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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1146/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3145/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220009393949000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 483/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 7 maggio 2025, inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09420220009393949000, notificata in data 01.04.2025, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2017 e 2018.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito e/o la decadenza, l'omessa notifica del prodromico atto impositivo, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva essere tenuto indenne dalle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo, atteso che l'avviso N. 3654998 era stato notificato direttamente nelle mani del destinatario in data 4 febbraio 2021, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sospensione dei termini per effetto della disciplina emergenziale pandemica, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Il termine previsto dall'art. art. 5 D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L 02/86 conv. nella L.
60/86 ha natura sostanziale e non processuale.
Ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione relativa alla tassa automobilistica si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica.
Il previo atto impositivo, avviso N. 3654998 è stato notificato direttamente nelle mani del destinatario in data
4 febbraio 2021, come si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata prodotta in atti dalla Regione
Calabria. Al termine triennale, decorrente dalla irretrattabilità dell'atto impositivo non impugnato, deve aggiungersi il termine di sospensione di gg.542 ai sensi dell'art.68 del D.L.18/2020, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria che si liquidano in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione Nona, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella esattoriale n. 09420220009393949000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio
Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3145/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220009393949000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 483/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 7 maggio 2025, inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09420220009393949000, notificata in data 01.04.2025, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2017 e 2018.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito e/o la decadenza, l'omessa notifica del prodromico atto impositivo, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva essere tenuto indenne dalle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo, atteso che l'avviso N. 3654998 era stato notificato direttamente nelle mani del destinatario in data 4 febbraio 2021, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sospensione dei termini per effetto della disciplina emergenziale pandemica, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Il termine previsto dall'art. art. 5 D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L 02/86 conv. nella L.
60/86 ha natura sostanziale e non processuale.
Ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione relativa alla tassa automobilistica si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica.
Il previo atto impositivo, avviso N. 3654998 è stato notificato direttamente nelle mani del destinatario in data
4 febbraio 2021, come si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata prodotta in atti dalla Regione
Calabria. Al termine triennale, decorrente dalla irretrattabilità dell'atto impositivo non impugnato, deve aggiungersi il termine di sospensione di gg.542 ai sensi dell'art.68 del D.L.18/2020, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria che si liquidano in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione Nona, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella esattoriale n. 09420220009393949000. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in € 143,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio
Calabria il 10 febbraio 2026