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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta -Presidente dott. Maurizio Ferrara -Giudice rel. dott. Riccardo Sabato -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.05.1967 e residente in Auletta (SA), in c.da Mattina snc, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Pia Spinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Buonabitacolo (SA), alla via Catalano, n.4
- ricorrente –
E
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Auletta (SA), alla via Roma, n. 39, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosa
Caputo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buonabitacolo (SA) alla via E. Loi, n.
40
- ricorrente –
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
14.04.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis .51 c.p.c. depositato il 15.01.2025, i ricorrenti hanno premesso: di aver contratto matrimonio concordatario in Auletta (SA) il 30.08.2003, adottando il regime patrimoniale di separazione dei beni;
di aver stabilito la loro residenza coniugale in Auletta (SA), alla c.da Mattina snc;
di aver avuto un figlio, (Polla, 11.09.2004), iscritto Persona_1 attualmente al primo anno della facoltà di Sociologia presso l'Università degli Studi di Salerno;
che nel tempo era venuta meno l'affectio coniugalis a causa di incompatibilità caratteriali, tali da rendere la prosecuzione della convivenza intollerabile e la comunione materiale e spirituale dei coniugi impossibile, così da addivenire congiuntamente alla loro separazione personale. Quanto alla situazione patrimoniale, i ricorrenti hanno rappresentato che : svolge attività di Parte_1 agente di commercio ed ha percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo pari a € 14.964,00; nell'anno 2022 un reddito complessivo di € 14.648 e nell'anno 2023 un reddito complessivo pari a euro 15.305,00 (così come da dichiarazioni allegate); è titolare della quota del 50% (dal valore nominale di 10.000 euro) della CEI di AN EC & sas, con sede in Fisciano (SA) e riveste il ruolo di socio accomandante;
è titolare nel Comune di Auletta (SA) di: 1) un fabbricato, composto da abitazione di tipo economico di 5,5 vani, contraddistinto in cat. al fg. 10, p.lla n.
812, sub 3, cat. A/3- classe 2 di 81mq; 2) di un locale deposito di m 185, distinto in Catasto al fg.
10- part. n. 812, sub. 1, cat. C/2 classe 7, piano interrato;
3) di un locale deposito di m.98, distinto in Catasto al fg. 10, part. n. 812, sub. 2, Cat. C/2 classe 7, piano interrato;
4) di un terreno contraddistinto in Catasto al fg. 10, part. n. 360, qualità Vigneto, Classe 2, superficie mq. 40; 5) di un terreno distinto in Catasto al fg. n. 10, part. n. 361, qualità Seminativo, classe 3, superficie mq. 88; 6) di un terreno contraddistinto in Catasto al fg. n. 10, part. n. 813, qualità Uliveto- classe
3, superficie mq 5431; 7) di un terreno distinto in Catasto al fg. n. 10, part. n. 815, qualità
Uliveto, classe 3, superficie mq. 1145; nel Comune di Fisciano di: 1) abitazione di tipo economico di 3 vani, distinto in Catasto al fg. 14- part. n. 1021 sub. 12, cat. A/3- classe 2 di mq
56; 2) di locale deposito di m 178 alla via Nocelleto, piano S1- distinto in Catasto al fg. 14- part.
n. 1021, sub. 3 cat. C/6 classe 13; 3) di cortile di m. 222 alla via Nocelleto, piano T, contraddistinto in Catasto al fg. 14- part. n. 1021, sub. 14 cat. F/1; 4) di locale deposito di m. 269 alla via Nocelleto, distinto in Catasto al fg. 14, part. n. 1021, sub. 13; 5) di terreno, distinto in pagina 2 di 5 Catasto al fg. 14, part. n. 2223- qualità Seminativo Arborato, classe 2, superficie mq 627; 6) di terreno, distinto in Catasto al fg. n. 14, part. n. 615, qualità Seminativo Arborato, Classe 2, superficie mq 53.
È, inoltre, titolare di: 1) veicolo marca BMW 318 (tg. FD683AG) e veicolo Peugeot208 (tg.
EF128BE) in uso esclusivo di 2) Libretto di risparmio postale n. 53248481 Controparte_1
presso Poste Italiane, con saldo di euro 150,00; 3) conto corrente bancario n. 66271/1000/5657 presso Banca Intesa- filiale di Sala Consilina (SA) con saldo pari ad euro 37.888,33.
Quanto alla situazione patrimoniale di i ricorrenti hanno dedotto che ella non Controparte_1
svolge alcuna attività lavorativa e percepisce la Naspi per un importo pari a euro 912,20; non è proprietaria di beni immobili, né di mobili registrati;
è titolare del rapporto di conto corrente bancario nr. 0002/041/031280.
Fatte queste premesse, i coniugi hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e l'omologa alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) i coniugi saranno liberi di stabilire la loro residenza nel luogo che riterranno più consono ai rispettivi interessi, nello specifico continuerò ad abitare presso la casa coniugale, Parte_1
sita in Auletta, alla Contrada Mattina snc mentre la sig.ra ha trasferito la Controparte_1
propria residenza in Auletta (SA) alla Via roma n. 39 provvedendo a portare con sé i beni di sua appartenenza e gli effetti personali;
3) Non si prevede tra i coniugi alcun reciproco assegno di mantenimento, essendosi entrambi dichiarati economicamente autosufficienti;
4) , verserà, una tantum, alla sig.ra la somma di euro 2.000( Parte_1 Controparte_1
duemila/00) a titolo di rimborso per il mobilio che resterà in dotazione della casa coniugale. La detta somma è stata corrisposta mediante assegno circolare all'atto della sottoscrizione dell'accordo di separazione;
5) Le spese universitarie nonché quant'altro necessario per tutta la durata degli studi del figlio
sono e saranno sostenute dal padre sig. ; la sig.ra Persona_1 Parte_1 Controparte_1
corrisponderà, in base alle sue possibilità economiche, con la somma di volta in volta necessaria alle ulteriori eventuali esigenze del figlio;
pagina 3 di 5 6) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Auletta perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Il PM in data 13.03.2025 nulla ha opposto.
Con decreto del 27.01.2025 il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il
14.04.2025, disponendo la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando il termine per le note di trattazione scritta fino al giorno di udienza e invitando le parti a dichiarare congiuntamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Alla detta udienza le parti hanno tempestivamente depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., confermando la volontà di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Pertanto, hanno chiesto di omologare la presente separazione alle condizioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) i coniugi saranno liberi di stabilire la loro residenza nel luogo che riterranno più consono ai rispettivi interessi, nello specifico continuerò ad abitare presso la casa coniugale, Parte_1
sita in Auletta, alla Contrada Mattina snc mentre la sig.ra ha trasferito la Controparte_1
propria residenza in Auletta (SA) alla Via roma n. 39 provvedendo a portare con sé i beni di sua appartenenza e gli effetti personali;
3) Non si prevede tra i coniugi alcun reciproco assegno di mantenimento, essendosi entrambi dichiarati economicamente autosufficienti;
4) , verserà, una tantum, alla sig.ra la somma di euro 2.000 Parte_1 Controparte_1
(duemila/00) a titolo di rimborso per il mobilio che resterà in dotazione della casa coniugale. La detta somma è stata corrisposta mediante assegno circolare all'atto della sottoscrizione dell'accordo di separazione;
5) Le spese universitarie nonché quant'altro necessario per tutta la durata degli studi del figlio
sono e saranno sostenute dal padre sig. ; la sig.ra Persona_1 Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 corrisponderà, in base alle sue possibilità economiche, con la somma di volta in volta necessaria alle ulteriori eventuali esigenze del figlio;
6) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Auletta perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale dei coniugi, , nato a [...] Parte_1
QU (AG) il 23.05.1967 e residente in [...], in c.da Mattina snc e CP_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...],
[...]
i quali hanno contratto matrimonio in Auletta (SA) il 30.08.2003, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Auletta (SA) al n. 9, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno
2003;
➢ omologa le condizioni necessarie come in parte motiva riportate;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Auletta (SA) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (n. 9, parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 2003);
➢ nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.04.2025
Il Giudice rel. est.
Il Presidente dott. Maurizio Ferrara
dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 5 di 5