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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 45/2023 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI ALESSANDRA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATA
IN PUNTO A: Appello della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1190/2022 resa nella causa civile n.
3159/2020 pubblicata il 01.12.2022;
Assegnata a decisione ordinanza del 25 febbraio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Rimini l di - proponendo querela Controparte_2 CP_1
di falso avverso il Processo Verbale di Contestazione emanato dalla medesima in data CP_1
30.07.2019 con conseguente richiesta di accertamento di falsità anche dell'Avviso di Accertamento n.
THU06BF01956, datato 16.12.2019, che ne aveva recepito il contenuto, e con domanda di esclusione dei documenti oggetto di querela dalle fonti probatorie introdotte dalla convenuta nel giudizio n.
129/2020 contro la querelante e pendente innanzi alla Commissione Tributaria di CP_1
Si è costituita l' – Direzione Provinciale di -eccependo, in via Controparte_1 CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità della querela atteso che la fede privilegiata del Verbale di accertamento era limitata al contenuto estrinseco dell'atto, non a quello intrinseco, poiché la domanda attorea non postulava la falsità ideologica dell'atto, bensì meri errori valutativi degli accertatori.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 27.04.2022 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi conclusivi.
All'esito, il Tribunale così ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
2) Condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi
€ 5.810,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA. ”.
Il dispositivo è stato motivato ritenuto che, dal complesso delle considerazioni effettuate, ne è disceso che doveva essere dichiarata l'inammissibilità della querela di falso per essere stata riferita a elementi del Processo Verbale di Contestazione non assistiti da fede privilegiata, alla luce della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
Avverso la suddetta sentenza la ha proposto appello con un unico articolato Parte_1 motivo censurando l'erroneità dell'interpretazione del Primo Giudice per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2699 e 2700 c.c., 221 c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost. e dei principi espressi dalla corte di cassazione con la sentenza n. 28060/2017.
pagina 2 di 8 L'appellante ha, pertanto, ha concluso “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- Invia principale riformare integralmente la sentenza n.1190/2022, pubblicata il 01/12/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, nel giudizio per querela di falso avente RGN
3159/2020, notificata da controparte, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, in data 06/12/2022, dichiarando ammissibile e rilevante la querela di falso proposta dalla
[...]
- Secondariamente, nel merito, dichiarare la falsità del PVC emanato dall' Parte_1 CP_1
di contro la datato 30 luglio 2019 e per l'effetto dichiarare la
[...] CP_1 Parte_1 falsità anche dell'Avviso di Accertamento n. THU06BF01956 datato 16/12/2019 ed emesso dall' di nei confronti della atto esecutivo che ha Controparte_1 CP_1 Parte_1
recepito il contenuto del prodromico anzidetto PVC. Escludere i documenti predetti e dichiarati falsi dalle fonti probatorie introdotte dall'AE contro la nel giudizio n. 129/2020 Parte_1 promosso da quest'ultima presso la Commissione Tributaria di definito con la sentenza n. CP_1
103/2021 pronunciata dalla Sez.1 della Commissione Tributaria Provinciale di depositata in CP_1
segreteria il 13.04.2021 ed ora pendente in fase di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per l'Emilia Romagna nel giudizio avente RGN 1598/2021; - In via istruttoria: concedere i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ripetutamente richiesti dalla e non Parte_1
concessi dal Giudice di primo grado, il quale ha trattenuto la causa in decisione senza espletare la fase istruttoria. ”.
Si è costituita l' appellata chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di carenza di CP_1 legittimazione passiva della l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_3
c.p.c. e, nel merito, il rigetto confermando integralmente la sentenza, con condanna alle spese del grado.
La Corte con ordinanza del 25 febbraio 2025 - previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note depositate in considerazione della trattazione scritta – ha tenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 In via preliminare va respinta, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla difesa dell' nella comparsa di costituzione in appello. La Controparte_1
specificità dei motivi d'appello non esige, infatti, una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione appellata.
Nel merito l'appello è infondato.
La Corte osserva che il Primo Giudice ha premesso che: “ il Supremo Collegio ha chiarito che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il riferimento contenuto nel processo verbale, sia pure non specifico e analitico, al contenuto di documenti comunque conoscibili dal soggetto sottoposto a verifica, quali le bolle di accompagnamento della merce da lui acquistata, elemento di prova, seppure non assistito da fede privilegiata, idoneo a suffragare le conclusioni in base ad essi raggiunte dai verificatori, non risultando specifiche contestazioni sollevabili dal contribuente all'atto della verifica).” (cfr. Cass. 28060/17, in precedenza, in senso conforme Cass. 20025/16, Cass. 12707/09; successivamente in senso conforme Cass. 24461/18).”.
Anche parte appellante, con i propri scritti difensivi, richiama e condivide tale orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di distaccarsi.
pagina 4 di 8 La Corte osserva che ai sensi dell'art. 2700 c.c. la portata dell'efficacia dell'atto pubblico è limitata: i) alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
ii) alla provenienza delle dichiarazioni delle parti, cioè la circostanza che le parti hanno materialmente effettuato quelle dichiarazioni (senza che ciò implichi l'intrinseca veridicità del relativo contenuto) in presenza del medesimo pubblico ufficiale;
iii) ai fatti attestati da esso pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, sotto la propria percezione diretta e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti.
L'atto pubblico costituisce ai sensi dell'articolo in commento e del precedente art. 2699 c.c. una prova legale, vincolando la valutazione del Giudice e non lasciandogli alcuna discrezionalità nella decisione riguardante i fatti provati. Il documento fa, quindi, "piena prova" della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e del fatto che le dichiarazioni delle parti siano avvenute in sua presenza, tuttavia tale efficacia probatoria non si estende al vero e proprio contenuto delle dichiarazioni delle parti. che possono perciò essere impugnate.
Il principio giurisprudenziale enunciato dal Giudice di Prime Cure è stato riaffermato dalla Suprema
Corte anche più recentemente in materia tributaria (cfr. Cassazione Ordinanza n. 18420/2024) “In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento
o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese;
b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.”.
pagina 5 di 8 La Corte di legittimità ha, altresì, precisato: (cfr. Cass. sent. n. 19626/2020) “La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile.”.
L'appellante ha sollevato con la proposta querela di falso quattro aspetti, riepilogati poi con il gravame
(cfr. pagg. 7 e 8 atto di appello) e cioè: i) la mancanza del requisito di territorialità e l'uso non commerciale del bene;
ii) il fatto che gli orologi fossero stati acquistati con carte di credito intestate a buyers;
iii) l'orario di arrivo del consulente fiscale chiamato della durante la verifica;
iv) il Parte_1
fatto che nel corso della verifica gli accertatori avevano anche acceduto al computer aziendale e consultato documenti informatici.
Le prime due questioni non risultano, però, impugnate e sono quindi coperte da giudicato.
Oggetto di impugnazione, pertanto, residua a quanto afferente all'orario di arrivo del consulente e della consultazione di documenti estratti dal PC aziendale.
Il Primo Giudice, con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi ha affermato: “Quanto invece all'affermazione secondo la quale sarebbe stato falsamente indicato
l'orario di arrivo del Consulente di Parte della querelante si osserva la carenza di interesse ad agire sul punto non essendo stata formulata alcuna contestazione in sede di accertamento ed essendo già stata oggetto di valutazione la questione della regolare modalità di espletamento della verifica. Da ultimo e con riferimento alla questione inerente alla falsità dell'affermazione secondo la quale il controllo non avrebbe avuto natura meramente documentale essendo stati appresi dati dal PC si osserva, da un lato, che trattasi di valutazione dell'accertatore come tale non coperta da fede privilegiata e, d'altro lato, che la documentazione contenuta nel computer è costituita da documenti digitali e non cartacei.”.
L'appellante lamenta – come già allegato in primo grado del giudizio – che il proprio consulente era giunto presso la sede della quando l'accertamento era già iniziato, senza però Parte_1
impugnare la statuizione del Tribunale che afferma la carenza di interesse ad agire, pertanto anche tale aspetto è coperto da giudicato.
pagina 6 di 8 Preme poi evidenziare la risoluzione del Garante del contribuente che ha affermato la correttezza del comportamento degli operatori con la propria risoluzione (n. 2806 del 10.12.2019) versata in atti con la quale è stata respinta la richiesta di comminatoria di sanzioni formulata dalla e disposto Parte_1
l'archiviazione “In considerazione dei fatti come esplicitati all' Direzione Controparte_1
provinciale di si ritiene corretto il comportamento da questa fino ad ora adottato. Inoltre , CP_1 anche alla luce dei chiarimenti dalla stessa forniti nella risposta, si ritiene che l'avvocato abbia agito ed agisca in modo impulsivo e, a volte, con connotazioni intimidatorie fuori luogo. L'Avvocato ha sollecitato, tra l'altro, l'intervento di questo Garante quando ancora l'atto di accertamento non è stato emesso dalla Direzione Provinciale, quindi senza sapere quale sarà, in realtà, la posizione che quest'ultima riterrà opportuno adottare.”.
Nella motivazione il Garante ha evidenziato: “SULLA PRESUNTA ACQUISIZIONE DI
DOCUMENTAZIONE SENZA AUTORIZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO Anche di tale censura si è data risposta in sede di redazione del processo verbale dio costatazione. Si ribadisce come
l'autorizzazione del Pubblico Ministero non sia necessaria per acquisire i dati informatici del computer presente in azienda, a meno che non vi sia una password che la parte non ritenga di dover fornire ai verificatori. Nella fattispecie, la sig.ra ha permesso senza alcun limite Pt_2
l'acquisizione dei dati informatici,”.
Ciò posto, le contestazioni fatte a conclusione della verifica fiscale (cfr. pagg. 23 e 24) - come emerge chiaramente dall'elenco allegati di pagina 25 del PVC e dai rilievi da pagg. 12 a pagg. 21, sintetizzati a pag. 22 del medesimo documento - sono pacificamente scaturite in base alla documentazione contabile e nessun rilievo è fondato sullo scambio di mail con negli anni 2015/2017. Parte_3
Anche sotto tale profilo il gravame è infondato.
Il motivo di appello risulta così ripropositivo delle medesime doglianze cui il Primo Giudice ha già risposto dichiarando inammissibile la querela trattandosi di profili non “coperti” dalla portata fide facente ex art. 2700 c.c. e per quanto sin qui ritenuto, anche sulla base della richiamata giurisprudenza, la sentenza del Tribunale deve essere confermata.
Sulla scorta di tale quadro interpretativo alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico conseguentemente l'impugnazione deve essere integralmente respinta.
pagina 7 di 8 La Corte osserva che la riproposizione dei medesimi motivi già sottoposti al Primo Giudice che, pur non dando luogo all'inammissibilità dell'impugnazione, non ha introdotto pregnanti censure al ragionamento seguito, l'inconsistenza giuridica delle censure alla sentenza impugnata avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Ritenuto così l'appellante meritevole di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. si determina la somma in via equitativa che si liquida nella misura di 2.315,00 euro in favore di parte appellata, precisato che il parametro della liquidazione equitativo è rapportato alla quota di un terzo delle spese processuali.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell' appellata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del CP_1
13/08/2022 secondo il parametro dello scaglione applicabile (indeterminabile), imponendosi anche il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228 ravvisandosene i presupposti.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso dalla e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese del grado alla parte appellata che si liquidano nella misura di euro 6.946,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovute come per legge;
III condanna l'appellante ex art. 96 III co c.p.c. a versare alla parte appellata 2.315,00 euro.
IV sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 27 maggio 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 45/2023 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI ALESSANDRA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATA
IN PUNTO A: Appello della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1190/2022 resa nella causa civile n.
3159/2020 pubblicata il 01.12.2022;
Assegnata a decisione ordinanza del 25 febbraio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Rimini l di - proponendo querela Controparte_2 CP_1
di falso avverso il Processo Verbale di Contestazione emanato dalla medesima in data CP_1
30.07.2019 con conseguente richiesta di accertamento di falsità anche dell'Avviso di Accertamento n.
THU06BF01956, datato 16.12.2019, che ne aveva recepito il contenuto, e con domanda di esclusione dei documenti oggetto di querela dalle fonti probatorie introdotte dalla convenuta nel giudizio n.
129/2020 contro la querelante e pendente innanzi alla Commissione Tributaria di CP_1
Si è costituita l' – Direzione Provinciale di -eccependo, in via Controparte_1 CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità della querela atteso che la fede privilegiata del Verbale di accertamento era limitata al contenuto estrinseco dell'atto, non a quello intrinseco, poiché la domanda attorea non postulava la falsità ideologica dell'atto, bensì meri errori valutativi degli accertatori.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 27.04.2022 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi conclusivi.
All'esito, il Tribunale così ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
2) Condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi
€ 5.810,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA. ”.
Il dispositivo è stato motivato ritenuto che, dal complesso delle considerazioni effettuate, ne è disceso che doveva essere dichiarata l'inammissibilità della querela di falso per essere stata riferita a elementi del Processo Verbale di Contestazione non assistiti da fede privilegiata, alla luce della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
Avverso la suddetta sentenza la ha proposto appello con un unico articolato Parte_1 motivo censurando l'erroneità dell'interpretazione del Primo Giudice per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2699 e 2700 c.c., 221 c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost. e dei principi espressi dalla corte di cassazione con la sentenza n. 28060/2017.
pagina 2 di 8 L'appellante ha, pertanto, ha concluso “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- Invia principale riformare integralmente la sentenza n.1190/2022, pubblicata il 01/12/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, nel giudizio per querela di falso avente RGN
3159/2020, notificata da controparte, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, in data 06/12/2022, dichiarando ammissibile e rilevante la querela di falso proposta dalla
[...]
- Secondariamente, nel merito, dichiarare la falsità del PVC emanato dall' Parte_1 CP_1
di contro la datato 30 luglio 2019 e per l'effetto dichiarare la
[...] CP_1 Parte_1 falsità anche dell'Avviso di Accertamento n. THU06BF01956 datato 16/12/2019 ed emesso dall' di nei confronti della atto esecutivo che ha Controparte_1 CP_1 Parte_1
recepito il contenuto del prodromico anzidetto PVC. Escludere i documenti predetti e dichiarati falsi dalle fonti probatorie introdotte dall'AE contro la nel giudizio n. 129/2020 Parte_1 promosso da quest'ultima presso la Commissione Tributaria di definito con la sentenza n. CP_1
103/2021 pronunciata dalla Sez.1 della Commissione Tributaria Provinciale di depositata in CP_1
segreteria il 13.04.2021 ed ora pendente in fase di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per l'Emilia Romagna nel giudizio avente RGN 1598/2021; - In via istruttoria: concedere i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ripetutamente richiesti dalla e non Parte_1
concessi dal Giudice di primo grado, il quale ha trattenuto la causa in decisione senza espletare la fase istruttoria. ”.
Si è costituita l' appellata chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di carenza di CP_1 legittimazione passiva della l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_3
c.p.c. e, nel merito, il rigetto confermando integralmente la sentenza, con condanna alle spese del grado.
La Corte con ordinanza del 25 febbraio 2025 - previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note depositate in considerazione della trattazione scritta – ha tenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 In via preliminare va respinta, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla difesa dell' nella comparsa di costituzione in appello. La Controparte_1
specificità dei motivi d'appello non esige, infatti, una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione appellata.
Nel merito l'appello è infondato.
La Corte osserva che il Primo Giudice ha premesso che: “ il Supremo Collegio ha chiarito che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il riferimento contenuto nel processo verbale, sia pure non specifico e analitico, al contenuto di documenti comunque conoscibili dal soggetto sottoposto a verifica, quali le bolle di accompagnamento della merce da lui acquistata, elemento di prova, seppure non assistito da fede privilegiata, idoneo a suffragare le conclusioni in base ad essi raggiunte dai verificatori, non risultando specifiche contestazioni sollevabili dal contribuente all'atto della verifica).” (cfr. Cass. 28060/17, in precedenza, in senso conforme Cass. 20025/16, Cass. 12707/09; successivamente in senso conforme Cass. 24461/18).”.
Anche parte appellante, con i propri scritti difensivi, richiama e condivide tale orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di distaccarsi.
pagina 4 di 8 La Corte osserva che ai sensi dell'art. 2700 c.c. la portata dell'efficacia dell'atto pubblico è limitata: i) alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
ii) alla provenienza delle dichiarazioni delle parti, cioè la circostanza che le parti hanno materialmente effettuato quelle dichiarazioni (senza che ciò implichi l'intrinseca veridicità del relativo contenuto) in presenza del medesimo pubblico ufficiale;
iii) ai fatti attestati da esso pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, sotto la propria percezione diretta e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti.
L'atto pubblico costituisce ai sensi dell'articolo in commento e del precedente art. 2699 c.c. una prova legale, vincolando la valutazione del Giudice e non lasciandogli alcuna discrezionalità nella decisione riguardante i fatti provati. Il documento fa, quindi, "piena prova" della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e del fatto che le dichiarazioni delle parti siano avvenute in sua presenza, tuttavia tale efficacia probatoria non si estende al vero e proprio contenuto delle dichiarazioni delle parti. che possono perciò essere impugnate.
Il principio giurisprudenziale enunciato dal Giudice di Prime Cure è stato riaffermato dalla Suprema
Corte anche più recentemente in materia tributaria (cfr. Cassazione Ordinanza n. 18420/2024) “In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento
o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese;
b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.”.
pagina 5 di 8 La Corte di legittimità ha, altresì, precisato: (cfr. Cass. sent. n. 19626/2020) “La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile.”.
L'appellante ha sollevato con la proposta querela di falso quattro aspetti, riepilogati poi con il gravame
(cfr. pagg. 7 e 8 atto di appello) e cioè: i) la mancanza del requisito di territorialità e l'uso non commerciale del bene;
ii) il fatto che gli orologi fossero stati acquistati con carte di credito intestate a buyers;
iii) l'orario di arrivo del consulente fiscale chiamato della durante la verifica;
iv) il Parte_1
fatto che nel corso della verifica gli accertatori avevano anche acceduto al computer aziendale e consultato documenti informatici.
Le prime due questioni non risultano, però, impugnate e sono quindi coperte da giudicato.
Oggetto di impugnazione, pertanto, residua a quanto afferente all'orario di arrivo del consulente e della consultazione di documenti estratti dal PC aziendale.
Il Primo Giudice, con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi ha affermato: “Quanto invece all'affermazione secondo la quale sarebbe stato falsamente indicato
l'orario di arrivo del Consulente di Parte della querelante si osserva la carenza di interesse ad agire sul punto non essendo stata formulata alcuna contestazione in sede di accertamento ed essendo già stata oggetto di valutazione la questione della regolare modalità di espletamento della verifica. Da ultimo e con riferimento alla questione inerente alla falsità dell'affermazione secondo la quale il controllo non avrebbe avuto natura meramente documentale essendo stati appresi dati dal PC si osserva, da un lato, che trattasi di valutazione dell'accertatore come tale non coperta da fede privilegiata e, d'altro lato, che la documentazione contenuta nel computer è costituita da documenti digitali e non cartacei.”.
L'appellante lamenta – come già allegato in primo grado del giudizio – che il proprio consulente era giunto presso la sede della quando l'accertamento era già iniziato, senza però Parte_1
impugnare la statuizione del Tribunale che afferma la carenza di interesse ad agire, pertanto anche tale aspetto è coperto da giudicato.
pagina 6 di 8 Preme poi evidenziare la risoluzione del Garante del contribuente che ha affermato la correttezza del comportamento degli operatori con la propria risoluzione (n. 2806 del 10.12.2019) versata in atti con la quale è stata respinta la richiesta di comminatoria di sanzioni formulata dalla e disposto Parte_1
l'archiviazione “In considerazione dei fatti come esplicitati all' Direzione Controparte_1
provinciale di si ritiene corretto il comportamento da questa fino ad ora adottato. Inoltre , CP_1 anche alla luce dei chiarimenti dalla stessa forniti nella risposta, si ritiene che l'avvocato abbia agito ed agisca in modo impulsivo e, a volte, con connotazioni intimidatorie fuori luogo. L'Avvocato ha sollecitato, tra l'altro, l'intervento di questo Garante quando ancora l'atto di accertamento non è stato emesso dalla Direzione Provinciale, quindi senza sapere quale sarà, in realtà, la posizione che quest'ultima riterrà opportuno adottare.”.
Nella motivazione il Garante ha evidenziato: “SULLA PRESUNTA ACQUISIZIONE DI
DOCUMENTAZIONE SENZA AUTORIZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO Anche di tale censura si è data risposta in sede di redazione del processo verbale dio costatazione. Si ribadisce come
l'autorizzazione del Pubblico Ministero non sia necessaria per acquisire i dati informatici del computer presente in azienda, a meno che non vi sia una password che la parte non ritenga di dover fornire ai verificatori. Nella fattispecie, la sig.ra ha permesso senza alcun limite Pt_2
l'acquisizione dei dati informatici,”.
Ciò posto, le contestazioni fatte a conclusione della verifica fiscale (cfr. pagg. 23 e 24) - come emerge chiaramente dall'elenco allegati di pagina 25 del PVC e dai rilievi da pagg. 12 a pagg. 21, sintetizzati a pag. 22 del medesimo documento - sono pacificamente scaturite in base alla documentazione contabile e nessun rilievo è fondato sullo scambio di mail con negli anni 2015/2017. Parte_3
Anche sotto tale profilo il gravame è infondato.
Il motivo di appello risulta così ripropositivo delle medesime doglianze cui il Primo Giudice ha già risposto dichiarando inammissibile la querela trattandosi di profili non “coperti” dalla portata fide facente ex art. 2700 c.c. e per quanto sin qui ritenuto, anche sulla base della richiamata giurisprudenza, la sentenza del Tribunale deve essere confermata.
Sulla scorta di tale quadro interpretativo alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico conseguentemente l'impugnazione deve essere integralmente respinta.
pagina 7 di 8 La Corte osserva che la riproposizione dei medesimi motivi già sottoposti al Primo Giudice che, pur non dando luogo all'inammissibilità dell'impugnazione, non ha introdotto pregnanti censure al ragionamento seguito, l'inconsistenza giuridica delle censure alla sentenza impugnata avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Ritenuto così l'appellante meritevole di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. si determina la somma in via equitativa che si liquida nella misura di 2.315,00 euro in favore di parte appellata, precisato che il parametro della liquidazione equitativo è rapportato alla quota di un terzo delle spese processuali.
Le spese legali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore dell' appellata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del CP_1
13/08/2022 secondo il parametro dello scaglione applicabile (indeterminabile), imponendosi anche il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228 ravvisandosene i presupposti.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso dalla e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese del grado alla parte appellata che si liquidano nella misura di euro 6.946,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovute come per legge;
III condanna l'appellante ex art. 96 III co c.p.c. a versare alla parte appellata 2.315,00 euro.
IV sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 27 maggio 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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