Articolo 19 della Legge 23 aprile 1981, n. 155
Articolo 18Articolo 20
Versione
12 maggio 1981
Art. 19. (Massimale di retribuzione pensionabile)

Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo importo e' fissato in lire 18.500.000.
Entrata in vigore il 12 maggio 1981
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