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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di RE NU, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1553 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: risarcimento danni (lesioni), e vertente T R A
, elettivamente domiciliato in Pompei alla Via Parte_1 esso lo studio dell'Avv.to Rosario Grieco che lo rappresenta e difende, in virtù di giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -attore- e in persona del legale Controparte_1 signata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Kerbaker no. 55 presso lo studio dell'avv. Stefano Testa che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 conveniva in giudizio in Controparte_1 persona del legale rapp ta dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione di un sinistro avvenuto il 25.01.2006 alle ore 13,45 circa in Pompei alla via Fucci, allorquando nel percorrere la suddetta strada alla guida del motociclo Honda tg. CJ909044, perdeva il controllo dello stesso a causa di una sostanza viscida e incolore rilasciata da un autoveicolo non identificato, finendo così per impattare il veicolo Opel Corsa tg. BM317ZSS che lo precedeva in fase di manovra di immissione al varco d'accesso che conduce alla proprietà sita al cv. 103 di detta strada. Aggiungeva che a seguito dell'impatto subiva lesioni personali per le quali veniva trasportato a mezzo 118 presso l'ospedale di Castellammare di Stabia ove i medici di turno gli refertavano le seguenti lesioni “trauma alla spalla sx, trauma al gomito sx, trauma toracico e frattura costale.”
1 Il predetto autoveicolo a seguito del sinistro, non si fermava a prestare soccorso, nè permetteva la sua identificazione allontanandosi repentinamente dal luogo del sinistro. Costituitasi la in persona del Controparte_1 legale rappre esignata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, eccepiva in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto. Espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale, effettuata una proposta conciliativa ex art 185 c.p.c. da parte del precedente giudicante, non accettata da parte convenuta, la causa all'udienza del 30.4.2025 veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in primo luogo va rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 283 e ss. del CdA, in virtù delle racc.te sarr. prodotte in atti concernenti le richieste di risarcimento danni nei confronti della compagnia di ass.ni nella qualità di impresa Controparte_1 designata dal fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, nonché invito alla stipula si negoziazione assistita, ed alla Consap;
peraltro a tale fattispecie si applica la prescrizione quinquennale trattandosi di illecito penale, e tale prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. 3865/2004), per cui va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Sul punto, deve evidenziarsi che nel caso di lesioni che derivino da un fatto illecito, la prescrizione segue il termine più lungo previsto dalla legge come reato (nel caso di circolazione stradale 5 anni) e quindi si applica il principio stabilito dall'articolo 2947 c.c. comma terzo (Cass. n. 2888/2003 - Cass. n. 16481/2017 - Cassazione civile, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958). Per mera completezza, va anche ricordato che la risalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte, Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992) affermava che, “quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l'altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 c.c., comma 3, per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell'ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica
2 l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento (Cass. n. 7395/1992). In definitiva, deve ritenersi che “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. Inoltre va evidenziato che “in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532 – Cass. n. 9939/12 e Cass. n. 2716/14 – Cass. n. 4480/11). Per quanto concerne poi la querela, già il Tribunale di RE NU (sentenza n. 1338/16) ha ritenuto fondata la domanda “alla luce del principio di diritto di cui alla citata sentenza della Cassazione n. 2716/14 che, confermando un orientamento consolidato in tal senso, ha statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, l'omessa produzione della denuncia all'autorità non è sufficiente in sé a rigettare la domanda di risarcimento e non è idonea in sé ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato, potendo l'esistenza di tale presupposto essere provata altrimenti (cfr. anche Cass. 2013, n. 200066; Cass. 2007, n. 18532)”. Da ultimo, infatti, è stato ribadito che in tema di sinistri stradali cagionati da veicoli non identificati, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21983/2022 ha ribadito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno;
ed ha chiarito che il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo
3 responsabile dell'incidente ai fini della richiesta di risarcimento. L'accertamento giudiziale non riguarda, invero, la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, bensì la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 12 luglio 2022, n. 21983). A nulla rileva quindi nel caso di specie la circostanza che l'attore non abbia provveduto a sporgere denuncia- querela. Inoltre, va dichiarata la ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096
- Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Ciò premesso, nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata nei limiti che seguono: difatti la prova testimoniale (dichiarazioni rese dai testi escussi e Testimone_1 Parte_2
) ha evidenziato, oltre ad indicare il luogo, l'ora e la data
[...] vento, che “ tornavamo a piedi con verso Parte_2 casa sua e la strada che percorrevano è a senso unico e i veicoli venivano verso di noi. Io e il mio amico avevamo notato una macchina che transitando perdeva un liquido da sotto, immediatamente dopo sopraggiunge un motorino che veniva anticipato da altra auto e scivolava sbandando su questa macchia liquida per terra. Io con il mio amico e anche altre persone ci siamo avvicinati per soccorrere il ragazzo che non si era neanche alzato dopo l'impatto per terra. Io e il mio amico siamo rimasti fino all'arrivo dell'ambulanza. ADR questo ragazzo si lamentava per il dolore, non ricordo se questo ragazzo rimase per terra sino all'arrivo dell'ambulanza o se riuscì ad alzarsi. ADR il ragazzo indossava il casco e non aveva trasportati sul motorino. ADR se ben ricordo dopo l'ambulanza intervenne
4 anche la Polizia Municipale di Pompei. ADR il mio amico
[...]
abita in zona rispetto al luogo dell'evento. AD Pt_2 sono in grado di ricordare come e per quale motivo il ragazzo si lamentasse nel senso che non so se fosse dovuto a braccio, gamba. spalla o altro però ricordo che fosse molto dolente…” Quanto riferito dai testimoni trova un riscontro oggettivo nel rapporto della Polizia Municipale di Pompei intervenuta sul posto al momento del sinistro, che attestava la presenza di “una lunga striscia di materiale di natura viscida incerta”. Come chiarito più volte dalla Suprema Corte : “nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit”, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza “. Sulla scorta di tali premesse, deve ritenersi che la parte attrice abbia prospettato, in fatto, un' ipotesi di responsabilità del veicolo non identificato univocamente riconducibile, non ad un danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. -norma che “si riferisce al danno cagionato dalla cosa, libera di operare per effetto del proprio naturale dinamismo, indipendentemente da un comportamento volontario di colui che la tiene in custodia e che se ne serve”, e quindi inapplicabile al caso di danno cagionato dalla circolazione di veicoli ( cfr. già Cass. sez. 3, Sentenza n. 1287 del 14/03/1978; nonché Cass. 20 novembre 2003, n. 17626)- ma ad un danno da circolazione di veicoli di cui all' art. 2054 c.c.. Tale opzione ermeneutica trova peraltro riscontro nei precedenti della giurisprudenza, prevalentemente di merito, che ha avuto modo di occuparsi dell'argomento (cfr., in termini, Tribunale Roma, 20/12/1999, in Riv. giur. circol. trasp. 2001, 304), che ha precisato che “il conducente di un veicolo a motore, il quale perda olio che si riversi sul manto stradale, non può limitarsi a cospargere di segatura la macchia di olio ed allontanarsi, ma deve adottare tutte le precauzioni (prime fra tutte, la segnalazione del pericolo mediante il "triangolo") per evitare rischi agli altri utenti della strada (nella specie, il tribunale ha ritenuto responsabile esclusivo dei danni subiti da un motociclista, scivolato su una macchia d'olio, il conducente del camion dal quale era fuoriuscito il liquido)”..(Trib. Napoli n. 47296/2009). Peraltro, e con specifico riferimento alla fattispecie in esame, in punto di legittimazione del Controparte_2
, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto astrattamente
[...]
5 configurabile la responsabilità dello stesso, qualora sia prospettato il verificarsi di un sinistro causato da una chiazza di olio dispersa sulla strada da un veicolo rimasto ignoto (cfr. Cass. n. 8653/2020; Trib. RE NU (rg. n. 5468/22- rg. n. 2839/2019); Corte di Appello di ES (rg. n. 770/2019); Tribunale di Napoli (rg. n. 1855/2019 – rg. n. 15379/2022); In base agli elementi di fatto acquisiti viene ritenuto ragionevolmente probabile, secondo un criterio di normalità, che la chiazza di gasolio o comunque sostanza oleosa sia stata in effetti lasciata da un veicolo in transito non identificato, poi allontanatosi. Per tali motivi, va dichiarata la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato, in merito all'evento per cui è causa. In ordine al quantum, va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, (n. 26972/08) non esclude in astratto l'autonomia del danno biologico da quello morale, ma precisa che nella ipotesi in cui la sofferenza del pregiudizio soggettivo in sé considerata non come componente del più complesso pregiudizio patrimoniale, allora, e solo in tale accezione, tale danno deve essere qualificato come biologico. A ciò si aggiunga che l'obiettivo della sentenza, oltre che a quello riconfigurare il c.d. danno esistenziale, è quello di personalizzare il danno “non patrimoniale”. Peraltro, le successive sentenze, sempre di legittimità, hanno confermato tale autonomia. A ciò si aggiunga che di recente è intervenuto il legislatore (DPR n. 37/2009) sancendo, ancora una volta, tale autonomia. E' pur vero che detta norma seppur intervenendo in un settore speciale, rivela un procedimento logico-giuridico in evidente contrasto con la interpretazione che si è voluta dare alla predetta Sentenza del 2008. Inoltre, il Tribunale di Milano, nello sviluppare le proprie tabelle, ha di fatto, riconosciuto l'autonomia tra danno biologico e morale, ed il Tribunale Palermo, (sez. III civile, sentenza 03.06.2009) ha ritenuto che “il danno morale è risarcibile;
la sua liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell'arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico esprimendosi in una frazione di esso”. Da ultimo, è stato affermato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus"
6 “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, n. 901 - Vedi anche: n. 24075 del 2017 - Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 24/03/2006, n. 6572 -Vedi anche Sezioni Unite: Cass. Civ., sez. UU, del 11/11/2008, n. 26972). Infine va anche evidenziato che in tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro stradale, l'art. 139, comma 2, c. assicur., come modificato dal comma 3-ter dell'art. 32 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 , n. 27, deve essere interpretato nel senso che la risarcibilità del danno biologico permanente, ferma restando la necessità di un accertamento medico-legale da compiersi in modo rigoroso e sulla base di criteri oggettivi, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che la lesione non risulti documentata da un referto strumentale per immagini (Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 22066 - Cass. civ, sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1272 - Cassazione civile, sez. III, 19/01/2018, n. 1272 - Vedi anche: Cass. Civ., sez. 03, del 26/09/2016, n. 18773). Pertanto, ed in ordine al quantum, sulla scorta della espletata CTP e dalla documentazione medica prodotta le lesioni subìte dall'attore vanno determinate nella misura complessiva euro 6.678,47 per danno biologico;
per 30 giorni di ITT euro 1.657,20; per 20 giorni di ITP al 50%, euro 552,40. A tali somme complessive vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Per tali motivi la convenuta va condannata, in favore dell'attore, al pagamento della complessiva somma di € 8.888,07 oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di RE NU definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
7 -accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato, nel sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore, di € 8.888,07. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la medesima convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi 3.000,00, oltre € 200,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. Grieco Rosario dichiaratasi anticipatario. RE NU, 22 luglio 2025.
l giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, elettivamente domiciliato in Pompei alla Via Parte_1 esso lo studio dell'Avv.to Rosario Grieco che lo rappresenta e difende, in virtù di giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -attore- e in persona del legale Controparte_1 signata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Kerbaker no. 55 presso lo studio dell'avv. Stefano Testa che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 conveniva in giudizio in Controparte_1 persona del legale rapp ta dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione di un sinistro avvenuto il 25.01.2006 alle ore 13,45 circa in Pompei alla via Fucci, allorquando nel percorrere la suddetta strada alla guida del motociclo Honda tg. CJ909044, perdeva il controllo dello stesso a causa di una sostanza viscida e incolore rilasciata da un autoveicolo non identificato, finendo così per impattare il veicolo Opel Corsa tg. BM317ZSS che lo precedeva in fase di manovra di immissione al varco d'accesso che conduce alla proprietà sita al cv. 103 di detta strada. Aggiungeva che a seguito dell'impatto subiva lesioni personali per le quali veniva trasportato a mezzo 118 presso l'ospedale di Castellammare di Stabia ove i medici di turno gli refertavano le seguenti lesioni “trauma alla spalla sx, trauma al gomito sx, trauma toracico e frattura costale.”
1 Il predetto autoveicolo a seguito del sinistro, non si fermava a prestare soccorso, nè permetteva la sua identificazione allontanandosi repentinamente dal luogo del sinistro. Costituitasi la in persona del Controparte_1 legale rappre esignata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, eccepiva in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto. Espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale, effettuata una proposta conciliativa ex art 185 c.p.c. da parte del precedente giudicante, non accettata da parte convenuta, la causa all'udienza del 30.4.2025 veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in primo luogo va rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 283 e ss. del CdA, in virtù delle racc.te sarr. prodotte in atti concernenti le richieste di risarcimento danni nei confronti della compagnia di ass.ni nella qualità di impresa Controparte_1 designata dal fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, nonché invito alla stipula si negoziazione assistita, ed alla Consap;
peraltro a tale fattispecie si applica la prescrizione quinquennale trattandosi di illecito penale, e tale prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. 3865/2004), per cui va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Sul punto, deve evidenziarsi che nel caso di lesioni che derivino da un fatto illecito, la prescrizione segue il termine più lungo previsto dalla legge come reato (nel caso di circolazione stradale 5 anni) e quindi si applica il principio stabilito dall'articolo 2947 c.c. comma terzo (Cass. n. 2888/2003 - Cass. n. 16481/2017 - Cassazione civile, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958). Per mera completezza, va anche ricordato che la risalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le molte, Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992) affermava che, “quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l'altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 c.c., comma 3, per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell'ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica
2 l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento (Cass. n. 7395/1992). In definitiva, deve ritenersi che “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. Inoltre va evidenziato che “in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532 – Cass. n. 9939/12 e Cass. n. 2716/14 – Cass. n. 4480/11). Per quanto concerne poi la querela, già il Tribunale di RE NU (sentenza n. 1338/16) ha ritenuto fondata la domanda “alla luce del principio di diritto di cui alla citata sentenza della Cassazione n. 2716/14 che, confermando un orientamento consolidato in tal senso, ha statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, l'omessa produzione della denuncia all'autorità non è sufficiente in sé a rigettare la domanda di risarcimento e non è idonea in sé ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato, potendo l'esistenza di tale presupposto essere provata altrimenti (cfr. anche Cass. 2013, n. 200066; Cass. 2007, n. 18532)”. Da ultimo, infatti, è stato ribadito che in tema di sinistri stradali cagionati da veicoli non identificati, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21983/2022 ha ribadito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno;
ed ha chiarito che il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo
3 responsabile dell'incidente ai fini della richiesta di risarcimento. L'accertamento giudiziale non riguarda, invero, la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, bensì la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 12 luglio 2022, n. 21983). A nulla rileva quindi nel caso di specie la circostanza che l'attore non abbia provveduto a sporgere denuncia- querela. Inoltre, va dichiarata la ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096
- Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Ciò premesso, nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata nei limiti che seguono: difatti la prova testimoniale (dichiarazioni rese dai testi escussi e Testimone_1 Parte_2
) ha evidenziato, oltre ad indicare il luogo, l'ora e la data
[...] vento, che “ tornavamo a piedi con verso Parte_2 casa sua e la strada che percorrevano è a senso unico e i veicoli venivano verso di noi. Io e il mio amico avevamo notato una macchina che transitando perdeva un liquido da sotto, immediatamente dopo sopraggiunge un motorino che veniva anticipato da altra auto e scivolava sbandando su questa macchia liquida per terra. Io con il mio amico e anche altre persone ci siamo avvicinati per soccorrere il ragazzo che non si era neanche alzato dopo l'impatto per terra. Io e il mio amico siamo rimasti fino all'arrivo dell'ambulanza. ADR questo ragazzo si lamentava per il dolore, non ricordo se questo ragazzo rimase per terra sino all'arrivo dell'ambulanza o se riuscì ad alzarsi. ADR il ragazzo indossava il casco e non aveva trasportati sul motorino. ADR se ben ricordo dopo l'ambulanza intervenne
4 anche la Polizia Municipale di Pompei. ADR il mio amico
[...]
abita in zona rispetto al luogo dell'evento. AD Pt_2 sono in grado di ricordare come e per quale motivo il ragazzo si lamentasse nel senso che non so se fosse dovuto a braccio, gamba. spalla o altro però ricordo che fosse molto dolente…” Quanto riferito dai testimoni trova un riscontro oggettivo nel rapporto della Polizia Municipale di Pompei intervenuta sul posto al momento del sinistro, che attestava la presenza di “una lunga striscia di materiale di natura viscida incerta”. Come chiarito più volte dalla Suprema Corte : “nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit”, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza “. Sulla scorta di tali premesse, deve ritenersi che la parte attrice abbia prospettato, in fatto, un' ipotesi di responsabilità del veicolo non identificato univocamente riconducibile, non ad un danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. -norma che “si riferisce al danno cagionato dalla cosa, libera di operare per effetto del proprio naturale dinamismo, indipendentemente da un comportamento volontario di colui che la tiene in custodia e che se ne serve”, e quindi inapplicabile al caso di danno cagionato dalla circolazione di veicoli ( cfr. già Cass. sez. 3, Sentenza n. 1287 del 14/03/1978; nonché Cass. 20 novembre 2003, n. 17626)- ma ad un danno da circolazione di veicoli di cui all' art. 2054 c.c.. Tale opzione ermeneutica trova peraltro riscontro nei precedenti della giurisprudenza, prevalentemente di merito, che ha avuto modo di occuparsi dell'argomento (cfr., in termini, Tribunale Roma, 20/12/1999, in Riv. giur. circol. trasp. 2001, 304), che ha precisato che “il conducente di un veicolo a motore, il quale perda olio che si riversi sul manto stradale, non può limitarsi a cospargere di segatura la macchia di olio ed allontanarsi, ma deve adottare tutte le precauzioni (prime fra tutte, la segnalazione del pericolo mediante il "triangolo") per evitare rischi agli altri utenti della strada (nella specie, il tribunale ha ritenuto responsabile esclusivo dei danni subiti da un motociclista, scivolato su una macchia d'olio, il conducente del camion dal quale era fuoriuscito il liquido)”..(Trib. Napoli n. 47296/2009). Peraltro, e con specifico riferimento alla fattispecie in esame, in punto di legittimazione del Controparte_2
, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto astrattamente
[...]
5 configurabile la responsabilità dello stesso, qualora sia prospettato il verificarsi di un sinistro causato da una chiazza di olio dispersa sulla strada da un veicolo rimasto ignoto (cfr. Cass. n. 8653/2020; Trib. RE NU (rg. n. 5468/22- rg. n. 2839/2019); Corte di Appello di ES (rg. n. 770/2019); Tribunale di Napoli (rg. n. 1855/2019 – rg. n. 15379/2022); In base agli elementi di fatto acquisiti viene ritenuto ragionevolmente probabile, secondo un criterio di normalità, che la chiazza di gasolio o comunque sostanza oleosa sia stata in effetti lasciata da un veicolo in transito non identificato, poi allontanatosi. Per tali motivi, va dichiarata la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato, in merito all'evento per cui è causa. In ordine al quantum, va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, (n. 26972/08) non esclude in astratto l'autonomia del danno biologico da quello morale, ma precisa che nella ipotesi in cui la sofferenza del pregiudizio soggettivo in sé considerata non come componente del più complesso pregiudizio patrimoniale, allora, e solo in tale accezione, tale danno deve essere qualificato come biologico. A ciò si aggiunga che l'obiettivo della sentenza, oltre che a quello riconfigurare il c.d. danno esistenziale, è quello di personalizzare il danno “non patrimoniale”. Peraltro, le successive sentenze, sempre di legittimità, hanno confermato tale autonomia. A ciò si aggiunga che di recente è intervenuto il legislatore (DPR n. 37/2009) sancendo, ancora una volta, tale autonomia. E' pur vero che detta norma seppur intervenendo in un settore speciale, rivela un procedimento logico-giuridico in evidente contrasto con la interpretazione che si è voluta dare alla predetta Sentenza del 2008. Inoltre, il Tribunale di Milano, nello sviluppare le proprie tabelle, ha di fatto, riconosciuto l'autonomia tra danno biologico e morale, ed il Tribunale Palermo, (sez. III civile, sentenza 03.06.2009) ha ritenuto che “il danno morale è risarcibile;
la sua liquidazione, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare di sfociare nell'arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico esprimendosi in una frazione di esso”. Da ultimo, è stato affermato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus"
6 “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, n. 901 - Vedi anche: n. 24075 del 2017 - Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 24/03/2006, n. 6572 -Vedi anche Sezioni Unite: Cass. Civ., sez. UU, del 11/11/2008, n. 26972). Infine va anche evidenziato che in tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro stradale, l'art. 139, comma 2, c. assicur., come modificato dal comma 3-ter dell'art. 32 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 , n. 27, deve essere interpretato nel senso che la risarcibilità del danno biologico permanente, ferma restando la necessità di un accertamento medico-legale da compiersi in modo rigoroso e sulla base di criteri oggettivi, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che la lesione non risulti documentata da un referto strumentale per immagini (Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 22066 - Cass. civ, sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1272 - Cassazione civile, sez. III, 19/01/2018, n. 1272 - Vedi anche: Cass. Civ., sez. 03, del 26/09/2016, n. 18773). Pertanto, ed in ordine al quantum, sulla scorta della espletata CTP e dalla documentazione medica prodotta le lesioni subìte dall'attore vanno determinate nella misura complessiva euro 6.678,47 per danno biologico;
per 30 giorni di ITT euro 1.657,20; per 20 giorni di ITP al 50%, euro 552,40. A tali somme complessive vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Per tali motivi la convenuta va condannata, in favore dell'attore, al pagamento della complessiva somma di € 8.888,07 oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di RE NU definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
7 -accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo non identificato, nel sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condanna la convenuta, al pagamento in favore dell'attore, di € 8.888,07. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la medesima convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi 3.000,00, oltre € 200,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. Grieco Rosario dichiaratasi anticipatario. RE NU, 22 luglio 2025.
l giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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