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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CL SE Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. EN CH Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 465 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Calogera Cusumano contro
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia
e contro
(C.F. Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. Controparte_5
1 ) P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3
(C.F. CP_7 P.IVA_4 appellati contumaci e con l'intervento di
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_5 terza intervenuta rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Verona emessa in data 07.02.2024 e depositata in data 08.02.2024.
Conclusioni di : Parte_1
“in via principale e nel merito,
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della SENTENZA N. 332/2024 resa inter partes dal Tribunale di Verona
– Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
IS TT R.G. n. 5051/2020 pubblicata il 08/02/2024, notificata il 13.02.2024,
- accertare e dichiarare che gli importi corrisposti da al Sig. non CP_9 Parte_1 sono satisfattivi dell'intero danno non patrimoniale accertato nel corso del giudizio di primo grado, e per l'effetto condannare - il sig la soc. CP_4 Controparte_1 ed in solido tra loro al pagamento, a titolo di danno differenziale, di € 282.169,54 CP_9 per danno biologico permanente, € 21.500,00 per danno biologico temporaneo, € 7.337.62 per spese mediche;
- accertare e dichiarare dovuti al sig. ulteriori Euro 3.193,00 a titolo di danno Pt_1 patrimoniale e per l'effetto condannare il sig la soc. d CP_4 Controparte_1 in solido tra loro al pagamento del superiore importo CP_9 il tutto per complessivi Euro 314.600,16 dal quale la Corte d'Appello vorrà eventualmente detrarre quanto erogato in sede stragiudiziale dalla (somma non Controparte_2 imputata ad alcun specifico titolo).
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
2 CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di Controparte_1
“In via preliminare
Accertare e dichiarare la nullità dell'appello proposto, atteso l'incontestabile difetto di titolarità/legittimazione passiva di in relazione alla pretesa dell'appellante, Controparte_1 per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Verona.
Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel Merito
Rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 08.02.2024, nel procedimento n. 5051/2020 R.G.; in subordine, ridursi le pretese avversarie in base alle risultanze di giustizia. Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
In ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. a prova diretta e contraria, insistendo per le istanze istruttorie ivi formulate”.
Conclusioni di Controparte_8
“In via preliminare
Accertare e dichiarare la nullità dell'appello proposto, atteso l'incontestabile difetto di titolarità/legittimazione passiva di in relazione alla pretesa dell'appellante, Controparte_1 per tutti i motivi e con le conseguenze dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Verona.
Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine: avanza formale richiesta di rimessione in termini, al Controparte_8 fine di potersi costituire nei 20 giorni prima della nuova prima udienza che verrà all'uopo fissata, così da sanare le eventuali decadenze in cui potrebbe essere incorsa con una costituzione tardiva, NON ESSENDO il ritardo nella costituzione dipeso da A SE' CP_10 imputabile.
Nel Merito Rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi
3 esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di
Verona, pubblicata il 08.02.2024, nel procedimento n. 5051/2020 R.G.; in subordine, ridursi le pretese avversarie in base alle risultanze di giustizia. Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
In ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. a prova diretta e contraria, insistendo per le istanze istruttorie ivi formulate dalla già . Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui propri figli minori e , convenivano in giudizio e Persona_1 Persona_2 CP_4 [...]
nella loro rispettiva veste di conducente e di Controparte_2 assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del veicolo
Fiat Panda tg. BC537KW, nonché l' Controparte_5
, per sentire condannare lo e la compagnia assicuratrice, in
[...] CP_4 solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (detratta la rendita riconosciuta dall' , subiti dagli stessi in conseguenza dell'incidente stradale CP_9 occorso il giorno 05.07.2017 in località Bosco Chiesanuova a , il quale, Parte_1 mentre si trovava all'interno della carreggiata della strada provinciale 6 all'altezza della chilometrica 20.05, intento a regolamentare il traffico stradale in prossimità dell'uscita da un cantiere, indossando un giubbotto catarifrangente e sventolando una bandiera di colore arancione, presegnalato da un furgone con lampeggianti funzionanti, era stato investito dal veicolo Fiat Panda, che era sopraggiunto ad elevata velocità, rimanendo schiacciato contro la macchina di cantiere che stava scortando. CP_11
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_12 chiedeva il rigetto delle domande attoree e chiamava in causa Controparte_6 proprietaria della macchina che l'Alonge stava scortando al momento del sinistro, e
[...]
CP_
aggiudicataria dei lavori di asfaltatura nel tratto di strada interessato dal sinistro e
4 conduttrice della macchina di cantiere, per far accertare la loro esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro.
e si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza Controparte_6 CP_7 della domanda svolta nei loro confronti da Controparte_12
[...]
e l' rimanevano contumaci. CP_4 CP_9
Dopo aver assunto la prova orale ed esperito ctu medico-legale, il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, accertava l'esclusiva responsabilità di CP_4 nella causazione del sinistro;
accertava che le somme corrisposte ante causam a Pt_1
dall' (€582.551,83) e da (€25.000,00)
[...] CP_9 Controparte_2 coprivano l'intero danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dallo stesso, liquidato nell'importo complessivo di €582.323,06, e pertanto, rigettava la domanda da lui proposta;
condannava e CP_4 Controparte_2 in solido tra loro, a risarcire il danno non patrimoniale sofferto da , Parte_2
e ; rigettava la domanda proposta di Persona_1 Persona_2 [...] nei confronti di e Controparte_2 Controparte_6 CP_7 regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a due motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione dell' art. 13 d.lgs. 38/2000, affermando che il tribunale ha errato laddove ha omesso di considerare che le somme che l' sta CP_9 corrispondendo sotto forma di rendita vitalizia sono dirette a risarcire sia il danno biologico da invalidità permanente (per un importo pari ad €234.045,46), sia il danno patrimoniale (per un importo pari ad €309.823,00) e che, in applicazione della citata disposizione normativa, solo il primo importo può essere portato in detrazione da quanto la sentenza gli ha liquidato a detto titolo (€516.215,00) al fine di determinare il cd. danno differenziale che gli va riconosciuto, sicché egli è ancora creditore della somma che residua, pari ad €282.169,54, nonché dell'ulteriore somma di €21.500,00 riconosciutagli dal giudice di prime cure a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo.
5
2.2 Con il secondo motivo si duole che il tribunale, recependo le valutazioni espresse sul punto dal ctu medico-legale, abbia riconosciuto il diritto dell'attore al rimborso solo parziale delle spese mediche da lui sostenute in conseguenza dell'infortunio.
3. Si è costituita alla quale è stato notificato l'atto di citazione in appello, Controparte_1 eccependo in via preliminare la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, in quanto per effetto dell'atto unico di fusione e scissione del 26.06.2023 a rogito Notaio rep. n. 59.037 raccolta n. 27.767, è succeduta a Persona_3 Controparte_8 nel rapporto giuridico dedotto in giudizio, con la Controparte_13 conseguenza che l'appello deve ritenersi inammissibile, non essendo stato notificato all'unico soggetto passivamente legittimato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Quanto al merito delle censure formulate dall'appellante, l'appellata eccepisce la tardività della produzione del prospetto di calcolo del valore capitale della rendita che è stato CP_9 allegato all'atto di appello;
rileva inoltre che è stato lo stesso attore in primo grado a chiedere la condanna al risarcimento del “danno differenziale pari alla differenza tra il maggiore credito risarcitorio vantato dalla Compagnia assicurativa Controparte_2
e quello riconosciuto dall pari ad euro 582.551,83” quantificando perciò in CP_9
€582.551,83, l'importo che andava integralmente detratto da quanto dovutogli, senza mai specificare e/o documentare una diversa imputazione delle somme erogategli dall' CP_9 deduce infine che non vi è alcuna evidenza che le maggiori spese mediche di cui Pt_1
chiede di essere ristorato siano eziologicamente riconducibili all'infortunio
[...] occorsogli e/o siano state effettivamente sostenute dal medesimo, oltre a rilevare che l' gliele ha comunque già rimborsate. CP_9
4. E' intervenuta volontariamente in giudizio la quale ha aderito in Controparte_8 toto alla difese svolte da Controparte_1
5. Si osserva preliminarmente che non ha pregio l'eccezione sollevata dall'appellata e dalla terza intervenuta secondo cui l'atto di appello sarebbe stato proposto nei confronti di
6 soggetto privo di legittimazione passiva.
Al riguardo emerge ex actis che, a seguito di atto unico di fusione e scissione del
26/06/2023 a rogito Notaio rep. n. 59.037 raccolta n. 27.767, sono Persona_3 intervenute:
− la fusione per incorporazione di in Controparte_1 Controparte_13
− la scissione parziale di (che nel contempo ha mutato la Controparte_13 propria denominazione in in scissione avente ad Controparte_1 Controparte_8 oggetto il trasferimento da a di “tutte le attività, passività e CP_13 Controparte_8 rapporti giuridici attivi e passivi imputabili a (ante Fusione di , ad CP_13 CP_1 eccezione del portafoglio Bancassurance diretto diverso dalle joint ventures e dalle polizze temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi (le “TCM”), ...”.
Dunque per effetto di tale atto, Controparte_13
− ha trasferito a tutte le proprie attività, passività e rapporti giuridici Controparte_8 attivi e passivi precedenti rispetto alla incorporazione di con la sola “eccezione CP_1 del portafoglio Bancassurance diretto diverso dalle joint ventures e dalle polizze temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi (le “TCM)”;
− ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1
In conclusione, per effetto della scissione parziale, è succeduta nel Controparte_8 rapporto giuridico controverso a in data antecedente rispetto Controparte_13 all'introduzione del presente giudizio di impugnazione.
Il che, però, non priva della legittimazione passiva (ora Controparte_13
giacché la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. Controparte_1
c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (v. Cass.
7 n. 31313 del 04/12/2018), a norma del quale il processo prosegue tra le parti originarie, e se il successore a titolo particolare interviene nel processo, l'alienante può esserne estromesso qualora le altre parti vi consentano.
6. Il primo motivo di gravame è infondato.
6.1 In linea generale va ricordato che secondo un consolidato orientamento il risarcimento spettante all'infortunato è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e l'indennità liquidata dall' in dipendenza CP_9 dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore dell'avente diritto, il quale, diversamente, percepirebbe, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità: il danno “differenziale” deve, perciò, essere determinato sottraendo dall'importo del danno liquidato dal giudice quello delle prestazioni liquidate dall'istituto, tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione, e tenendo conto non solo dei ratei già corrisposti ma anche della capitalizzazione della rendita, perché per la surroga dell' stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni CP_9 previdenziali, è sufficiente la comunicazione di volontà di tale istituto (v. Cass.
25.05.2004 n. 10035; Cass. 17.01.2003 n. 604).
Tale raffronto va però effettuato solo tra componenti del danno, quali previste dal sistema indennitario delineato dall'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 e dal sistema risarcitorio del diritto comune, che hanno la stessa natura, e non può quindi essere operato accostando il danno morale e/o patrimoniale a quello biologico.
Invero, l'art. 13 del d.lgs, n. 38 del 2000 include nell'indennizzo erogato dall' CP_9 esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% - all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali".
Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal d.lgs. n. 38 comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire
8 il danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale.
Considerato, dunque, che la nozione di danno biologico in senso omnicomprensivo, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del caso concreto), e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali, può ritenersi, in ossequio alla nozione unitaria di danno non patrimoniale, correttamente comparabile il danno biologico, valutato in senso civilistico, con l'indennizzo del danno biologico liquidato dall' ai sensi dell'art. 13 del CP_9
d.lgs. n. 38 del 2000, trattandosi di poste omogenee.
In sintesi, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va effettuato secondo un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, CP_9 distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione CP_9 ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo) il valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, CP_9 CP_9 in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso (v. Cass.
n. 9112 del 02/04/2019).
6.2 Si è altresì precisato che l'eccezione di detrazione dell'indennizzo dal CP_9 risarcimento spettante a seguito di infortunio o malattia professionale non è una eccezione in senso stretto ma in senso lato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. sul punto
9 Cass. n. 3473 del 11/02/2025), sulla base della giurisprudenza consolidata secondo cui l'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non implica l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (così Cass. 30/10/2020, n. 24177 e Cass.
28/07/2022, n. 23588), implicando la relativa questione l'accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'operatività della copertura assicurativa e l'accertamento CP_9 in fatto della malattia e dei danni indennizzabili dall'assicuratore sociale (patrimoniale e biologico) con i criteri (speciali) stabiliti dall'ordinamento assicurativo (v. Cass. n. 3473 del 11/02/2025 succitata).
6.3 Nel caso in esame è stato lo stesso infortunato in primo grado a chiedere nei propri atti la condanna della controparte al risarcimento del “danno differenziale pari alla differenza tra il maggiore credito risarcitorio vantato dalla assicurativa CP_14 Controparte_2
quello riconosciuto dall pari ad euro 582.551,83”, specificando quale era la
[...] CP_9 somma che andava portata in detrazione.
Egli ha prodotto per la prima volta in appello un prospetto di calcolo del valore capitale della rendita erogatagli dell' da cui risulta che la quota della rendita destinata a CP_9 ristorare il danno biologico permanente – l'unica voce che, sulla base del computo per poste omogenee sopra illustrato, può essere portata in detrazione - è pari al minor importo di €234.045,46, per cui chiede che sia liquidata in suo favore la differenza, pari ad
€282.169,54, oltre alla somma di €21.500,00 riconosciutagli dal primo giudice a titolo di danno biologico temporaneo.
Ora, è vero che l'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato
è un dato rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarlo, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Nondimeno l'unico documento da cui risulta che l'entità della somma da portare in detrazione non è quella indicata dallo stesso attore in primo grado, ma quella inferiore da lui precisata nell'atto di appello, è il menzionato prospetto dell' la cui produzione è CP_9
10 inammissibile, in quanto nel giudizio di appello la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v
Cass. n. 26522 del 09/11/2017 e Cass. n. 16289 del 12/06/2024), ipotesi quest'ultima che però non è ravvisabile nella fattispecie, non avendo l'appellante dedotto alcunché in ordine al fatto di non aver potuto produrre il citato prospetto nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile.
7. Riguardo al secondo motivo di gravame, concernente il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di alcune spese mediche, il tribunale ha recepito e fatte proprie le valutazioni espresse sul punto dal ctu medico-legale, il quale ha affermato che: “Le spese documentate e certamente rimborsabili in quanto congrue e pertinenti con le lesioni subite ammontano a €7337.62. Ulteriori €304.84 sono relativi a scontrini in cui non è specificato il tipo di acquisto effettuato”.
Nell'atto di appello si censura il mancato riconoscimento delle spese sostenute per la riabilitazione psicologica di e del figlio (v. docc. 30 e 32 del Parte_1 Per_2 fascicolo di primo grado) e per il servizio di trasporto dell'infortunato dal reparto di
Ortopedia dell'Ospedale di Verona all'Ospedale di Bologna (v. doc. 31 del fascicolo di primo grado).
Si tratta di esborsi che non sono stati presi in considerazione nella relazione peritale, sebbene siano stati documentati dagli attori.
Ebbene, si può ritenere provato che le spese relative alla riabilitazione psicologica di
(€1.200,00 in data 02/04/2018) e quelle relative al suo trasporto con Parte_1
l'ambulanza (€360,00 in data 30/07/2017), che ammontano in totale ad €1.560,00 (somma che, rivalutata all'attualità, corrisponde ad €1.650,60), siano in nesso di derivazione causale con la gravità delle lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio, mentre non vi
è alcuna evidenza che le spese relative alle sedute di logopedia e psicologiche sostenute
11 per il minore siano eziologicamente riconducibili all'evento lesivo occorso Persona_2 al genitore.
Tuttavia non può essere accolta la domanda di condanna di e CP_4 Controparte_1 al pagamento in favore di del suddetto importo, in quanto assorbito dalla Parte_1 maggior somma (€25.000,00) già erogatagli da di Assicurazione ante Controparte_2 causam.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore effettivo della controversia (criterio del "decisum") e delle fasi effettivamente svolte ed avuto riguardo al fatto che in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico (v. Cass.
n. 1650 del 19/01/2022).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_8 del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €7.120,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore
EN CH
Il Presidente
CL SE
12
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CL SE Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. EN CH Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 465 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Calogera Cusumano contro
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia
e contro
(C.F. Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) CP_4 C.F._3
(C.F. Controparte_5
1 ) P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3
(C.F. CP_7 P.IVA_4 appellati contumaci e con l'intervento di
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_5 terza intervenuta rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Verona emessa in data 07.02.2024 e depositata in data 08.02.2024.
Conclusioni di : Parte_1
“in via principale e nel merito,
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della SENTENZA N. 332/2024 resa inter partes dal Tribunale di Verona
– Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
IS TT R.G. n. 5051/2020 pubblicata il 08/02/2024, notificata il 13.02.2024,
- accertare e dichiarare che gli importi corrisposti da al Sig. non CP_9 Parte_1 sono satisfattivi dell'intero danno non patrimoniale accertato nel corso del giudizio di primo grado, e per l'effetto condannare - il sig la soc. CP_4 Controparte_1 ed in solido tra loro al pagamento, a titolo di danno differenziale, di € 282.169,54 CP_9 per danno biologico permanente, € 21.500,00 per danno biologico temporaneo, € 7.337.62 per spese mediche;
- accertare e dichiarare dovuti al sig. ulteriori Euro 3.193,00 a titolo di danno Pt_1 patrimoniale e per l'effetto condannare il sig la soc. d CP_4 Controparte_1 in solido tra loro al pagamento del superiore importo CP_9 il tutto per complessivi Euro 314.600,16 dal quale la Corte d'Appello vorrà eventualmente detrarre quanto erogato in sede stragiudiziale dalla (somma non Controparte_2 imputata ad alcun specifico titolo).
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
2 CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di Controparte_1
“In via preliminare
Accertare e dichiarare la nullità dell'appello proposto, atteso l'incontestabile difetto di titolarità/legittimazione passiva di in relazione alla pretesa dell'appellante, Controparte_1 per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Verona.
Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel Merito
Rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 08.02.2024, nel procedimento n. 5051/2020 R.G.; in subordine, ridursi le pretese avversarie in base alle risultanze di giustizia. Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
In ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. a prova diretta e contraria, insistendo per le istanze istruttorie ivi formulate”.
Conclusioni di Controparte_8
“In via preliminare
Accertare e dichiarare la nullità dell'appello proposto, atteso l'incontestabile difetto di titolarità/legittimazione passiva di in relazione alla pretesa dell'appellante, Controparte_1 per tutti i motivi e con le conseguenze dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Verona.
Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine: avanza formale richiesta di rimessione in termini, al Controparte_8 fine di potersi costituire nei 20 giorni prima della nuova prima udienza che verrà all'uopo fissata, così da sanare le eventuali decadenze in cui potrebbe essere incorsa con una costituzione tardiva, NON ESSENDO il ritardo nella costituzione dipeso da A SE' CP_10 imputabile.
Nel Merito Rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi
3 esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di
Verona, pubblicata il 08.02.2024, nel procedimento n. 5051/2020 R.G.; in subordine, ridursi le pretese avversarie in base alle risultanze di giustizia. Con rimborso di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
In ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. a prova diretta e contraria, insistendo per le istanze istruttorie ivi formulate dalla già . Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui propri figli minori e , convenivano in giudizio e Persona_1 Persona_2 CP_4 [...]
nella loro rispettiva veste di conducente e di Controparte_2 assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del veicolo
Fiat Panda tg. BC537KW, nonché l' Controparte_5
, per sentire condannare lo e la compagnia assicuratrice, in
[...] CP_4 solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (detratta la rendita riconosciuta dall' , subiti dagli stessi in conseguenza dell'incidente stradale CP_9 occorso il giorno 05.07.2017 in località Bosco Chiesanuova a , il quale, Parte_1 mentre si trovava all'interno della carreggiata della strada provinciale 6 all'altezza della chilometrica 20.05, intento a regolamentare il traffico stradale in prossimità dell'uscita da un cantiere, indossando un giubbotto catarifrangente e sventolando una bandiera di colore arancione, presegnalato da un furgone con lampeggianti funzionanti, era stato investito dal veicolo Fiat Panda, che era sopraggiunto ad elevata velocità, rimanendo schiacciato contro la macchina di cantiere che stava scortando. CP_11
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_12 chiedeva il rigetto delle domande attoree e chiamava in causa Controparte_6 proprietaria della macchina che l'Alonge stava scortando al momento del sinistro, e
[...]
CP_
aggiudicataria dei lavori di asfaltatura nel tratto di strada interessato dal sinistro e
4 conduttrice della macchina di cantiere, per far accertare la loro esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro.
e si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza Controparte_6 CP_7 della domanda svolta nei loro confronti da Controparte_12
[...]
e l' rimanevano contumaci. CP_4 CP_9
Dopo aver assunto la prova orale ed esperito ctu medico-legale, il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, accertava l'esclusiva responsabilità di CP_4 nella causazione del sinistro;
accertava che le somme corrisposte ante causam a Pt_1
dall' (€582.551,83) e da (€25.000,00)
[...] CP_9 Controparte_2 coprivano l'intero danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dallo stesso, liquidato nell'importo complessivo di €582.323,06, e pertanto, rigettava la domanda da lui proposta;
condannava e CP_4 Controparte_2 in solido tra loro, a risarcire il danno non patrimoniale sofferto da , Parte_2
e ; rigettava la domanda proposta di Persona_1 Persona_2 [...] nei confronti di e Controparte_2 Controparte_6 CP_7 regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a due motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo denuncia la violazione dell' art. 13 d.lgs. 38/2000, affermando che il tribunale ha errato laddove ha omesso di considerare che le somme che l' sta CP_9 corrispondendo sotto forma di rendita vitalizia sono dirette a risarcire sia il danno biologico da invalidità permanente (per un importo pari ad €234.045,46), sia il danno patrimoniale (per un importo pari ad €309.823,00) e che, in applicazione della citata disposizione normativa, solo il primo importo può essere portato in detrazione da quanto la sentenza gli ha liquidato a detto titolo (€516.215,00) al fine di determinare il cd. danno differenziale che gli va riconosciuto, sicché egli è ancora creditore della somma che residua, pari ad €282.169,54, nonché dell'ulteriore somma di €21.500,00 riconosciutagli dal giudice di prime cure a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo.
5
2.2 Con il secondo motivo si duole che il tribunale, recependo le valutazioni espresse sul punto dal ctu medico-legale, abbia riconosciuto il diritto dell'attore al rimborso solo parziale delle spese mediche da lui sostenute in conseguenza dell'infortunio.
3. Si è costituita alla quale è stato notificato l'atto di citazione in appello, Controparte_1 eccependo in via preliminare la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, in quanto per effetto dell'atto unico di fusione e scissione del 26.06.2023 a rogito Notaio rep. n. 59.037 raccolta n. 27.767, è succeduta a Persona_3 Controparte_8 nel rapporto giuridico dedotto in giudizio, con la Controparte_13 conseguenza che l'appello deve ritenersi inammissibile, non essendo stato notificato all'unico soggetto passivamente legittimato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Quanto al merito delle censure formulate dall'appellante, l'appellata eccepisce la tardività della produzione del prospetto di calcolo del valore capitale della rendita che è stato CP_9 allegato all'atto di appello;
rileva inoltre che è stato lo stesso attore in primo grado a chiedere la condanna al risarcimento del “danno differenziale pari alla differenza tra il maggiore credito risarcitorio vantato dalla Compagnia assicurativa Controparte_2
e quello riconosciuto dall pari ad euro 582.551,83” quantificando perciò in CP_9
€582.551,83, l'importo che andava integralmente detratto da quanto dovutogli, senza mai specificare e/o documentare una diversa imputazione delle somme erogategli dall' CP_9 deduce infine che non vi è alcuna evidenza che le maggiori spese mediche di cui Pt_1
chiede di essere ristorato siano eziologicamente riconducibili all'infortunio
[...] occorsogli e/o siano state effettivamente sostenute dal medesimo, oltre a rilevare che l' gliele ha comunque già rimborsate. CP_9
4. E' intervenuta volontariamente in giudizio la quale ha aderito in Controparte_8 toto alla difese svolte da Controparte_1
5. Si osserva preliminarmente che non ha pregio l'eccezione sollevata dall'appellata e dalla terza intervenuta secondo cui l'atto di appello sarebbe stato proposto nei confronti di
6 soggetto privo di legittimazione passiva.
Al riguardo emerge ex actis che, a seguito di atto unico di fusione e scissione del
26/06/2023 a rogito Notaio rep. n. 59.037 raccolta n. 27.767, sono Persona_3 intervenute:
− la fusione per incorporazione di in Controparte_1 Controparte_13
− la scissione parziale di (che nel contempo ha mutato la Controparte_13 propria denominazione in in scissione avente ad Controparte_1 Controparte_8 oggetto il trasferimento da a di “tutte le attività, passività e CP_13 Controparte_8 rapporti giuridici attivi e passivi imputabili a (ante Fusione di , ad CP_13 CP_1 eccezione del portafoglio Bancassurance diretto diverso dalle joint ventures e dalle polizze temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi (le “TCM”), ...”.
Dunque per effetto di tale atto, Controparte_13
− ha trasferito a tutte le proprie attività, passività e rapporti giuridici Controparte_8 attivi e passivi precedenti rispetto alla incorporazione di con la sola “eccezione CP_1 del portafoglio Bancassurance diretto diverso dalle joint ventures e dalle polizze temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi (le “TCM)”;
− ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1
In conclusione, per effetto della scissione parziale, è succeduta nel Controparte_8 rapporto giuridico controverso a in data antecedente rispetto Controparte_13 all'introduzione del presente giudizio di impugnazione.
Il che, però, non priva della legittimazione passiva (ora Controparte_13
giacché la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. Controparte_1
c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (v. Cass.
7 n. 31313 del 04/12/2018), a norma del quale il processo prosegue tra le parti originarie, e se il successore a titolo particolare interviene nel processo, l'alienante può esserne estromesso qualora le altre parti vi consentano.
6. Il primo motivo di gravame è infondato.
6.1 In linea generale va ricordato che secondo un consolidato orientamento il risarcimento spettante all'infortunato è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e l'indennità liquidata dall' in dipendenza CP_9 dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore dell'avente diritto, il quale, diversamente, percepirebbe, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità: il danno “differenziale” deve, perciò, essere determinato sottraendo dall'importo del danno liquidato dal giudice quello delle prestazioni liquidate dall'istituto, tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione, e tenendo conto non solo dei ratei già corrisposti ma anche della capitalizzazione della rendita, perché per la surroga dell' stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni CP_9 previdenziali, è sufficiente la comunicazione di volontà di tale istituto (v. Cass.
25.05.2004 n. 10035; Cass. 17.01.2003 n. 604).
Tale raffronto va però effettuato solo tra componenti del danno, quali previste dal sistema indennitario delineato dall'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 e dal sistema risarcitorio del diritto comune, che hanno la stessa natura, e non può quindi essere operato accostando il danno morale e/o patrimoniale a quello biologico.
Invero, l'art. 13 del d.lgs, n. 38 del 2000 include nell'indennizzo erogato dall' CP_9 esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% - all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali".
Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal d.lgs. n. 38 comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire
8 il danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale.
Considerato, dunque, che la nozione di danno biologico in senso omnicomprensivo, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del caso concreto), e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali, può ritenersi, in ossequio alla nozione unitaria di danno non patrimoniale, correttamente comparabile il danno biologico, valutato in senso civilistico, con l'indennizzo del danno biologico liquidato dall' ai sensi dell'art. 13 del CP_9
d.lgs. n. 38 del 2000, trattandosi di poste omogenee.
In sintesi, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va effettuato secondo un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, CP_9 distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione CP_9 ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo) il valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare, CP_9 CP_9 in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso (v. Cass.
n. 9112 del 02/04/2019).
6.2 Si è altresì precisato che l'eccezione di detrazione dell'indennizzo dal CP_9 risarcimento spettante a seguito di infortunio o malattia professionale non è una eccezione in senso stretto ma in senso lato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr. sul punto
9 Cass. n. 3473 del 11/02/2025), sulla base della giurisprudenza consolidata secondo cui l'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non implica l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (così Cass. 30/10/2020, n. 24177 e Cass.
28/07/2022, n. 23588), implicando la relativa questione l'accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'operatività della copertura assicurativa e l'accertamento CP_9 in fatto della malattia e dei danni indennizzabili dall'assicuratore sociale (patrimoniale e biologico) con i criteri (speciali) stabiliti dall'ordinamento assicurativo (v. Cass. n. 3473 del 11/02/2025 succitata).
6.3 Nel caso in esame è stato lo stesso infortunato in primo grado a chiedere nei propri atti la condanna della controparte al risarcimento del “danno differenziale pari alla differenza tra il maggiore credito risarcitorio vantato dalla assicurativa CP_14 Controparte_2
quello riconosciuto dall pari ad euro 582.551,83”, specificando quale era la
[...] CP_9 somma che andava portata in detrazione.
Egli ha prodotto per la prima volta in appello un prospetto di calcolo del valore capitale della rendita erogatagli dell' da cui risulta che la quota della rendita destinata a CP_9 ristorare il danno biologico permanente – l'unica voce che, sulla base del computo per poste omogenee sopra illustrato, può essere portata in detrazione - è pari al minor importo di €234.045,46, per cui chiede che sia liquidata in suo favore la differenza, pari ad
€282.169,54, oltre alla somma di €21.500,00 riconosciutagli dal primo giudice a titolo di danno biologico temporaneo.
Ora, è vero che l'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato
è un dato rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarlo, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Nondimeno l'unico documento da cui risulta che l'entità della somma da portare in detrazione non è quella indicata dallo stesso attore in primo grado, ma quella inferiore da lui precisata nell'atto di appello, è il menzionato prospetto dell' la cui produzione è CP_9
10 inammissibile, in quanto nel giudizio di appello la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v
Cass. n. 26522 del 09/11/2017 e Cass. n. 16289 del 12/06/2024), ipotesi quest'ultima che però non è ravvisabile nella fattispecie, non avendo l'appellante dedotto alcunché in ordine al fatto di non aver potuto produrre il citato prospetto nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile.
7. Riguardo al secondo motivo di gravame, concernente il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di alcune spese mediche, il tribunale ha recepito e fatte proprie le valutazioni espresse sul punto dal ctu medico-legale, il quale ha affermato che: “Le spese documentate e certamente rimborsabili in quanto congrue e pertinenti con le lesioni subite ammontano a €7337.62. Ulteriori €304.84 sono relativi a scontrini in cui non è specificato il tipo di acquisto effettuato”.
Nell'atto di appello si censura il mancato riconoscimento delle spese sostenute per la riabilitazione psicologica di e del figlio (v. docc. 30 e 32 del Parte_1 Per_2 fascicolo di primo grado) e per il servizio di trasporto dell'infortunato dal reparto di
Ortopedia dell'Ospedale di Verona all'Ospedale di Bologna (v. doc. 31 del fascicolo di primo grado).
Si tratta di esborsi che non sono stati presi in considerazione nella relazione peritale, sebbene siano stati documentati dagli attori.
Ebbene, si può ritenere provato che le spese relative alla riabilitazione psicologica di
(€1.200,00 in data 02/04/2018) e quelle relative al suo trasporto con Parte_1
l'ambulanza (€360,00 in data 30/07/2017), che ammontano in totale ad €1.560,00 (somma che, rivalutata all'attualità, corrisponde ad €1.650,60), siano in nesso di derivazione causale con la gravità delle lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio, mentre non vi
è alcuna evidenza che le spese relative alle sedute di logopedia e psicologiche sostenute
11 per il minore siano eziologicamente riconducibili all'evento lesivo occorso Persona_2 al genitore.
Tuttavia non può essere accolta la domanda di condanna di e CP_4 Controparte_1 al pagamento in favore di del suddetto importo, in quanto assorbito dalla Parte_1 maggior somma (€25.000,00) già erogatagli da di Assicurazione ante Controparte_2 causam.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore effettivo della controversia (criterio del "decisum") e delle fasi effettivamente svolte ed avuto riguardo al fatto che in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico (v. Cass.
n. 1650 del 19/01/2022).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_8 del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €7.120,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore
EN CH
Il Presidente
CL SE
12
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