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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1664/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2552/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1351/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 24/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 61049-2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: v3edi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.04.2019, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 395/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca in relazione ad una unità immobiliare censita nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al Dati_Catastali_1. Con l'interposto gravame censurava la decisione deducendo che la notifica dell'atto impugnato fosse avvenuta tramite posta privata ( Società_1), per cui andava dichiarata inesistente, sicchè il ricorso non avrebbe potuto essere considerato tardivo.
Fissato il giudizio d'appello, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Giova evidenziare che con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Nel caso in specie l'atto in contestazione risulta notificato dalla società Società_1 in data 13/3/2019: e la società Società_1 Spa a tale data addirittura risultava dotata della speciale licenza ( come risulta da una ricerca su Progr._1), in quanto titolare della A1/2019 per la notifica degli atti giudiziari.
Come affermato dalle Sezioni Unite (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez.
5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, poteva procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento. Nel lasso temporale in questione, il possesso della “licenza individuale” costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rendeva la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente.
Nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge
124/2017, ma relativa non ad atto giudiziario, ma ad atto impositivo. Infatti l'iscrizione ipotecaria (in particolare quella esattoriale ex art. 77 DPR 602/1973) non è un atto giudiziario né esecutivo, bensì una procedura amministrativa di garanzia, configurandosi come un'azione di accertamento del debito. Le considerazioni che precedono impongono di ritenere, pertanto, che la notifica eseguita da Società_1 fosse perfettamente legittima sia perché la società era abilitata a tale data addirittura a notificare atti giudiziari, e a maggior ragione perché la notifica riguardava un atto non giudiziario. Pertanto correttamente il primo Giudice ha dichiatato inammissibile il ricorso , per sua tardività, in quanto notificato alla SS il 4/6/2019 , rispetto all'atto impugnato notificato il 13/3/2019.
L'appello quindi va rigettato e la sentenza va confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.350,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Péina LAZZARA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2552/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1351/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 24/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 61049-2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: v3edi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.04.2019, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 395/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca in relazione ad una unità immobiliare censita nel N.C.E.U. del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al Dati_Catastali_1. Con l'interposto gravame censurava la decisione deducendo che la notifica dell'atto impugnato fosse avvenuta tramite posta privata ( Società_1), per cui andava dichiarata inesistente, sicchè il ricorso non avrebbe potuto essere considerato tardivo.
Fissato il giudizio d'appello, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Giova evidenziare che con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Nel caso in specie l'atto in contestazione risulta notificato dalla società Società_1 in data 13/3/2019: e la società Società_1 Spa a tale data addirittura risultava dotata della speciale licenza ( come risulta da una ricerca su Progr._1), in quanto titolare della A1/2019 per la notifica degli atti giudiziari.
Come affermato dalle Sezioni Unite (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez.
5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, poteva procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento. Nel lasso temporale in questione, il possesso della “licenza individuale” costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rendeva la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente.
Nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all'entrata in vigore della legge
124/2017, ma relativa non ad atto giudiziario, ma ad atto impositivo. Infatti l'iscrizione ipotecaria (in particolare quella esattoriale ex art. 77 DPR 602/1973) non è un atto giudiziario né esecutivo, bensì una procedura amministrativa di garanzia, configurandosi come un'azione di accertamento del debito. Le considerazioni che precedono impongono di ritenere, pertanto, che la notifica eseguita da Società_1 fosse perfettamente legittima sia perché la società era abilitata a tale data addirittura a notificare atti giudiziari, e a maggior ragione perché la notifica riguardava un atto non giudiziario. Pertanto correttamente il primo Giudice ha dichiatato inammissibile il ricorso , per sua tardività, in quanto notificato alla SS il 4/6/2019 , rispetto all'atto impugnato notificato il 13/3/2019.
L'appello quindi va rigettato e la sentenza va confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.350,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Péina LAZZARA