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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 441/20 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, vertente
TRA
con sede legale in via dei Caudini, 2 di Roma (P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria e procuratrice speciale di titolari di Farmacia operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina Celestino del Foro di Castrovillari, presso il cui studio di via Marco Aurelio Severini, 23 di Cosenza ha eletto domicilio;
Appellante
E
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in atti, dall'avv.
EP OG presso il quale in Cosenza, via Alimena, n.8 – U.O.C. Affari Legali e Contenzioso,
è elettivamente domiciliata;
Appellata
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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Conclusioni: Per l'appellante: «l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, previa riforma della impugnata sentenza, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: 1) accogliere l'appello e conseguentemente riformare integralmente l'impugnata sentenza per tutti i motivi e nei termini sopra esposti;
2) accertare e dichiarare in via principale il diritto dei farmacisti mandanti dell'attrice al pagamento da parte dell' degli interessi Controparte_1 convenzionali addebitati agli stessi per l'anticipazione delle D.C.R. finanziate da (Prospetto n. Parte_1
2A atto di citazione in primo grado), relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2014, a titolo di maggior danno subito per i costi aggiuntivi sostenuti per i necessitata ricorso alla anticipazione bancaria;
e per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'istante, nella suddetta qualità, degli importi dovuti ai farmacisti a Controparte_1 tale titolo, come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione in primo grado;
3) sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dei farmacisti che non hanno richiesto l'anticipazione delle D.C.R. a (Prospetto Parte_1
n. 2B atto di citazione in primo grado), al pagamento da parte dell' degli importi maturati a titolo
Controparte_1 di interessi legali, dalla scadenza convenzionale delle D.C.R. non finanziate all'effettivo soddisfo, per le mensilità da gennaio a dicembre 2014; e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante, nella
Controparte_1 suddetta qualità, degli importi dovuti ai farmacisti a tale titolo, per come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione in primo grado;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dei farmacisti elencati nel Prospetto n. 3 dell'atto introduttivo al pagamento da parte dell' degli interessi legali, nella misura prevista dalla legge, per
Controparte_1 il ritardato pagamento di tutte le D.C.R., finanziate e non finanziate, relative ai mesi da gennaio a dicembre 2014; e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'istante, quale mandataria e procuratrice
Controparte_1 speciale dei suddetti farmacisti, degli importi maturati a tale titolo, per come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione introduttivo in primo grado;
5) condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.»
Per l'appellata: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1717/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto. Condannare, altresì, l'appellante alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 ottobre 2015, la quale Parte_1 mandataria dei farmacisti operanti nel territorio di competenza dell' ha chiesto, in via CP_1 Cont principale, la condanna dell' al pagamento del complessivo importo di € 461.383,16 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02; in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 190.905,71 a titolo di interessi convenzionali addebitati ai farmacisti per l'anticipazione delle D.C.R. finanziate e di € 6.344,14 a titolo di interessi convenzionali in relazione all'anticipazione delle D.C.R. non finanziate;
in via ulteriormente subordinata, ha invocato la condanna al pagamento degli interessi legali dalla scadenza al soddisfo, per un importo complessivo pari ad € 52.399,08. A sostegno della domanda ha prodotto un prospetto con l'indicazione delle farmacie mandanti rilevando che le stesse operavano in regime di convenzione con l'Ente erogatore dell'assistenza farmaceutica mediante distribuzione territoriale di farmaci agli assistiti;
che, pertanto, maturavano mensilmente, nei confronti dell' i crediti specificamente indicati nelle distinte CP_1 contabili riepilogative che venivano pagati a distanza di mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 371/1998; che sulle somme dovute decorrevano gli interessi di mora di cui al D. L.vo
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n. 231/02, in quanto la fornitura di farmaci operanti in regime di convenzione rientrava nell'ambito delle transazioni commerciali disciplinate dalla suddetta normativa;
in via subordinata, limitatamente ai farmacisti che avevano richiesto l'anticipazione delle somme da alla società Parte_1 attrice si sarebbero dovuti corrispondere gli interessi convenzionali addebitati alle farmacie per l'accesso a fonti di finanziamento a titolo di maggior danno subito per i costi aggiuntivi resisi necessari e, per quelle che non avevano fatto ricorso al credito, gli interessi legali. Si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza che cha contestato la fondatezza della domanda attorea, eccependo preliminarmente la prescrizione delle somme richieste, ai sensi dell'art. 2955 n. 6 o n. 5 o dell'art. 2948 n. 4 c.c. 1.2. Con sentenza n. 1717/2019 Reg. Sent., pubblicata in data 17.08.2019, il Tribunale di Cosenza ha: 1) rigettato le domande proposte dalla 2) condannato la stessa alla rifusione, in Parte_1 favore dell' delle spese del giudizio liquidate in € 5.737,00 per compensi professionali, oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge. In estrema sintesi, il Tribunale -evidenziato che nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la giurisprudenza di legittimità a sancire la non dovutezza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 nei rapporti tra l' e le farmacie convenzionate- ha ritenuto: CP_1
-- che la domanda proposta da in via subordinata, volta ad ottenere il pagamento degli Parte_1 interessi convenzionali addebitati sulle D.C.R. finanziate da fosse da ritenersi non Parte_1 provata, non avendo la stessa allegato neppure le convenzioni concluse con le singole farmacie, con conseguente impossibilità di determinare il saggio convenzionale pattuito;
-- ha, pertanto, rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attrice con la memoria 183 sesto comma secondo termine c.p.c. finalizzata a determinare e quantificare il pregiudizio risentito dai farmacisti a causa del ritardo dell'Asp nel pagamento delle D.C.R., trattandosi di pregiudizio solo genericamente enunciato;
-- ha escluso che fossero dovuti anche gli interessi al saggio legale, poiché a fronte della specifica eccezione formulata dall'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, l'attrice non ha allegato né dimostrato la data di consegna delle D.C.R. di cui ha dedotto il ritardato pagamento, non fornendo alcuna prova né del dies a quo, ovvero della data dalla quale far partire il calcolo, né del dies ad quem. 1.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la affidato a due motivi di gravame Parte_1
(di cui meglio e diffusamente si dirà infra), con cui, in sintesi ha contestato:
-- con un primo motivo: «violazione di legge per omessa e/o erronea valutazione di elementi documentali e giuridici, nonché per mancato accoglimento della domanda subordinata degli interessi convenzionali, a titolo di maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.»;
-- con un secondo motivo: «carente ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di elementi normativi pacifici ai fini del riconoscimento degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c.». Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. 1.4. Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, dopo un rinvio di carattere preliminare, all'esito dell'udienza del 23.02.2021, veniva disposta la rinnovazione della notifica e rinviata la trattazione della causa all'udienza del 12.10.2021. All'udienza del 12.10.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24 ottobre 2023 e, quindi, alla predetta udienza, rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 10.12.2024.
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Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 22.10.2025. All'udienza del 22.10.2025, sulle note di trattazione scritte depositate dall'appellante, la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 2. Le valutazioni della Corte. 2.1. Le questioni oggetto dell'atto di gravame sono state oggetto di una recente decisione di questa Corte che ha già deciso su una domanda identica e pressoché sovrapponibile. A fronte di tale recente indirizzo interpretativo, dal quale non vi è ragione di discostarsi e che, pertanto, non può che riproporsi e riprodursi, le pur pregevoli deduzioni difensive articolate nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, sono totalmente recessive. 2.2. In via preliminare occorre rilevare che la non ha inteso impugnare la sentenza Parte_1 nella parte in cui ha rigettato la domanda principale di mancato riconoscimento degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002. Dovendosi considerare la richiesta degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e la relativa pronuncia del giudice di prime cure quale capo autonomo della sentenza impugnata, in mancanza di appello in parte qua, deve ritenersi che su tale capo si sia formato il giudicato. 2.3. Con il primo motivo di gravame (rubricato nei termini riportati al precedente paragrafo 1.3) l'appellante ha contestato il mancato riconoscimento della domanda per mancanza di prova sul rapporto convenzionale e sulla mancata indicazione del tasso convenzionale, deducendo che il rapporto convenzionale con le farmacie mandanti è debitamente documentato dalla procura alle liti e dai mandati all'incasso, prodotti agli atti. Ha dedotto, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato la mancata produzione della convenzione, poiché l'interesse convenzionale è dovuto ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., volto a reintegrare il creditore dal pregiudizio subito a causa dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento. Nel caso di specie ha affermato di aver provato attraverso la dettagliata allegazione riepilogativa e la relativa produzione documentale, non contestate dalla convenuta, il maggior danno che il ritardo nel pagamento delle distinte ha ingiustamente cagionato ai farmacisti. Il motivo è, in parte infondato e, in parte inammissibile. Infondato è nella parte in cui deduce che «il rapporto convenzionale tra la società attrice le farmacie mandanti è debitamente documentato dagli atti […] prodotti da parte attrice in limine litis». A ben vedere, infatti, la documentazione richiamata non è assolutamente idonea ad offrire la prova la convenzione stipulata tra le Farmacie e la neppure documentata. Parte_1
Ed invero, entrambi i documenti richiamati nell'atto di appello, ossia la procura alle liti ed i mandati all'incasso, non offrono alcun elemento oggettivo per inferire il contenuto della convenzione, la qualificazione giuridica del rapporto sotteso (rapporto di sconto o anticipo bancario), il tasso convenzionale. Il vulnus probatorio del cui adempimento cui è (ed era) onerata parte appellante originaria attrice rende manifestamente infondata la censura articolata nel motivo di appello e corretta la valutazione del primo giudice che, con motivazione condivisibile ha ritenuto di non poter accogliere la domanda perché “la convenzione stipulata tra le e la (non è) neppure documentata (quale quindi il CP_2 Parte_1 saggio convenzionale?) e poi perché in ogni caso la stessa, probabilmente formata sul modello del rapporto di sconto o
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Contr anticipo bancario, comunque in alcun modo opponibile all' se non attraverso la compiuta deduzione – ed ovviamente dimostrazione - dei presupposti per ottenere dalla stessa il risarcimento del danno conseguente al ritardo nei pagamenti delle D.C.R. e dalla necessità di ricorrere a forme di anticipazione delle somme accreditate dall'ente nelle more del relativo pagamento”. Inammissibile è, invece, nella parte in cui invoca l'applicazione dell'art. 1224 comma 2 c.c. In primo luogo, occorre osservare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, gli interessi convenzionali non sono quelli contemplati dall'art. 1224 comma 2 c.c. Per interesse convenzionale, infatti, deve intendersi l'interesse pattuito tra le parti nella convenzione tra le stesse stipulata, mentre l'art. 1224 comma 2 c.c. si riferisce al maggior danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria. Ora dall'esame della domanda formulata dall'attrice in primo grado emerge, chiaramente, che ha chiesto la corresponsione degli interessi convenzionali e non anche il maggior danno. Senonché in caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la parte che intende ottenere, ai sensi dell'art. 1224 c.c., un ristoro superiore all'importo degli interessi legali deve formulare una specifica domanda, poiché la richiesta introduce nel processo fatti e temi di indagine diversi e ulteriori rispetto a quella relativa ai soli interessi moratori. Né la domanda, se omessa in primo grado, può essere proposta per la prima volta in appello, neanche per richiedere soltanto la liquidazione dei danni maturati successivamente alla sentenza di primo grado, atteso che l'art. 345, 1° co., seconda parte, c.p.c. consente di domandare il risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata nel solo caso in cui quello precedente sia stato chiesto in primo grado, presupponendo la deroga al divieto di domanda nuova in appello che si tratti di uno sviluppo logico di una domanda già proposta. Da qui l'inammissibilità, in parte qua, della domanda articolata solo nel presente grado. Con il secondo motivo di gravame (rubricato nei termini riportati al precedente paragrafo 1.3) l'appellante ha dedotto la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non potessero essere riconosciuti gli interessi moratori per non avere l'attrice provato la data della consegna della D.C.R. (distinta contabile riepilogativa) e nella parte in cui ha ritenuto mera asserzione di parte l'indicazione della data dell'avvenuto pagamento. Oppone in contrario l'appellante:
-- che non vi era stata contestazione da parte della convenuta in ordine all'obbligo di pagamento degli importi in conto capitale né alla consegna delle DRC:
-- che il dies a quo era individuato direttamente dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con dpr 08.07.1998 n. 317 che all'art. 8 comma 5 individua come termine ultimo per il pagamento l'ultimo giorno del mese successivo a quello di spedizione della ricetta;
-- che nel caso in esame il pagamento delle somme in linea capitale attestava ipso iure il regolare e tempestivo deposito delle ricette e delle D.R.C. onde nessuna altra prova doveva essere fornita dall'attore;
-- che nei tabulati prodotti erano presenti tutti gli elementi di calcolo delle somme richieste. Il motivo è nel complesso infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. Deve in primo luogo darsi conto del fatto che l'unica produzione documentale effettuata dall'odierna appellante (sia in primo che in secondo grado) è costituita da un CD contenente quattro files dedicati al calcolo degli interessi in cui vengono riportati dei conteggi unilateralmente elaborati sulla base di
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____________________________________________________________ dati (numero DCR, farmacia, importo delle distinte, data di inoltro ecc.) meramente affermati e in alcun modo suffragati da ulteriori allegazioni documentali. A fronte di tale produzione, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la contestazione Cont dell' convenuta in primo grado ha riguardato ogni aspetto della obbligazione azionata, in particolare dopo avere eccepito la mancanza di prova in ordine alla costituzione in mora (necessaria in ragione della non applicabilità della mora ex re alle obbligazioni della P.A.) nella comparsa di Cont risposta la ha specificamente dedotto
< strettamente connessa alla costituzione in mora è anche la prova della consegna delle ricette e del documento contabile da parte della farmacia nei termini di cui all'art. 8 comma 1 del dpr n. 371 dell'08/07/1998. In definitiva, controparte dovrebbe, ai fini dell'imputazione del ritardo, provare di avere consegnato le ricette con la relativa contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La consegna, invece avvenuta in ritardo da parte delle Contr farmacie fa slittare i normali termini di pagamento il cui ritardo a questo punto non è imputabile all' […] La scrivente difesa, in ogni caso, contesta espressamente la ricostruzione contabile ed i dati esposti da parte avversa in quanto non suffragati da nessuno CT di parte abilitato per legge all'elaborazione dei relativi dati che sono in ogni ipotesi erronei > (cfr. pag. 10) Queste essendo le contrapposte posizioni, la decisione del Tribunale appare assolutamente corretta nella parte in cui, impregiudicata peraltro ogni ulteriore valutazione sulla necessità della costituzione in mora, ha ritenuto non assolto da parte attrice l'onere probatorio su di essa gravante in ordine agli elementi costitutivi della pretesa fatta valere. La contestazione della convenuta imponeva infatti all'attrice di fornire la prova rigorosa della data di inoltro delle ricette e della D.C.R., degli importi delle ricette, della data di pagamento (e in realtà, anche se il Tribunale sul punto non si è pronunciato, anche di quella di costituzione in mora). La sentenza di primo grado va, quindi, integralmente confermata.
§ 4. Le spese di lite. 4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (valore indeterminabile di bassa complessità), avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per la quale si ritiene di dover applicare i valori minimi non essendosi proceduto ad attività di assunzione di prove. 4.2. Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1717/2019 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata in data 17.08.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Azienda Sanitaria Parte_1
Provinciale di Cosenza che si liquidano in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge con distrazione in favore del difensore. 3) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare al versamento di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Così deciso in data 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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