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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7603/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 7603/2023 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Salerno, al c.so V. Eman presso lo studio dell'avv. Lucia Vicinanza che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla via G.B. Nicc dell'avv. Ciro Del Grosso che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E
AVV. TIZIANA IZZO, nella qualità di Curatore Speciale della minore, , Persona_1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa da , elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Settembrini n.40 TERZO CHIAMATO NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, e che dalla CP_1 loro unione e nata una figlia, (30.01.2018). Per_1
Al riguardo, il ricorrente ha he la suddetta relazione e cessata in ragione di profonde e insanabili incompatibilita caratteriali, aggravate dalla condizione di tossicodipendenza della resistente;
pertanto, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento esclusivo della figlia minore a se e la previsione di un contributo economico a carico della madre per il mantenimento della figlia, oltre alla regolamentazione del diritto di visita materno mediante incontri in ambiente protetto, alla presenza dei servizi sociali. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituita che ha CP_1 contestato quanto allegato dal ricorrente con specifico rif propria tossicodipendenza, precisando di aver intrapreso un percorso di disintossicazione e supporto psicologico;
pertanto, ha richiesto la revoca dell'affidamento super esclusivo disposto dal Giudice delegato con ordinanza del 05.02.2024 prima della sua costituzione in giudizio. Si costituiva altresì l'avv. Tiziana Izzo, nominata curatore speciale della minore in ragione dei fatti dedotti dal ricorrente e della necessita di valutare Per_1 ne di provvedimenti nell'interesse della minore. 2. All'udienza del 17 ottobre 2023, il solo ricorrente e comparso innanzi al Giudice delegato che, con separata ordinanza, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti. Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali presso il Comune di Salerno, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti rispetto al quale il curatore speciale ha espresso parere favorevole in ragione dell'esito positivo dei percorsi intrapresi dalle parti e dell'acquisita serenita della piccola nei rapporti con entrambi i genitori. Per_1
3. Il ricorso e fondato e deve essere a er quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013 e con la recente riforma “Cartabia”. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 23 settembre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo, in merito alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale e, pertanto, possono essere ratificate, tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi Sociali territorialmente competenti e delle conclusioni della curatrice speciale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: - l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_1 residenza prevalente presso il padre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
- salvo diverso accordo, la madre potrà vedere e tenere con sé il lunedì e il Per_1 mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 20,00 nonché, nonché a wee ernati, dalle ore 11,30 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
nelle settimane in cui Per_1 trascorrerà il week end con il padre, la bambina pernotterà presso l'abi materna anche il mercoledì; durante le festività natalizie la figlia trascorrerà con la madre il 24 dicembre e il 31 dicembre degli anni pari e il 25 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali la figlia trascorrerà con la madre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di di contribuire nella misura del 30% alle spese CP_1 straordinarie p iche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Pertanto, il Tribunale ratifica le condizioni concordate in udienza ritenendole eque e rispondenti all'interesse della minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 7603/2023 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Salerno, al c.so V. Eman presso lo studio dell'avv. Lucia Vicinanza che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla via G.B. Nicc dell'avv. Ciro Del Grosso che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E
AVV. TIZIANA IZZO, nella qualità di Curatore Speciale della minore, , Persona_1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa da , elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Settembrini n.40 TERZO CHIAMATO NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, e che dalla CP_1 loro unione e nata una figlia, (30.01.2018). Per_1
Al riguardo, il ricorrente ha he la suddetta relazione e cessata in ragione di profonde e insanabili incompatibilita caratteriali, aggravate dalla condizione di tossicodipendenza della resistente;
pertanto, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui al ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento esclusivo della figlia minore a se e la previsione di un contributo economico a carico della madre per il mantenimento della figlia, oltre alla regolamentazione del diritto di visita materno mediante incontri in ambiente protetto, alla presenza dei servizi sociali. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituita che ha CP_1 contestato quanto allegato dal ricorrente con specifico rif propria tossicodipendenza, precisando di aver intrapreso un percorso di disintossicazione e supporto psicologico;
pertanto, ha richiesto la revoca dell'affidamento super esclusivo disposto dal Giudice delegato con ordinanza del 05.02.2024 prima della sua costituzione in giudizio. Si costituiva altresì l'avv. Tiziana Izzo, nominata curatore speciale della minore in ragione dei fatti dedotti dal ricorrente e della necessita di valutare Per_1 ne di provvedimenti nell'interesse della minore. 2. All'udienza del 17 ottobre 2023, il solo ricorrente e comparso innanzi al Giudice delegato che, con separata ordinanza, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti. Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali presso il Comune di Salerno, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti rispetto al quale il curatore speciale ha espresso parere favorevole in ragione dell'esito positivo dei percorsi intrapresi dalle parti e dell'acquisita serenita della piccola nei rapporti con entrambi i genitori. Per_1
3. Il ricorso e fondato e deve essere a er quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre, nonche dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013 e con la recente riforma “Cartabia”. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 23 settembre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo, in merito alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale e, pertanto, possono essere ratificate, tenuto conto di quanto relazionato dai Servizi Sociali territorialmente competenti e delle conclusioni della curatrice speciale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: - l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_1 residenza prevalente presso il padre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
- salvo diverso accordo, la madre potrà vedere e tenere con sé il lunedì e il Per_1 mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 20,00 nonché, nonché a wee ernati, dalle ore 11,30 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
nelle settimane in cui Per_1 trascorrerà il week end con il padre, la bambina pernotterà presso l'abi materna anche il mercoledì; durante le festività natalizie la figlia trascorrerà con la madre il 24 dicembre e il 31 dicembre degli anni pari e il 25 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali la figlia trascorrerà con la madre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di di contribuire nella misura del 30% alle spese CP_1 straordinarie p iche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Pertanto, il Tribunale ratifica le condizioni concordate in udienza ritenendole eque e rispondenti all'interesse della minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi