Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1963, n. 3166
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Sentenza 14 dicembre 1963

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Il risarcimento del danno subito dal proprietario di un immobile,occupato illegittimamente dalla pubblica amministrazione, senza che sia intervenuto successivamente il decreto di espropriazione, deve essere calcolato, qualora la restituzione del bene occupato sia impossibile per l'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica, in maniera tale da funzionare da equivalente sul piano economico all'impossibile restituzione del bene, deve, cioe, essere liquidato con riferimento alla situazione dell'immobile al momento della decisione. ( Conf 2919'62).*

Tanto la Determinazione dell'indennita di espropriazione quanto la Determinazione del danno risarcibile nella ipotesi di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione non sono influenzate salvo diversa disposizione contraria del piano regolatore, dal vincolo costituito dalla destinazione prevista nel piano di ricostruzionè la legge regolatrice dei piani di ricostruzione richiama, infatti, l'art 39 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n 2359, il quale sancisce il principio che l'indennita d'espropriazione dev'essere sottratta ad ogni indebito arricchimento e ad ogni ingiusto sacrificio da parte del soggetto espropriato. ( Conf 206'63' 1560'62' 1644'61).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1963, n. 3166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3166
    Data del deposito : 14 dicembre 1963

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