Articolo 3 della Legge 8 maggio 1989, n. 189
Articolo 2
Versione
28 maggio 1989
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del consiglio dei MinistriANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Entrata in vigore il 28 maggio 1989