Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1951, n. 1380
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 gennaio 1952
Art. 3.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1951-52 sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1952