Art. 25. Graduatoria del concorso
Espletare le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con riguardo anche ai titoli di cui all'art. 24 con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.
Espletare le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con riguardo anche ai titoli di cui all'art. 24 con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.