figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente, continuerà ad abitare unitamente al Persona_3
padre ed alla sorella nella casa famigliare, regolerà in autonomia i rapporti con i genitori;
La figlia maggiorenne e economicamente indipendente, residente con il proprio compagno in Per_4
Gussago (Bs), via IV Novembre, regolerà in autonomia i rapporti con i genitori;
C) La casa famigliare sita in Monticelli AT (Bs), via Don Stefano Arici n. 31, rimane assegnata al sig.
con tutti gli arredi. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria relative all'immobile sono Parte_1
interamente a carico del sig. , le spese straordinarie sono ripartite al 50 % fra i proprietari. Parte_1
D) La somma di € 31.723,89 depositata sul corrente n. 207796 acceso presso l'istituto di credito Bec del
Garda ed intestato ad entrambi i ricorrenti verrà chiuso e il saldo diviso al 50% fra i ricorrenti.
E) L'autoveicolo Fiat 500, targato GH574VF di proprietà del sig. verrà trasferito con apposito Parte_1 atto in proprietà alla sig.ra l'autoveicolo Skoda Fabia, targato GWO70TA di proprietà del sig. Pt_2
rimarrà nella disponibilità dello stesso;
l'autoveicolo Hyundai 110 targato FA759EW di proprietà Parte_1
della sig.ra rimarrà nella disponibilità della figlia Pt_2 Per_4
2 F) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale.
G) Spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 14.5.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n.65, parte II, serie A, anno 2005, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie il 20.7.2001, il 26.12.2003, maggiorenni ed Persona_3 Per_4
economicamente autosufficienti, e il 3.6.2009. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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