TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. EL ON Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
AR LE AN, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate in sostituzione d'udienza del 05/11/2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 28/9/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
formulavano domanda contestuale di separazione e di divorzio
[...] congiunto ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51.
I coniugi esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Camerota, in data 28/12/2017, annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2018, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli: (nato a [...]_1 il 01/07/2009) e (nato a [...] il Persona_2
26/08/2010).
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, la separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, tali condizioni prevedono:
“1) I figli minori e ai sensi e per gli effetti della L.54/06, Per_1 Per_2 vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma stabiliranno la residenza presso la madre la quale, in uno ai figli, continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Centola – fraz. Palinuro – alla via Indipendenza, 32B;
2) a) il sig. in considerazione dell'età dei figli, potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente e, vista l'età, con gli stessi minori e tenuto conto della preminente volontà dei minori.
Ad ogni modo, si ritiene opportuno indicare un calendario di massima per gli incontri padre/figli che verrà rispettato compatibilmente con i turni di lavoro del ricorrente e la volontà dei minori:
Il ricorrente potrà vedere e tenere con sé i figli tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, allorquando andrà a prendere i figli pagina 2 di 8 presso la casa coniugale alle 11:00 in periodo extrascolastico e all'uscita della scuola in periodo scolastico e li riporterà alle ore 20,00 presso l'abitazione materna.
b) Due fine settimana al mese, da concordarsi previamente con la madre o, in caso di mancato accordo, il primo ed il terzo fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 15,00 fino alla domenica quando i minori verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna alle ore 20,00.
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni Per_1 Per_2 alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro del ricorrente.
A Pasqua il padre terrà con sé i figli nel giorno di Pasqua o il Lunedì
d'Albis ad anni alterni, previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul luogo di lavoro. Nel corso dei predetti periodi entrambi i genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza degli stessi, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori, nonché comunicare il luogo ove gli stessi si trovano all'altro genitore.
d) Il sig. sarà informato degli incontri scuola -famiglia al fine Parte_1 di essere partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione dei figli atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per i figli verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo ai figli. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le utenze telefoniche le decisioni relative ai figli e qualunque questione alla stessa afferente.
3) Il sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento, per i soli Parte_1 figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 pagina 3 di 8 (eurocinquecento/00) da accreditare su un conto corrente intestato alla sig.ra i cui estremi sono già stati comunicati. Pt_2
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Consiglio
Nazionale Forense (All.B) al quale i coniugi si atterrano per la gestione delle spese straordinarie.
5) I coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto anche per i figli;
6) Il sig. attualmente si è trasferito presso l'abitazione dei Parte_1 genitori in Via Stazione Nuova, 9 Pisciotta (SA), mentre la sig.ra Pt_2 continuerà ad abitare con i figli presso la casa coniugale in via
Indipendenza, 32B – Centola;
7) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare immediatamente qualunque cambio di residenza nell'interesse dei figli;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORI
8) I minori restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
9) i figli e ai sensi e per gli effetti della L.54/06, vengono Per_1 Per_2 affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma continueranno a vivere, in uno alla madre, presso l'attuale casa coniugale, in Centola alla via Indipendenza, 32B.
10) il sig. in considerazione dell'età dei figli, potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente e, vista l'età, con gli stessi minori e tenuto conto della preminente volontà dei minori. Ad ogni modo, si ritiene opportuno indicare un calendario di massima per gli incontri padre/figli che verrà rispettato pagina 4 di 8 compatibilmente con i turni di lavoro del ricorrente e la volontà dei minori:
a) Il ricorrente potrà vedere e tenere con sé i figli tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, allorquando andrà a prendere i figli presso la casa coniugale alle 11:00 in periodo extrascolastico e all'uscita della scuola in periodo scolastico e li riporterà alle ore 20,00 presso l'abitazione materna.
b) Due fine settimana al mese, da concordarsi previamente con la madre o, in caso di mancato accordo, il primo ed il terzo fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 15,00 fino alla domenica quando i minori verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna alle ore 20,00.
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni Per_1 Per_2 alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro del ricorrente.
A Pasqua il padre terrà con sé i figli nel giorno di Pasqua o il Lunedì
d'Albis ad anni alterni, previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul luogo di lavoro.
Nel corso dei predetti periodi entrambi i genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza degli stessi, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori, nonché comunicare il luogo ove gli stessi si trovano all'altro genitore.
d) Il sig. sarà informato degli incontri scuola -famiglia al fine Parte_1 di essere partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione dei figli atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per i figli verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo ai figli.
pagina 5 di 8 I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le utenze telefoniche le decisioni relative ai figli e qualunque questione alla stessa afferente.
DISPOSIZIONI SUGLI IMMOBILI
11. L'immobile sito in Centola alla via Indipendenza, 32B rimarrà in esclusiva proprietà della ricorrente, in quanto donato dai genitori e non potendo essere avanzata da parte del ricorrente alcuna pretesa sull'esclusiva proprietà del coniuge.
ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
12. Entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento per sé medesimi e dichiarano di non avere nulla a che pretendere dall'altro coniuge.”
All'udienza del 5/11/2024, fissata con modalità di trattazione scritta, il
Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473 -bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep.
16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi pagina 6 di 8 riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte articolate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio, limitandosi, peraltro, a prendere atto delle condizioni che esulano dalla competenza decisionale in questa sede.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso a tutti gli effetti di legge;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente pagina 7 di 8 ES IA EL ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. EL ON Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
AR LE AN, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte depositate in sostituzione d'udienza del 05/11/2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 28/9/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
formulavano domanda contestuale di separazione e di divorzio
[...] congiunto ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51.
I coniugi esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Camerota, in data 28/12/2017, annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 3, Parte II, Serie A dell'anno 2018, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli: (nato a [...]_1 il 01/07/2009) e (nato a [...] il Persona_2
26/08/2010).
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, la separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, tali condizioni prevedono:
“1) I figli minori e ai sensi e per gli effetti della L.54/06, Per_1 Per_2 vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma stabiliranno la residenza presso la madre la quale, in uno ai figli, continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Centola – fraz. Palinuro – alla via Indipendenza, 32B;
2) a) il sig. in considerazione dell'età dei figli, potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente e, vista l'età, con gli stessi minori e tenuto conto della preminente volontà dei minori.
Ad ogni modo, si ritiene opportuno indicare un calendario di massima per gli incontri padre/figli che verrà rispettato compatibilmente con i turni di lavoro del ricorrente e la volontà dei minori:
Il ricorrente potrà vedere e tenere con sé i figli tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, allorquando andrà a prendere i figli pagina 2 di 8 presso la casa coniugale alle 11:00 in periodo extrascolastico e all'uscita della scuola in periodo scolastico e li riporterà alle ore 20,00 presso l'abitazione materna.
b) Due fine settimana al mese, da concordarsi previamente con la madre o, in caso di mancato accordo, il primo ed il terzo fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 15,00 fino alla domenica quando i minori verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna alle ore 20,00.
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni Per_1 Per_2 alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro del ricorrente.
A Pasqua il padre terrà con sé i figli nel giorno di Pasqua o il Lunedì
d'Albis ad anni alterni, previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul luogo di lavoro. Nel corso dei predetti periodi entrambi i genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza degli stessi, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori, nonché comunicare il luogo ove gli stessi si trovano all'altro genitore.
d) Il sig. sarà informato degli incontri scuola -famiglia al fine Parte_1 di essere partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione dei figli atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per i figli verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo ai figli. I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le utenze telefoniche le decisioni relative ai figli e qualunque questione alla stessa afferente.
3) Il sig. verserà, a titolo di assegno di mantenimento, per i soli Parte_1 figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 pagina 3 di 8 (eurocinquecento/00) da accreditare su un conto corrente intestato alla sig.ra i cui estremi sono già stati comunicati. Pt_2
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Consiglio
Nazionale Forense (All.B) al quale i coniugi si atterrano per la gestione delle spese straordinarie.
5) I coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto anche per i figli;
6) Il sig. attualmente si è trasferito presso l'abitazione dei Parte_1 genitori in Via Stazione Nuova, 9 Pisciotta (SA), mentre la sig.ra Pt_2 continuerà ad abitare con i figli presso la casa coniugale in via
Indipendenza, 32B – Centola;
7) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare immediatamente qualunque cambio di residenza nell'interesse dei figli;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORI
8) I minori restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
9) i figli e ai sensi e per gli effetti della L.54/06, vengono Per_1 Per_2 affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma continueranno a vivere, in uno alla madre, presso l'attuale casa coniugale, in Centola alla via Indipendenza, 32B.
10) il sig. in considerazione dell'età dei figli, potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione con la ricorrente e, vista l'età, con gli stessi minori e tenuto conto della preminente volontà dei minori. Ad ogni modo, si ritiene opportuno indicare un calendario di massima per gli incontri padre/figli che verrà rispettato pagina 4 di 8 compatibilmente con i turni di lavoro del ricorrente e la volontà dei minori:
a) Il ricorrente potrà vedere e tenere con sé i figli tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, allorquando andrà a prendere i figli presso la casa coniugale alle 11:00 in periodo extrascolastico e all'uscita della scuola in periodo scolastico e li riporterà alle ore 20,00 presso l'abitazione materna.
b) Due fine settimana al mese, da concordarsi previamente con la madre o, in caso di mancato accordo, il primo ed il terzo fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 15,00 fino alla domenica quando i minori verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna alle ore 20,00.
c) durante le festività di Natale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio ad anni Per_1 Per_2 alterni, previo accordo tra i genitori e considerati i turni di lavoro del ricorrente.
A Pasqua il padre terrà con sé i figli nel giorno di Pasqua o il Lunedì
d'Albis ad anni alterni, previo accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno o comunque, non appena il ricorrente avrà il prospetto delle turnazioni sul luogo di lavoro.
Nel corso dei predetti periodi entrambi i genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza degli stessi, con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori, nonché comunicare il luogo ove gli stessi si trovano all'altro genitore.
d) Il sig. sarà informato degli incontri scuola -famiglia al fine Parte_1 di essere partecipe di tutto ciò che concerne la formazione e l'educazione dei figli atteso che, in ossequio alla legge sull'affidamento condiviso, le decisioni di maggior importanza per i figli verranno prese di comune accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo ai figli.
pagina 5 di 8 I genitori dovranno concordare tra di loro attraverso le utenze telefoniche le decisioni relative ai figli e qualunque questione alla stessa afferente.
DISPOSIZIONI SUGLI IMMOBILI
11. L'immobile sito in Centola alla via Indipendenza, 32B rimarrà in esclusiva proprietà della ricorrente, in quanto donato dai genitori e non potendo essere avanzata da parte del ricorrente alcuna pretesa sull'esclusiva proprietà del coniuge.
ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
12. Entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento per sé medesimi e dichiarano di non avere nulla a che pretendere dall'altro coniuge.”
All'udienza del 5/11/2024, fissata con modalità di trattazione scritta, il
Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473 -bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep.
16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi pagina 6 di 8 riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte articolate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio, limitandosi, peraltro, a prendere atto delle condizioni che esulano dalla competenza decisionale in questa sede.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso a tutti gli effetti di legge;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente pagina 7 di 8 ES IA EL ON
pagina 8 di 8