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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 97/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 97/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1 ottobre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ANDREOLI FILIPPO in sost. avv. MARONE GUIDO per parte ricorrente il quale rinuncia alle Parte_1 domande sugli effetti economici, insistendo solo su quella relativa agli effetti giuridici.
Nonché, per parte resistente , il dr. Controparte_1 CP_2
, che accetta le rinunce.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 97/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 97/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dal dr. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricostruzione di carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del in Controparte_3 qualità di docente e di essere stata immessa in ruolo nel settembre 2012, lamenta che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013
pagina 2 di 5 dal punto di vista giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione.
Chiedeva, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive.
Si costituiva in giudizio il deducendo la correttezza del proprio operato, sul CP_1
presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni.
All'udienza odierna parte ricorrente rinunciava espressamente alle domande di tipo economico, insistendo solo per il riconoscimento giuridico e parte resistente accettava la rinuncia.
2. Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento, nemmeno nella versione ridotta, come effetto della rinuncia.
L'art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 dispone al comma 23 che «Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
La disciplina è stata poi prorogata anche con riferimento all'a.s. 2013, unico anno in cui, peraltro, è rimasta in vigore.
Sul punto, è intervenuta inizialmente la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, se pur in un caso diverso (riconoscimento del servizio svolto all'estero) ha rilevato che
«le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n.
78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai
pagina 3 di 5 suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici» (così Cassazione civile sez. lav., 11/06/2024, n.16133).
Dalla considerazione suddetta, la Corte fa discendere che dovrebbe considerarsi errato che «le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento», sul presupposto che «una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni».
3. La ricostruzione offerta dalla Suprema Corte citata, già poteva essere condivisa in linea di principio, confermando la natura eccezionale del comma 23 dell'art. 9 D.L. 78/2010.
Con la conseguenza che la norma deve essere interpretata in senso restrittivo.
Sul punto, il testo normativo è chiaro nel prevedere non solo un blocco stipendiale, ma anche, e soprattutto, che l'anno 2013 (per quanto interessa in questa sede) non è utile «ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali» e soltanto come conseguenza del blocco
(non degli stipendi, ma) della maturazione delle posizioni stipendiali, viene previsto il riferimento ai relativi incrementi economici.
Da quanto detto, in ossequio al principio esposto dalla Corte di Cassazione circa la necessità di considerare la norma in parola come di stretta interpretazione, deve concludersi che l'anno 2013 sarà utile sicuramente in senso giuridico ai fini dell'anzianità di servizio, per tutti i fini collegati, tranne che per la maturazione delle classi stipendiali, che, al contrario, è proprio l'oggetto del presente ricorso.
pagina 4 di 5 Successivamente, la ricostruzione in parola è stata confermata e approfondita da
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2025, n.13618, secondo la quale «In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e
7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero».
Per quanto concerne la domanda circa gli effetti giuridici, la stessa risulta del tutto inammissibile, in quanto, come riferito, la domanda originaria in tal senso era collegata soltanto relativamente alle conseguenze economiche della pronuncia, mentre per l'aspetto giuridico, non contestato dalla parte resistente, l'interesse concreto non esiste e, in ogni modo, non è stato allegato in alcun modo.
4. La domanda, allora, non può essere accolta, mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate, alla luce del contrasto nella giurisprudenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo
429 C.p.c.,
A) Respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 01/10/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 97/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1 ottobre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ANDREOLI FILIPPO in sost. avv. MARONE GUIDO per parte ricorrente il quale rinuncia alle Parte_1 domande sugli effetti economici, insistendo solo su quella relativa agli effetti giuridici.
Nonché, per parte resistente , il dr. Controparte_1 CP_2
, che accetta le rinunce.
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 97/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 97/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dal dr. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricostruzione di carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del in Controparte_3 qualità di docente e di essere stata immessa in ruolo nel settembre 2012, lamenta che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013
pagina 2 di 5 dal punto di vista giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione.
Chiedeva, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive.
Si costituiva in giudizio il deducendo la correttezza del proprio operato, sul CP_1
presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni.
All'udienza odierna parte ricorrente rinunciava espressamente alle domande di tipo economico, insistendo solo per il riconoscimento giuridico e parte resistente accettava la rinuncia.
2. Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento, nemmeno nella versione ridotta, come effetto della rinuncia.
L'art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 dispone al comma 23 che «Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
La disciplina è stata poi prorogata anche con riferimento all'a.s. 2013, unico anno in cui, peraltro, è rimasta in vigore.
Sul punto, è intervenuta inizialmente la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, se pur in un caso diverso (riconoscimento del servizio svolto all'estero) ha rilevato che
«le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n.
78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai
pagina 3 di 5 suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici» (così Cassazione civile sez. lav., 11/06/2024, n.16133).
Dalla considerazione suddetta, la Corte fa discendere che dovrebbe considerarsi errato che «le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento», sul presupposto che «una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni».
3. La ricostruzione offerta dalla Suprema Corte citata, già poteva essere condivisa in linea di principio, confermando la natura eccezionale del comma 23 dell'art. 9 D.L. 78/2010.
Con la conseguenza che la norma deve essere interpretata in senso restrittivo.
Sul punto, il testo normativo è chiaro nel prevedere non solo un blocco stipendiale, ma anche, e soprattutto, che l'anno 2013 (per quanto interessa in questa sede) non è utile «ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali» e soltanto come conseguenza del blocco
(non degli stipendi, ma) della maturazione delle posizioni stipendiali, viene previsto il riferimento ai relativi incrementi economici.
Da quanto detto, in ossequio al principio esposto dalla Corte di Cassazione circa la necessità di considerare la norma in parola come di stretta interpretazione, deve concludersi che l'anno 2013 sarà utile sicuramente in senso giuridico ai fini dell'anzianità di servizio, per tutti i fini collegati, tranne che per la maturazione delle classi stipendiali, che, al contrario, è proprio l'oggetto del presente ricorso.
pagina 4 di 5 Successivamente, la ricostruzione in parola è stata confermata e approfondita da
Cassazione civile sez. lav., 21/05/2025, n.13618, secondo la quale «In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e
7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero».
Per quanto concerne la domanda circa gli effetti giuridici, la stessa risulta del tutto inammissibile, in quanto, come riferito, la domanda originaria in tal senso era collegata soltanto relativamente alle conseguenze economiche della pronuncia, mentre per l'aspetto giuridico, non contestato dalla parte resistente, l'interesse concreto non esiste e, in ogni modo, non è stato allegato in alcun modo.
4. La domanda, allora, non può essere accolta, mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate, alla luce del contrasto nella giurisprudenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo
429 C.p.c.,
A) Respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 01/10/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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