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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2884 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Ruscio, nel cui Parte_1 C.F._1 studio in Corigliano Rossano- A.U. Rossano, Via G. D'Annunzio n. 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- appellante -
E
(C.F: ), elettivamente domiciliato a Cosenza alla via E. e M. Controparte_1 C.F._2
Cristofaro n° 2, presso lo studio dell'Avv. Mafalda Ferraro che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato - avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore n. 17/2023.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 32/2022 emesso dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.199,41, oltre interessi e spese, in favore dell'avv. , a Controparte_1 titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte nel procedimento penale n. 187/2017 RGNR, mod. 21 bis, svoltosi dinanzi allo stesso Ufficio del Giudice di Pace.
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, rilevando che il difensore non aveva detratto l'importo di €
1.500,00, già corrisposto in acconto dall'opponente; che la somma richiesta era eccessiva, tenuto conto anche della revoca del mandato al difensore, sicchè allo stesso poteva essere riconosciuto il minore importo di € 465,00; deduceva, poi, la negligenza dell'avv. nell'espletamento del mandato CP_1 difensivo che aveva compromesso l'esito del procedimento penale, lamentando che: 1) l'avv. CP_1 non aveva usato la documentazione che il sig. gli aveva tempestivamente fornito (lista testi dei Pt_1 sigg. e ), limitandosi a chiedere l'esame dei testi del P.M. e Parte_2 Parte_3 riservando la produzione documentale;
2) non aveva contestato la lista testi della difesa dell'imputato pur sapendo che i testi , e non erano CP_2 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 presenti ai fatti contestati;
3) all'udienza del 06.05.2022 il giudice aveva rigettato l'istanza di ammissione del teste di risulta sig. e l'opposizione ai testi del P.M. e della difesa, Parte_2 per i quali l'avv. non aveva chiedeva tempestivamente il controesame;
4) aveva omesso di CP_1 denunciare gli atti del procedimento n. 3046/2019 R.G.N.R. Giudice di Pace di Cosenza, a carico di
, dai quali il giudice avrebbe potuto valutare gli estremi del reato per calunnia;
che, Parte_4 per tali ragioni, l'avv. aveva cagionato danni materiali e morali, quantificabili nella somma di CP_1
€ 10.000,00, rispetto alla quale formulava domanda riconvenzionale.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo e che
– previa declaratoria di incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace in favore del Tribunale di
Cosenza – fosse accolta la domanda riconvenzionale, con condanna dell'avv. alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 1.500,00 indebitamente percepito ed al pagamento della somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio l'avv. che contestava l'eccezione preliminare di Controparte_1 improcedibilità sollevata dall'opponente e, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, rilevando che alcuna somma in contanti fosse mai stata corrisposta da , rispetto alla quale nessuna Parte_1 prova era stata fornita;
rilevava, poi, che aveva allegato tutti i verbali delle udienze svoltesi nel procedimento penale, a conferma dell'attività professionale espletata per la costituzione di parte civile nell'interesse del;
che, a rettifica della liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine degli Pt_1
Avvocati, l'importo a lui spettante a titolo di compenso professionale andava determinato nella minore somma di € 2.232,45, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014; negava la ravvisabilità di una negligenza nell'espletamento del mandato difensivo, deducendo che l'atto di citazione a giudizio predisposto dall'Ufficio di Procura, contenente l'indicazione dei testi di accusa, fosse stato notificato pagina 2 di 8 direttamente alla parte offesa sig. che aveva avvisato l'Avv. pochissimi giorni Parte_1 CP_1 prima dell'udienza, sicchè quest'ultimo, essendo spirati i termini, si era costituito in giudizio direttamente all'udienza, senza possibilità di presentare una propria lista testi;
che, alla prima udienza,
l'avv. aveva richiesto il controesame dei testi e riservato la produzione documentale e che non CP_1 avrebbe potuto formulare alcuna opposizione rispetto all'ammissione dei testi del PM e della difesa dell'imputato.
Rilevava, in ogni caso, che la competenza a decidere sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall'opponente spettava al Tribunale, dinanzi a cui il Giudice di Pace avrebbe dovuto rimettere le parti, trattenendo la causa limitatamente all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo che venisse rigettata l'opposizione, con condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 2.232,45, come rideterminata in proprio favore, e con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 17/2023 del 24.2.2023, il Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 32/2022, rettificando la somma ingiunta nel minore importo di € 2.232,45, con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, deducendo che il Giudice di Pace avesse violato i principi del contraddittorio e del diritto di difesa, non consentendo all'opponente di produrre la documentazione necessaria alla dimostrazione delle spiegate ragioni difensive, e che non avesse dichiarato la propria incompetenza per valore rispetto alla domanda riconvenzionale, con rimessione della stessa dinanzi al Tribunale;
lamentava, altresì,
l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ed ammissione dei mezzi di prova articolati nel giudizio di primo grado, fosse riformata integralmente la sentenza impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di € 1.500,00 indebitamente percepito ed al pagamento della somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata.
Si costituiva in giudizio l'avv. che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 c.p.c., avendo l'appellante omesso di indicare sia le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di Pace, sia la rilevanza delle circostanze da cui sarebbe derivata l'asserita violazione di legge;
nel merito ne contestava la fondatezza, reiterando le deduzioni formulate nel giudizio di prime cure al fine di evidenziare la legittimità della richiesta di pagamento del pagina 3 di 8 compenso dovuto per l'attività professionale espletata nell'interesse di e l'assenza di Parte_1 profili di negligenza e di colpa nella svolgimento del mandato.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da , con vittoria delle spese di lite Parte_1 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Espletati gli incombenti di rito ed acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del
24.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 27199/2017).
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha contestato integralmente la decisione oggetto di gravame, indicando le ragioni giuridiche in forza delle quali ne ha chiesto la riforma, ed ha reiterato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, interamente disattese, sicchè
l'atto di appello può dirsi rispettoso del modello legale di cui all'art. 342 c.p.c., tenuto conto, peraltro, della circostanza che l'appellato ha esplicato efficientemente il proprio diritto di difesa, argomentando sui motivi di appello dedotti.
Passando all'esame del merito, l'appello proposto da relativamente al rigetto Parte_1 dell'opposizione ed alla liquidazione della somma di € 2.232,45, a titolo di compenso professionale spettante all'avv. , è infondato e va rigettato. Controparte_1
Si deve rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 4 di 8 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Al riguardo, l'avv. ha dato prova dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale Controparte_1 nell'interesse di , in relazione all'avvenuta costituzione di parte civile nel procedimento Parte_1 penale n. 187/2017 RGNR, mod. 21 bis, svoltosi dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di san
Giovanni in Fiore, mediante allegazione dei verbali delle udienze a cui lo stesso ha partecipato.
Risulta, infatti, che siano state celebrate n. 4 udienze dinanzi al Giudice di Pace, alle quali l'avv.
ha presenziato, costituendosi parte civile nell'interesse di ed avanzando le CP_1 Parte_1 proprie richieste in merito all'istruttoria svolta.
L'avv. ha calcolato il compenso a lui spettante, applicando i parametri di cui alle tabelle del CP_1
D.M. n. 55/2014, in riferimento ai valori medi ed alle tre fasi (studio, introduttiva ed istruttoria/dibattimentale) svolte, pervenendo all'importo di € 1.530,00 che, maggiorato degli accessori dovuti per legge, è risultato pari ad € 2.232,45.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile, fermo restando che il giudice conserva la facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto
(cfr. Cass. n. 7807 del 2013; Cass. n. 23809 del 2012 e Cass. n. 1805 del 2012).
Orbene, una volta dimostrati, da parte del ricorrente, l'esistenza del mandato professionale ed il puntuale espletamento della propria prestazione, costituente la fonte negoziale del credito vantato, ed allegata la circostanza del mancato pagamento del compenso da parte della debitrice, sarebbe spettato a quest'ultima fornire la prova della sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa vantata dalla controparte.
Parte appellante lamenta che il Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore non abbia consentito di provare il versamento in acconto della somma di € 1.500,00.
Va osservato, tuttavia, che il nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ha prodotto Pt_1 alcuna documentazione volta a comprovare l'avvenuto versamento dell'importo di € 1.500,00 in favore dell'avv. , né ha articolato richieste di prova testimoniale che, peraltro, sarebbero state CP_1 inammissibili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2721 – 2726 c.c., avuto riguardo al limite del valore dell'oggetto. pagina 5 di 8 Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'avvenuto versamento di €
1.500,00 a titolo di acconto.
Per quanto concerne le contestazioni sollevate dall'opponente in merito ai dedotti profili di negligenza del difensore nell'espletamento del mandato ed alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per l'importo di € 10.000,00, il Giudice di Pace non ha assunto alcuna pronuncia.
In materia, si evidenzia che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale (cfr. Cass. Civ., n. 6232 del 2.3.2023).
Nella fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha omesso di procedere alla separazione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da ed alla sua rimessione Parte_1 dinanzi al Tribunale, sicchè spetta a questo giudicante adottare le relative statuizioni sulla questione.
In materia, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che, al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (cfr. Cass. Civ., n. 9238 del 18.4.2007). A tal riguardo, l'avvocato, nell'espletamento dell'attività professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente e, pertanto, sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (art. 40 e 41 c.p.), esso non e' stato raggiunto per sua negligenza (cfr. Cass. Civ., 6.2.1998, n. 1286).
Alla stregua di tali principi, quindi, il rapporto causale si può ritenere sussistente anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'odierno appellante ha lamentato che l'avv. abbia CP_1 negligentemente espletato il proprio mandato difensivo, in riferimento alla costituzione di parte civile di nell'ambito del procedimento penale a carico di omettendo di presentare Parte_1 CP_2 tempestivamente la lista testi relativamente alle persone di e , di Parte_2 Parte_3 opporsi all'esame dei testi della difesa dell'imputato, pur sapendo che , Testimone_1 Tes_2
e non erano presenti ai fatti contestati e di denunciare gli atti del procedimento n. Testimone_3
pagina 6 di 8 3046/2019 R.G.N.R. Giudice di Pace di Cosenza, a carico di , dai quali il giudice Parte_4 avrebbe potuto valutare gli estremi del reato per calunnia.
Orbene, dall'esame dei verbali del procedimento penale risulta che l'avv. alla prima udienza, CP_1 abbia depositato l'atto di costituzione di parte civile nell'interesse di , ed abbia chiesto il Parte_1 controesame dei testi del PM e della difesa, riservando ulteriore produzione documentale. L'omessa richiesta di audizione dei testi e è dipesa dall'impossibilità di Parte_2 Parte_3 presentare tempestivamente una lista testimoniale, avendo lo stesso appreso dal dell'avvenuta Pt_1 notificazione dell'atto di citazione a giudizio predisposto dall'Ufficio di Procura, solo pochi giorni prima dell'udienza, né l'odierno appellante ha dato prova di avere notiziato il proprio difensore in data antecedente.
La richiesta di controesame formulata dall'avv. , poi, si riferisce sia ai testi del P.M. che a CP_1 quelli della difesa dell'imputato, non risultando ammissibile alcuna opposizione volta ad escludere l'audizione di questi ultimi.
Infine, non è dato conoscere la rilevanza degli atti del diverso procedimento penale n. 3046/2019
R.G.N.R. Giudice di Pace di Cosenza, a carico di , rispetto ai quali l'appellante Parte_4 lamenta un'omessa denuncia da parte dell'avv. , non essendo stati allegati nel fascicolo di CP_1 parte del giudizio di primo grado.
Si aggiunga che non ha articolato alcuna richiesta istruttoria al fine di suffragare le Parte_1 contestazioni mosse rispetto al diligente espletamento del mandato difensivo da parte dell'avv.
, essendosi limitato – nell'atto di citazione in appello – a chiedere l'ammissione dei mezzi di CP_1 prova “già chiesti nella sede di prima istanza con riserva”, con specifico riferimento al versamento dell'acconto di € 1.500,00.
In conclusione, in assenza di validi elementi atti a fondare una responsabilità professionale del difensore per il negligente espletamento del mandato difensivo, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da . Parte_1
Al rigetto dell'appello proposto da segue la conferma della sentenza n. 17/2023 emessa Parte_1 da Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore in data 24.2.2023.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabella n.
2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, avuto riguardo alla natura documentale ed alla non particolare complessità della controversia.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 pagina 7 di 8 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di San Giovanni in Fiore n. 17/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 17/2023 Parte_1 emessa da Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore in data 24.2.2023;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte del reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2884 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Ruscio, nel cui Parte_1 C.F._1 studio in Corigliano Rossano- A.U. Rossano, Via G. D'Annunzio n. 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- appellante -
E
(C.F: ), elettivamente domiciliato a Cosenza alla via E. e M. Controparte_1 C.F._2
Cristofaro n° 2, presso lo studio dell'Avv. Mafalda Ferraro che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato - avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore n. 17/2023.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 32/2022 emesso dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.199,41, oltre interessi e spese, in favore dell'avv. , a Controparte_1 titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte nel procedimento penale n. 187/2017 RGNR, mod. 21 bis, svoltosi dinanzi allo stesso Ufficio del Giudice di Pace.
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, rilevando che il difensore non aveva detratto l'importo di €
1.500,00, già corrisposto in acconto dall'opponente; che la somma richiesta era eccessiva, tenuto conto anche della revoca del mandato al difensore, sicchè allo stesso poteva essere riconosciuto il minore importo di € 465,00; deduceva, poi, la negligenza dell'avv. nell'espletamento del mandato CP_1 difensivo che aveva compromesso l'esito del procedimento penale, lamentando che: 1) l'avv. CP_1 non aveva usato la documentazione che il sig. gli aveva tempestivamente fornito (lista testi dei Pt_1 sigg. e ), limitandosi a chiedere l'esame dei testi del P.M. e Parte_2 Parte_3 riservando la produzione documentale;
2) non aveva contestato la lista testi della difesa dell'imputato pur sapendo che i testi , e non erano CP_2 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 presenti ai fatti contestati;
3) all'udienza del 06.05.2022 il giudice aveva rigettato l'istanza di ammissione del teste di risulta sig. e l'opposizione ai testi del P.M. e della difesa, Parte_2 per i quali l'avv. non aveva chiedeva tempestivamente il controesame;
4) aveva omesso di CP_1 denunciare gli atti del procedimento n. 3046/2019 R.G.N.R. Giudice di Pace di Cosenza, a carico di
, dai quali il giudice avrebbe potuto valutare gli estremi del reato per calunnia;
che, Parte_4 per tali ragioni, l'avv. aveva cagionato danni materiali e morali, quantificabili nella somma di CP_1
€ 10.000,00, rispetto alla quale formulava domanda riconvenzionale.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo e che
– previa declaratoria di incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace in favore del Tribunale di
Cosenza – fosse accolta la domanda riconvenzionale, con condanna dell'avv. alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 1.500,00 indebitamente percepito ed al pagamento della somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio l'avv. che contestava l'eccezione preliminare di Controparte_1 improcedibilità sollevata dall'opponente e, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, rilevando che alcuna somma in contanti fosse mai stata corrisposta da , rispetto alla quale nessuna Parte_1 prova era stata fornita;
rilevava, poi, che aveva allegato tutti i verbali delle udienze svoltesi nel procedimento penale, a conferma dell'attività professionale espletata per la costituzione di parte civile nell'interesse del;
che, a rettifica della liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine degli Pt_1
Avvocati, l'importo a lui spettante a titolo di compenso professionale andava determinato nella minore somma di € 2.232,45, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014; negava la ravvisabilità di una negligenza nell'espletamento del mandato difensivo, deducendo che l'atto di citazione a giudizio predisposto dall'Ufficio di Procura, contenente l'indicazione dei testi di accusa, fosse stato notificato pagina 2 di 8 direttamente alla parte offesa sig. che aveva avvisato l'Avv. pochissimi giorni Parte_1 CP_1 prima dell'udienza, sicchè quest'ultimo, essendo spirati i termini, si era costituito in giudizio direttamente all'udienza, senza possibilità di presentare una propria lista testi;
che, alla prima udienza,
l'avv. aveva richiesto il controesame dei testi e riservato la produzione documentale e che non CP_1 avrebbe potuto formulare alcuna opposizione rispetto all'ammissione dei testi del PM e della difesa dell'imputato.
Rilevava, in ogni caso, che la competenza a decidere sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall'opponente spettava al Tribunale, dinanzi a cui il Giudice di Pace avrebbe dovuto rimettere le parti, trattenendo la causa limitatamente all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo che venisse rigettata l'opposizione, con condanna di al Parte_1 pagamento della somma di € 2.232,45, come rideterminata in proprio favore, e con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 17/2023 del 24.2.2023, il Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 32/2022, rettificando la somma ingiunta nel minore importo di € 2.232,45, con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, deducendo che il Giudice di Pace avesse violato i principi del contraddittorio e del diritto di difesa, non consentendo all'opponente di produrre la documentazione necessaria alla dimostrazione delle spiegate ragioni difensive, e che non avesse dichiarato la propria incompetenza per valore rispetto alla domanda riconvenzionale, con rimessione della stessa dinanzi al Tribunale;
lamentava, altresì,
l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ed ammissione dei mezzi di prova articolati nel giudizio di primo grado, fosse riformata integralmente la sentenza impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di € 1.500,00 indebitamente percepito ed al pagamento della somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata.
Si costituiva in giudizio l'avv. che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 c.p.c., avendo l'appellante omesso di indicare sia le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di Pace, sia la rilevanza delle circostanze da cui sarebbe derivata l'asserita violazione di legge;
nel merito ne contestava la fondatezza, reiterando le deduzioni formulate nel giudizio di prime cure al fine di evidenziare la legittimità della richiesta di pagamento del pagina 3 di 8 compenso dovuto per l'attività professionale espletata nell'interesse di e l'assenza di Parte_1 profili di negligenza e di colpa nella svolgimento del mandato.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da , con vittoria delle spese di lite Parte_1 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Espletati gli incombenti di rito ed acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del
24.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
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Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 27199/2017).
Nella fattispecie in esame, l'appellante ha contestato integralmente la decisione oggetto di gravame, indicando le ragioni giuridiche in forza delle quali ne ha chiesto la riforma, ed ha reiterato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, interamente disattese, sicchè
l'atto di appello può dirsi rispettoso del modello legale di cui all'art. 342 c.p.c., tenuto conto, peraltro, della circostanza che l'appellato ha esplicato efficientemente il proprio diritto di difesa, argomentando sui motivi di appello dedotti.
Passando all'esame del merito, l'appello proposto da relativamente al rigetto Parte_1 dell'opposizione ed alla liquidazione della somma di € 2.232,45, a titolo di compenso professionale spettante all'avv. , è infondato e va rigettato. Controparte_1
Si deve rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 4 di 8 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis,
Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Al riguardo, l'avv. ha dato prova dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale Controparte_1 nell'interesse di , in relazione all'avvenuta costituzione di parte civile nel procedimento Parte_1 penale n. 187/2017 RGNR, mod. 21 bis, svoltosi dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di san
Giovanni in Fiore, mediante allegazione dei verbali delle udienze a cui lo stesso ha partecipato.
Risulta, infatti, che siano state celebrate n. 4 udienze dinanzi al Giudice di Pace, alle quali l'avv.
ha presenziato, costituendosi parte civile nell'interesse di ed avanzando le CP_1 Parte_1 proprie richieste in merito all'istruttoria svolta.
L'avv. ha calcolato il compenso a lui spettante, applicando i parametri di cui alle tabelle del CP_1
D.M. n. 55/2014, in riferimento ai valori medi ed alle tre fasi (studio, introduttiva ed istruttoria/dibattimentale) svolte, pervenendo all'importo di € 1.530,00 che, maggiorato degli accessori dovuti per legge, è risultato pari ad € 2.232,45.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile, fermo restando che il giudice conserva la facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto
(cfr. Cass. n. 7807 del 2013; Cass. n. 23809 del 2012 e Cass. n. 1805 del 2012).
Orbene, una volta dimostrati, da parte del ricorrente, l'esistenza del mandato professionale ed il puntuale espletamento della propria prestazione, costituente la fonte negoziale del credito vantato, ed allegata la circostanza del mancato pagamento del compenso da parte della debitrice, sarebbe spettato a quest'ultima fornire la prova della sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa vantata dalla controparte.
Parte appellante lamenta che il Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore non abbia consentito di provare il versamento in acconto della somma di € 1.500,00.
Va osservato, tuttavia, che il nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ha prodotto Pt_1 alcuna documentazione volta a comprovare l'avvenuto versamento dell'importo di € 1.500,00 in favore dell'avv. , né ha articolato richieste di prova testimoniale che, peraltro, sarebbero state CP_1 inammissibili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2721 – 2726 c.c., avuto riguardo al limite del valore dell'oggetto. pagina 5 di 8 Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'avvenuto versamento di €
1.500,00 a titolo di acconto.
Per quanto concerne le contestazioni sollevate dall'opponente in merito ai dedotti profili di negligenza del difensore nell'espletamento del mandato ed alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per l'importo di € 10.000,00, il Giudice di Pace non ha assunto alcuna pronuncia.
In materia, si evidenzia che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale (cfr. Cass. Civ., n. 6232 del 2.3.2023).
Nella fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha omesso di procedere alla separazione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da ed alla sua rimessione Parte_1 dinanzi al Tribunale, sicchè spetta a questo giudicante adottare le relative statuizioni sulla questione.
In materia, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che, al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (cfr. Cass. Civ., n. 9238 del 18.4.2007). A tal riguardo, l'avvocato, nell'espletamento dell'attività professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente e, pertanto, sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (art. 40 e 41 c.p.), esso non e' stato raggiunto per sua negligenza (cfr. Cass. Civ., 6.2.1998, n. 1286).
Alla stregua di tali principi, quindi, il rapporto causale si può ritenere sussistente anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'odierno appellante ha lamentato che l'avv. abbia CP_1 negligentemente espletato il proprio mandato difensivo, in riferimento alla costituzione di parte civile di nell'ambito del procedimento penale a carico di omettendo di presentare Parte_1 CP_2 tempestivamente la lista testi relativamente alle persone di e , di Parte_2 Parte_3 opporsi all'esame dei testi della difesa dell'imputato, pur sapendo che , Testimone_1 Tes_2
e non erano presenti ai fatti contestati e di denunciare gli atti del procedimento n. Testimone_3
pagina 6 di 8 3046/2019 R.G.N.R. Giudice di Pace di Cosenza, a carico di , dai quali il giudice Parte_4 avrebbe potuto valutare gli estremi del reato per calunnia.
Orbene, dall'esame dei verbali del procedimento penale risulta che l'avv. alla prima udienza, CP_1 abbia depositato l'atto di costituzione di parte civile nell'interesse di , ed abbia chiesto il Parte_1 controesame dei testi del PM e della difesa, riservando ulteriore produzione documentale. L'omessa richiesta di audizione dei testi e è dipesa dall'impossibilità di Parte_2 Parte_3 presentare tempestivamente una lista testimoniale, avendo lo stesso appreso dal dell'avvenuta Pt_1 notificazione dell'atto di citazione a giudizio predisposto dall'Ufficio di Procura, solo pochi giorni prima dell'udienza, né l'odierno appellante ha dato prova di avere notiziato il proprio difensore in data antecedente.
La richiesta di controesame formulata dall'avv. , poi, si riferisce sia ai testi del P.M. che a CP_1 quelli della difesa dell'imputato, non risultando ammissibile alcuna opposizione volta ad escludere l'audizione di questi ultimi.
Infine, non è dato conoscere la rilevanza degli atti del diverso procedimento penale n. 3046/2019
R.G.N.R. Giudice di Pace di Cosenza, a carico di , rispetto ai quali l'appellante Parte_4 lamenta un'omessa denuncia da parte dell'avv. , non essendo stati allegati nel fascicolo di CP_1 parte del giudizio di primo grado.
Si aggiunga che non ha articolato alcuna richiesta istruttoria al fine di suffragare le Parte_1 contestazioni mosse rispetto al diligente espletamento del mandato difensivo da parte dell'avv.
, essendosi limitato – nell'atto di citazione in appello – a chiedere l'ammissione dei mezzi di CP_1 prova “già chiesti nella sede di prima istanza con riserva”, con specifico riferimento al versamento dell'acconto di € 1.500,00.
In conclusione, in assenza di validi elementi atti a fondare una responsabilità professionale del difensore per il negligente espletamento del mandato difensivo, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da . Parte_1
Al rigetto dell'appello proposto da segue la conferma della sentenza n. 17/2023 emessa Parte_1 da Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore in data 24.2.2023.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabella n.
2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, avuto riguardo alla natura documentale ed alla non particolare complessità della controversia.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 pagina 7 di 8 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di San Giovanni in Fiore n. 17/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 17/2023 Parte_1 emessa da Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore in data 24.2.2023;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte del reclamante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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