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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RI UI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 397/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email-1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 23/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100807 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100807 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata. Condannare la parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano sez. I n. 184/2021 emessa il 14/12/2021 e depositata in data 23/12/2021 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del sig. Resistente_1, proposto avverso l'avviso di accertamento n. TW7010100807-2013 per l'anno d'imposta 2008. Con l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Oristano accertava in capo al contribuente – per l'anno d'imposta 2008 – a fronte del reddito complessivo dichiarato di Euro 2.909,00, maggiori redditi così rideterminando lo stesso in euro 39.400,00. La rettifica aveva avuto origine dalla determinazione sintetica del reddito operata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73 commi 4, 5 ,6 e 7 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, del D.M. 10.09.1992, del D.M. 19.11.1992 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17.05.2005. La determinazione del reddito sintetico era stata condotta sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva costituiti dalla disponibilità di beni e servizi, nonché dalle spese sostenute per incrementi patrimoniali, valutati ai sensi delle disposizioni normative e di prassi di cui sopra. Nello specifico, gli elementi di capacità contributiva utilizzati per il calcolo del reddito sintetico imputabile al ricorrente, per l'anno 2008, erano stati rappresentati dall'acquisto avvenuto nel triennio 2006-2008 di due autovetture e di un motoveicolo per un valore complessivo di euro 33.160,00, di proprietà al 100%, dal possesso della residenza principale al 100% e dalla sottoscrizione di n. 2 contratti di assicurazione, dati che non collimavano con il reddito dichiarato pari a euro 2.909,00. La Commissione Tributaria Provinciale di Oristano aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo il reddito calcolato per l'anno 2008 ex art. 38 DPR 600/73 dell'importo medio dei costi figurativi rideterminati e calcolati in € 11.228,74, poiché tra i costi indicati nella dichiarazione dei redditi vi erano delle voci di costo prettamente figurative che, seppur riconosciute, non corrispondono a un effettivo esborso economico, con la conseguenza che le stesse (nella specie: quote di ammortamento annuale e, accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto), sarebbero dovute essere detratte dal maggior reddito accertato. Il reddito veniva quindi rideterminato in sentenza in € 28.171,26 L'Ufficio odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del DPR 600/73, poiché il contribuente avrebbe dovuto dimostrare con idonea documentazione che le somme corrispondenti ai costi fittizi erano nella sua disponibilità e che erano state utilizzate/spese per il mantenimento dei beni indice di capacità contributiva sul quale è fondato l'avviso di accertamento mentre nessun tipo di documentazione è stata esibita in quanto il ricorrente si è limitato a rilasciare semplici affermazioni prive di validità giuridica. Non si costituisce in giudizio il contribuente sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato al difensore a mezzo PEC all'indirizzo Email-1 consegnato il giorno 23/06/2022 alle ore 15:55:19. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello sia fondato. In materia di onere della prova del contribuente, la Suprema Corte ha ribadito, con sentenza 09 marzo 2018, n. 5738, che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”(Cass. sent. n. 8995/2014, richiamata dalla successiva Cass. sent. n. 25104/2014; in termini, Cass. n. 6396/2014). Secondo la citata pronuncia, “la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” (Cass. sent. n. 8995/2014). La Corte di Cassazione ha quindi chiarito i confini della prova contraria offerta dal contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere» (cfr. Cass. n. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12889 del 2018; Cass. n. 12207 del 2017; Cass. n. 1332 del 2016; Cass. n. 22944 del 2015; Cass. n. 14885 del 2015). Ciò premesso, il Collegio osserva che il contribuente, su cui ricade il preciso onere probatorio, non ha dimostrato che le somme corrispondenti ai cd costi figurativi indicati nelle dichiarazioni dei redditi (TFR, quote di ammortamento), siano, dal punto di vista finanziario, per quanto qui ci occupa, effettivamente “reali”, rimaste cioè nella disponibilità del contribuente, ed utilizzati/spesi per il mantenimento dei beni indice di capacità contributiva, sul quale è fondato l'avviso di accertamento. Il Collegio ritiene pertanto che, in assenza di prova sul punto, l'avviso di accertamento vada confermato interamente in quanto legittimo. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e per l'effetto conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TW7010100807-2013. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per il primo grado del giudizio, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge e, per il secondo grado del giudizio, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RI UI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 397/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email-1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 23/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100807 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010100807 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata. Condannare la parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano sez. I n. 184/2021 emessa il 14/12/2021 e depositata in data 23/12/2021 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del sig. Resistente_1, proposto avverso l'avviso di accertamento n. TW7010100807-2013 per l'anno d'imposta 2008. Con l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Oristano accertava in capo al contribuente – per l'anno d'imposta 2008 – a fronte del reddito complessivo dichiarato di Euro 2.909,00, maggiori redditi così rideterminando lo stesso in euro 39.400,00. La rettifica aveva avuto origine dalla determinazione sintetica del reddito operata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73 commi 4, 5 ,6 e 7 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, del D.M. 10.09.1992, del D.M. 19.11.1992 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17.05.2005. La determinazione del reddito sintetico era stata condotta sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva costituiti dalla disponibilità di beni e servizi, nonché dalle spese sostenute per incrementi patrimoniali, valutati ai sensi delle disposizioni normative e di prassi di cui sopra. Nello specifico, gli elementi di capacità contributiva utilizzati per il calcolo del reddito sintetico imputabile al ricorrente, per l'anno 2008, erano stati rappresentati dall'acquisto avvenuto nel triennio 2006-2008 di due autovetture e di un motoveicolo per un valore complessivo di euro 33.160,00, di proprietà al 100%, dal possesso della residenza principale al 100% e dalla sottoscrizione di n. 2 contratti di assicurazione, dati che non collimavano con il reddito dichiarato pari a euro 2.909,00. La Commissione Tributaria Provinciale di Oristano aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo il reddito calcolato per l'anno 2008 ex art. 38 DPR 600/73 dell'importo medio dei costi figurativi rideterminati e calcolati in € 11.228,74, poiché tra i costi indicati nella dichiarazione dei redditi vi erano delle voci di costo prettamente figurative che, seppur riconosciute, non corrispondono a un effettivo esborso economico, con la conseguenza che le stesse (nella specie: quote di ammortamento annuale e, accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto), sarebbero dovute essere detratte dal maggior reddito accertato. Il reddito veniva quindi rideterminato in sentenza in € 28.171,26 L'Ufficio odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del DPR 600/73, poiché il contribuente avrebbe dovuto dimostrare con idonea documentazione che le somme corrispondenti ai costi fittizi erano nella sua disponibilità e che erano state utilizzate/spese per il mantenimento dei beni indice di capacità contributiva sul quale è fondato l'avviso di accertamento mentre nessun tipo di documentazione è stata esibita in quanto il ricorrente si è limitato a rilasciare semplici affermazioni prive di validità giuridica. Non si costituisce in giudizio il contribuente sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato al difensore a mezzo PEC all'indirizzo Email-1 consegnato il giorno 23/06/2022 alle ore 15:55:19. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello sia fondato. In materia di onere della prova del contribuente, la Suprema Corte ha ribadito, con sentenza 09 marzo 2018, n. 5738, che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”(Cass. sent. n. 8995/2014, richiamata dalla successiva Cass. sent. n. 25104/2014; in termini, Cass. n. 6396/2014). Secondo la citata pronuncia, “la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” (Cass. sent. n. 8995/2014). La Corte di Cassazione ha quindi chiarito i confini della prova contraria offerta dal contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere» (cfr. Cass. n. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12889 del 2018; Cass. n. 12207 del 2017; Cass. n. 1332 del 2016; Cass. n. 22944 del 2015; Cass. n. 14885 del 2015). Ciò premesso, il Collegio osserva che il contribuente, su cui ricade il preciso onere probatorio, non ha dimostrato che le somme corrispondenti ai cd costi figurativi indicati nelle dichiarazioni dei redditi (TFR, quote di ammortamento), siano, dal punto di vista finanziario, per quanto qui ci occupa, effettivamente “reali”, rimaste cioè nella disponibilità del contribuente, ed utilizzati/spesi per il mantenimento dei beni indice di capacità contributiva, sul quale è fondato l'avviso di accertamento. Il Collegio ritiene pertanto che, in assenza di prova sul punto, l'avviso di accertamento vada confermato interamente in quanto legittimo. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e per l'effetto conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TW7010100807-2013. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per il primo grado del giudizio, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge e, per il secondo grado del giudizio, in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.