Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03603/2025REG.PROV.COLL.
N. 09674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9674 del 2024, proposto da:
OV Group s.p.a. e OV Group – Stabilimento di Caino s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Piero Fattori, NT Lirosi e Matteo Padellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Italiana Scatolifici, Ds Smith Holding Italia s.p.a., Ds Smith Packaging Italia s.p.a., Toscana Ondulati s.p.a., Pro-Gest s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Per:
A) l'ottemperanza :
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 06532/2024, resa tra le parti;
B) la declaratoria di nullità :
del provvedimento dell’Autorità prot. n. 0101352 del 13.11.2024, notificato in data 13.11.2024, con cui l’A.G.C.M. ha trasmesso il proprio “ nulla osta ” al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”) per la restituzione nei confronti di OV delle maggiori somme versate: a ) a titolo di sanzione, pari a euro 325.107,00; b ) a titolo di interessi, pari a euro 8.265,75;
C) in subordine, l’annullamento :
del medesimo provvedimento dell’Autorità prot. n. 0101352 del 13.11.2024, previa conversione dell’azione e/o del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;
D) la condanna :
dell’Autorità a restituire ad OV le somme indebitamente versate dalle Società, oltre interessi maturati e maturandi, fino alla data di effettivo soddisfo.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato NT Lirosi e l’avvocato dello Stato Luca Reali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le Società OV Group s.p.a. e OV Group – stabilimento di Caino s.p.a. (di seguito anche solo “ OV ”) hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 6532/2024 della Sezione, resa all’esito del giudizio R.G. n. 3663/2024, proposto, a sua volta, per l’ottemperanza della sentenza n. 2929/2023 della Sezione.
2. La sentenza n. 2929/2023 della Sezione aveva parzialmente accolto il ricorso in appello di OV, proposto avverso la sentenza n. 6053/2021, con cui il T.A.R. per il Lazio aveva respinto il ricorso delle Società avverso il provvedimento dell’A.G.C.M. n. 27849, adottato in data 17.7.2019, a conclusione del procedimento I805 “ Prezzi del cartone ondulato ”. Con tale provvedimento l’Autorità aveva deliberato che: i ) le Società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa, OV Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., e l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, avevano posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza, contraria all’articolo 101 T.F.U.E., consistente in un’unica e complessa intesa portata avanti nel tempo e volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato (“Intesa sui Fogli”); ii ) per tale intesa erano responsabili in solido Laveggia S.r.l. per Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A.; DS Smith Holding Italia S.p.A. per DS Smith Packaging Italia S.p.A.; Pro-Gest S.p.A. per Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A., OV Group S.p.A. per OV Group Stabilimento di Caino S.r.l.; iii ) le società Smurfit Kappa, DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., OV Group – Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., NT DA & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., e l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, avevano posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza, contraria all’articolo 101 T.F.U.E., consistente in un’unica e complessa intesa portata avanti nel tempo e volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato (“Intesa sugli Imballaggi”); iv ) per tale intesa erano responsabili in solido Laveggia S.r.l. per Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A.; DS Smith Holding Italia S.p.A. per DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A.; Pro-Gest S.p.A. per Trevikart S.r.l e Ondulati Maranello S.p.A.; OV Group S.p.A. per OV Group Stabilimento di Caino S.r.l.; DA Partecipazioni S.r.l. per NT DA & Figli S.p.A.; v ) le parti dovevano astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto delle Intese; vi ) era riconosciuto alle società del gruppo DS Smith il beneficio della non imposizione della sanzione, nonché alle società Ondulati Nordest S.p.A. e Scatolificio Idealkart S.r.l. e alle società del gruppo Pro-Gest il beneficio della riduzione della sanzione (nella misura del 50% per Ondulati Nordest S.p.A. e Scatolificio Idealkart S.r.l. e del 40% per le società del gruppo Pro-Gest); vii ) in ragione della gravità e durata delle Intese, alle parti erano applicate sanzioni amministrative pecuniarie e, in particolare, ad OV Caino, in solido con la propria controllante OV Group, due ammende distinte nell’ammontare di euro 5.283.001,00 (intesa fogli) e di euro 6.502.155,00 (intesa imballaggi).
3. La sentenza n. 2929/2023 della Sezione aveva, quindi, accolto parzialmente il ricorso in appello di OV, confermando l’accertamento dell’Autorità ma annullando il provvedimento nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. L’Autorità aveva avviato il procedimento per ottemperare alla sentenza e, con il provvedimento n. 31086 del 20.2.2024, aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione.
3.1. Nel dare esecuzione alla sentenza l’Autorità aveva, in primo luogo, distinto la partecipazione delle imprese in funzione del loro coinvolgimento “ pieno, medio o lieve ” al fine di modulare il trattamento sanzionatorio di ciascuna impresa in relazione alle infrazioni di cui si era resa responsabile. L’Autorità aveva considerato lieve il coinvolgimento delle Società, la cui partecipazione alle intese aveva avuto una durata inferiore a tre anni o a cinque anni, in caso di avvenuto riconoscimento di una circostanza attenuante, ad eccezione di quella relativa all’adozione di un programma di compliance antitrust . In relazione alla posizione di OV, l’A.G.C.M. aveva ritenuto che la partecipazione alle intese dovesse considerarsi lieve, in ragione del ruolo marginale svolto. L’Autorità aveva, quindi, applicato ulteriori riduzioni rispetto a quelle già riconosciute, e, in particolare, per la partecipazione all’intesa-fogli, ha previsto un incremento del 20 per cento della riduzione già prevista (pari anch’essa al 20 per cento), per l’aspetto soggettivo, e un incremento del 5 per cento della riduzione già prevista (pari al 15 per cento), per l’aspetto oggettivo (trattandosi di imprese verticalmente integrate sull’intesa del foglio). Per la partecipazione all’intesa imballaggi, l’Autorità aveva previsto: i ) un incremento del 20 per cento della riduzione del 20%, già riconosciuta ai sensi del § 34 delle Linee guida per l’elemento soggettivo; ii ) una riduzione del 20 per cento per l’elemento oggettivo. L’Autorità aveva, quindi, rideterminato la sanzione per la partecipazione all’intesa-fogli nell’importo di euro 3.251.078, e quello per la partecipazione all’intesa-imballaggi nell’importo di euro 3.251.078. L’Autorità aveva, quindi, sottolineato che: i ) per entrambe le sanzioni, tale rideterminazione aveva comportato un abbattimento totale pari al 60% in applicazione delle riduzioni ai sensi del § 34 delle Linee Guida; ii ) ogni importo risultava corrispondente al 4 per cento del fatturato consolidato del Gruppo OV realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, e inferiore al limite edittale del 10 per cento; iii ) l’importo complessivo - derivante dalla somma delle due sanzioni rideterminate - era stato pari a euro 6.502.156, con abbattimento del 55 per cento dell’importo originariamente richiesto. In ultimo, l’Autorità aveva chiesto il pagamento degli interessi corrispettivi – calcolati nella misura del tasso legale – dalla data di scadenza originaria del pagamento della sanzione annullata fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 2919/2023, per un ammontare pari a 165.315,00.
4. OV aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Sezione, contestando il provvedimento di rideterminazione nella parte in cui non aveva preso in considerazione ulteriori elementi e criteri rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione, che avrebbero dovuto comportare un’ulteriore riduzione (punto 22 del ricorso). In particolare, ferma la qualificazione della partecipazione di OV come “ lieve ”, la Società aveva chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento dell’A.G.C.M. nella parte in cui non aveva riconosciuto ulteriori riduzioni: i ) per la mancanza di effetti delle intese, da stimarsi in misura pari almeno al 30 per cento per ciascuna delle sanzioni; ii ) per mancato riconoscimento dell’attenuante derivate dalla corretta attuazione di un P.C.A., in misura pari al 5 per cento per ciascuna delle sanzioni. La Società aveva, inoltre, contestato il computo degli interessi corrispettivi effettuato dall’Autorità.
5. Con la sentenza n. 6532/2024 la Sezione ha accolto in parte il ricorso per ottemperanza, dichiarando la nullità del provvedimento A.G.C.M. n. 31086 del 20.2.2024 e determinando: i ) la sanzione per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato in euro 3.088.524.5, e la sanzione per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in euro 3.088.524.5. La Sezione ha precisato che su tali somme l’Autorità avrebbe dovuto provvedere a calcolare gli interessi dovuti.
6. Con il ricorso per ottemperanza all’attenzione del Collegio la parte ha chiesto, in via principale, di ordinare l’esecuzione della sentenza, previa declaratoria di nullità del provvedimento n. 0101352 del 13.11.2024 dell’A.G.C.M., nonché di nominare di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. In subordine la parte ha chiesto di convertire l’azione ex art. 32 c.p.a., con termine per la riassunzione dinanzi al T.A.R. per il Lazio.
6.1. OV ha dedotto come l’A.G.C.M. avesse ottemperato solo parzialmente alla decisione di questo Consiglio e, in particolare, non avesse determinato gli interessi verificando i periodi di effettiva esigibilità della quota capitale. In particolare, OV ha evidenziato come il provvedimento di restituzione non avesse tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Sezione nella determinazione degli interessi. Sul punto, la sentenza - dopo aver stabilito che, in forza della previsione di cui all’art. 134, comma 1, lett. c ), la sanzione per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato doveva essere pari a 3.088.524.5 euro e la sanzione per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato doveva essere pari a 3.088.524.5 euro – ha ritenuto di non provvedere sulla domanda relativa agli intessi, in quanto articolata come motivo di illegittimità e, quindi, estranea al perimetro cognitorio del Giudice. La Sezione ha ritenuto, comunque, di non convertire l’azione in quanto la rideterminazione della sanzione operata dal Collegio comportava la caducazione della somma richiesta a titolo di interessi (computata su un’errata base di calcolo). La Sezione ha, quindi, evidenziato come gli accessori dovessero essere rideterminati dall’Autorità tenendo conto della nuova base di calcolo determinata ex art. 134, comma 1, lett. c ), c.p.a. e in applicazione delle previsioni legali operanti nel caso di specie (art. 31 della L. n. 287/1990), che, rinviando alle disposizioni contenuto nel capo I, sezioni I e II, della L. n. 689/198, consentivano di acclarare l’esatta natura degli interessi in parola e di parametrare il computo degli stessi ai periodi di effettiva esigibilità del pagamento, come imposto dalla natura degli stessi.
7. L’A.G.C.M. si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendo, in subordine, al Collegio di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione: “ Se l’articolo 101 TFUE, letto alla luce dei principi di tutela della concorrenza ed effettività dell’azione amministrativa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale discendente dall’applicazione dell’articolo 1282 del codice civile, letto in combinato con gli articoli 34 e 134 del d.lgs. n. 104/2010 - come interpretati nel diritto vivente - che, nel caso della rideterminazione - da parte del giudice o, su delega dello stesso, da parte dell’Agcm - della sanzione pecuniaria irrogata per la violazione dell’art. 101 TFUE, comporti che gli interessi legali sulla somma a titolo di sanzione maturino e siano dovuti – non più dalla data di scadenza del pagamento della sanzione originaria, ma solo - dal giorno di scadenza del pagamento della sanzione rideterminata ”.
8. OV ha depositato memoria di replica, contestando le argomentazioni dell’A.G.C.M. e ritenendo inammissibile e manifestamente infondata la questione di diritto unionale prospettata dall’A.G.C.M.
9. All’udienza in camera di consiglio del 15.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Osserva il Collegio come la controversia tra le parti sia limitata alla verifica del computo degli interessi sulle somme dovute a titolo di sanzione, rideterminate dal Collegio con la sentenza n. 6532/2024. In sostanza, l’Autorità ha computato gli interessi prendendo come punto di riferimento la sorte capitale rideterminata dal Collegio e computando gli interessi dalla scadenza originaria del pagamento della sanzione fino alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2929/2023 (v. tabella allegata al provvedimento). OV ha contestato la legittimità di tale calcolo, chiedendo la restituzione della somma dalla data del pagamento, oltre interessi maturati e maturandi.
10.1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
10.2. La sentenza della Sezione non ha, espressamente, statuito in ordine alla domanda relativa agli interessi in ragione del fatto che la domanda ad essi relativa era stata articolata come motivo di illegittimità e non di nullità. La sentenza ha, comunque, osservato di non dover convertire l’azione (con rimessione della lite al T.A.R.) in quanto la rideterminazione della sanzione operata comportava la caducazione della somma richiesta a titolo di interessi (computata su un’errata base di calcolo), con necessità di una loro riliquidazione. In sostanza, la pronuncia ha evidenziato come non si dovesse rimettere in parte qua la decisione di questo segmento della lite al T.A.R., essendo stata caducata la res controversa . Trattandosi, comunque, di un’obbligazione consequenziale alla principale (oggetto del giudizio definito dalla sentenza n. 6532/2024) e, comunque, inerente all’esatto adempimento alla pronuncia, la Sezione ha prescritto all’Autorità di provvedere a determinare gli accessori “ tenendo conto della nuova base di calcolo determinata ex art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a. e in applicazione delle previsioni legali operanti nel caso di specie (art. 31 della L. n. 287/1990), che, rinviando alle disposizioni contenuto nel capo I, sezioni I e II, della L. n. 689/198, consent [ivano] di acclarare l’esatta natura degli interessi in parola e di parametrare il computo degli stessi ai periodi di effettiva esigibilità del pagamento, come imposto dalla natura degli stessi ”. In sostanza, la decisione della Sezione ha indicato di riparametrare gli interessi tenendo conto della rideterminazione della sorte capitale e scomputando i periodi di non esigibilità degli stessi, in considerazione della loro natura.
10.3. La determinazione dell’Autorità in punto interessi risulta contrastante con la statuizione contenuta in sentenza e, comunque, contraria ai principi che regolano la materia. Occorre, infatti, evidenziare come il provvedimento del 17.7.2019 avesse prescritto a OV di provvedere al pagamento della somma dovuta entro il termine di novanta giorni, decorso il quale dovevano essere corrisposti gli interessi di mora per il periodo infrasemestrale e le successive maggiorazioni ex art. 27 della L. n. 689/1981 per il periodo successivo. Il provvedimento ha dato attuazione alle regole operanti in materia, in forza delle quali: i ) per il periodo ricompreso tra il verificarsi della mora ed il semestre di cui all’articolo 27, comma 6, della L. 689/1981 operano le sole regole generali sugli interessi moratori; ii ) per il periodo successivo opera la sola maggiorazione di cui all’articolo 27, comma 6, della L. 689/1981 che “ assorbe ” eventuali ulteriori interessi; iii ) l’inciso finale contenuto nella previsione di cui all’articolo 27, comma 6, della L. n. 689/2001 non elide, infatti, la debenza di interessi moratori per il periodo infrasemestrale perseguendo una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva ( cfr .: Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2016, n. 12324).
10.4. Incentrando l’attenzione sugli interessi si osserva come gli stessi siano previsti quale risarcimento del danno derivante dalla particolare ipotesi di inadempimento consistente nel ritardo qualificato nel pagamento, effettuato oltre la scadenza prevista. Presupposto di tali interessi è che il debito, anche se non ancora liquidato, sia, comunque, esigibile, e ciò distingue tale tipologia di interessi da quelli corrispettivi (che postulano la liquidità ed esigibilità del debito) e da quelli compensativi (per la cui maturazione è sufficiente la liquidità del debito, anche se non ancora esigibile). Sebbene gli interessi moratori siano ulteriore manifestazione di rilevanza del principio nominalistico, gli stessi riguardano, comunque, la fase di risarcimento del danno e rappresentano, quindi, l’oggetto di un’obbligazione non accessoria, ma consequenziale. L’obbligo di corresponsione di tali interessi è ancorato, quindi, all’insorgenza della mora; a differenza degli interessi corrispettivi, necessariamente legati alla esigibilità e alla liquidita e dovuti a prescindere da una situazione di ritardo (qualificato o non), gli interessi in esame presuppongono l’esigibilità e solo in taluni casi la liquidità del debito ma sono sempre subordinati alla mora del debitore, e, quindi, alla mancata effettuazione della prestazione alla scadenza per causa imputabile al debitore. Questo ritardo qualificato (che, nel caso delle obbligazioni c.d. portables si determina ex re , atteso che la fissazione del termine rende superflua l’intimazione in quanto dies interpellat pro homine ) comporta, alla scadenza, gli effetti propri della mora, consistenti nella liquidazione forfettaria del danno in cui si sostanziano gli interessi moratori (art. 1224) e la c.d. perpetuatio obligationis (art. 1221 c.c.).
10.5. Ricostruiti i tratti essenziali della tipologia di interessi in esame, occorre precisare: i ) quale sia il dies a quo dal quale gli stessi decorrono in caso di riliquidazione del capitale da parte della pronuncia giudiziale; ii ) quali siano i periodi di tempo in cui gli stessi maturano.
10.6. In ordine al primo profilo, può richiamarsi la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale “ la maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6, legge 689 del 1981 sanziona il ritardo nel pagamento di una sanzione precedentemente irrogata. Tale ritardo viene certamente meno se la sanzione, all’esito del giudizio, è annullata; se la sanzione non è annullata, ma è solo rideterminata nel suo importo, il ritardo nel pagamento non è cancellato e decorre sempre dalla data dell’originario provvedimento (salva la diversa base di computo della maggiorazione se la sanzione viene ridotta nel quantum). La sentenza che riduce il quantum conferma, infatti, che la sanzione è stata legittimamente irrogata e che, sebbene per un importo minore di quello precedentemente determinato, il suo pagamento era dovuto ed era dovuto sin dalla data indicata nell’originario provvedimento. In caso di riduzione dell’importo della sanzione muta la base di calcolo della maggiorazione che sarà l’importo minore rideterminato, ma il dies a quo per il calcolo della maggiorazione non può che essere quella fissata dall’originario provvedimento ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 settembre 2015, n. 4114). Questo principio - riferito alla previsione di cui all’art. 27 della L. n. 689/1981 - vale anche con riferimento agli interessi di mora, atteso che, pure in questa ipotesi, il pagamento risulta dovuto dalla scadenza del termine stabilito dal titolo dell’obbligazione.
10.7. In relazione ai periodi di maturazione di tale interesse deve, invece, osservarsi gli stessi presuppongano – come spiegato in termini generali – un inadempimento imputabile al debitore e l’esigibilità della prestazione.
11.8. Se, pertanto, la rideterminazione della sanzione non elide l’obbligo di pagamento degli accessori va, comunque, verificato se la prestazione principale fosse stata esigibile e se il ritardo nel pagamento fosse o meno imputabile all’obbligato. Nel caso all’attenzione del Collegio, il pagamento non era esigibile nei periodi di sospensione giurisdizionale dell’efficacia del provvedimento, con la conseguenza che l’inadempimento non era dipeso da OV, ma dalla sospensione della sanzione, seguita dalla sua definitiva rideterminazione ad opera della Sezione (v., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2008, n. 636). Nei periodi di sospensione giudiziale dell’efficacia del provvedimento il pagamento non era, quindi, esigibile e il mancato adempimento non configurava, quindi, un ritardo qualificato imputabile alla parte; né diversa soluzione può affermarsi evocando il principio di naturale fecondità del denaro, che riguarda gli interessi corrispettivi ed è, infatti, il corrispettivo dell’utilizzazione di una somma capitale da parte del debitore, il quale prescinde da una situazione di ritardo (qualificato o non), che è, invece, il presupposto degli interessi moratori.
11.9. In applicazione del principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4114/2015 (evocato a punto 10.6 della presente sentenza) e tenuto conto dei periodi di non esigibilità del pagamento (e, quindi, della carenza di mora) deve, quindi constatarsi, nel caso di specie, che: i ) il provvedimento che ha irrogato la sanzione è stato notificato in data 6.8.2019 e ha imposto il pagamento entro il termine di novanta giorni (scadente il 4.11.2019); ii ) dalla data della scadenza sono maturati gli interessi moratori fino alla data del 7.11.2019, il cui il T.A.R. per il Lazio ha disposto la sospensione dell’efficacia del pagamento; iii ) gli interessi moratori hanno ripreso a decorrere dalla data del 24.5.2021 (in cui il T.A.R. ha depositato la reiezione del ricorso) fino alla data dell’8.10.2021 (in cui il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia del provvedimento); iv ) la sanzione è stata, poi, integralmente annullata dalla sentenza n. 2929/2023 della Sezione e rideterminata dall’Autorità con provvedimento notificato in data 7.3.2024, in cui la scadenza per l’adempimento è stata fissata in trenta giorni per cui a partire da tale momento è nuovamente divenuto esigibile; v ) il provvedimento di rideterminazione è stato parzialmente annullato dalla sentenza della Sezione n. 6532/2024 che ha definitivamente determinato le somme dovute a titolo di somma capitale, senza che ciò abbia determinato alcuna soluzione di continuità rispetto all’esigibilità determinatasi in ragione del provvedimento del 7.3.2024 ma solo incidendosi sulla sorte capitale relativa alla sanzione vera e propria e non agli accessori ( che ne sono una conseguenza ). In ragione di quanto esposto, gli interessi dovranno essere calcolati tenuto conto dei periodi di effettiva esigibilità del debito (come supra analiticamente indicati), prendendo come base di calcolo la sanzione determinata dalla sentenza n. 6532/2024.
12. Le conclusioni sin qui esposte non sono revocate in dubbio dalle deduzioni difensive dell’A.G.C.M., che non possono essere condivise.
12.1. A sostegno della propria tesi difensiva l’Autorità ha, in primo luogo, richiamato la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. V, 4 luglio 2024, C-70/23 P, Westfälische Drahtindustrie GmbH e altri c. Commissione, relativa ad un caso di rideterminazione da parte del Tribunale dell’Unione della sanzione irrogata da parte della Commissione. Il principio affermato dalla Corte di Giustizia non può essere, tuttavia, trasposto integralmente nella presente controversia, tenuto conto che: i ) la sentenza è espressione dell’ordinamento unionale e non dell’ordinamento interno, le cui regole e principi devono applicarsi al caso di specie; ii ) in ogni caso, la sentenza della Corte fa riferimento ad interessi di natura moratoria senza affermare, ma anzi confermando in questo l’impostazione qui seguita in ossequio a puntuale precedente del Consiglio di Stato, che possa prescindersi dal requisito dell’esigibilità ( vedasi punto 44 della sentenza citata ).
12.2. L’Autorità ha, inoltre, per parte sua anche essa richiamato il principio affermato dalla sentenza n. 4141/2015 della Sezione che è stato, tuttavia, applicato anche dal Collegio (v., supra , punto 10.6), ma tenendo, altresì, in considerazione, sul piano delle concretezze, i periodi di non esigibilità del debito; il quesito ipotizzato dalla difesa erariale poi prescinde del tutto dall’art. 27 comma 6 della legge n. 689 del 1981 che appare del tutto coerente – per come interpretato dal Consiglio di Stato - con l’impostazione di massima della giurisprudenza unionale facendo decorrere la debenza dagli interessi ma solo modulandola secondo l’effettiva esigibilità del credito (la rilevanza della quale non è negata dalla giurisprudenza unionale ma dipende da caratteristiche del caso di specie).
12.3. Non sono, poi, condivisibili i rilievi fondati sul principio di natura fecondità del denaro e sulla debenza degli interessi corrispettivi, che, tuttavia, sono necessariamente legali alla esigibilità e liquidità del debito e sono dovuti a prescindere da una situazione di ritardo; mentre, nel caso di specie, gli interessi applicati sono, comunque, subordinati alla mora del debitore.
12.4. In ultimo non sono sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale richiesto dall’Autorità. A sostegno di tale istanza, l’A.G.C.M. ha richiamato, in primo luogo, un recente orientamento del T.A.R. per il Lazio, che, tuttavia, differisce – in modo significativo – dalla presente statuizione nella parte in cui riferisce l’intero obbligo di pagamento al momento di rideterminazione della sanzione, non considerando come il titolo da cui sorge l’obbligazione è, comunque, il provvedimento dell’Autorità. Il Collegio ha, invece, precisato come la scadenza decorre, comunque, dal termine indicato nel provvedimento, non essendo predicabile una sostituzione del titolo dell’obbligazione ma solo una diversa base di computo degli interessi. Questa considerazione rende, quindi, non rilevante la questione prospettata dall’A.G.C.M. che si fonda sulla statuizione resa in parte qua dalla sentenza della C.G.U.E., Sez. V, 4 luglio 2024, causa C-70/23 P, non “ denegata ” dal Collegio, ma piuttosto integrata nella parte relativa alla necessità di tener conto – nell’ordinamento italiano – dei periodi di effettività esigibilità del debito.
12.4.1. La differenza con il sistema unionale (in ordine, quindi, al solo tema della considerazione dei periodi di esigibilità del debito invero non evidenziatosi in quel caso deciso dalla Corte in cui – nelle more del processo - era stato disposto un pagamento rateale e non una sospensione della sanzione e la sanzione era stata poi rideterminata dal giudice in identico importo rispetto a quello del provvedimento ) non giustifica, comunque, la sottoposizione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea che l’Autorità ha motivato richiamando, anche, l’efficacia deterrente della sanzione e il divieto di disparità di trattamento. Infatti, il principio di effettività della sanzione è, comunque, assicurato ove si consideri che gli interessi applicati avrebbero un ammontare esiguo rispetto alla sanzione complessiva, pari – secondo la cifra indicata dalla stessa Autorità – al 2,6 per cento della stessa. Di conseguenza, la sottrazione di parte di tali somme – in ragione dei periodi di non esigibilità del debito – non è in grado di privare la sanzione dell’effetto di deterrente. Inoltre, neppure è predicabile una disparità di trattamento, che l’Autorità ha dedotto evidenziando che “ si conferirebbe un vantaggio ingiustificato alle imprese alle quali, nei casi di pronuncia ad esse favorevole, viene restituita dall’amministrazione la somma a titolo di sanzione, maggiorata degli interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda e la data di rimborso di quest’ultima ”. Le situazioni esposte sono, invero, diverse: i ) la prima riguarda il caso di una sanzione ritenuta integralmente legittima, che impone, quindi, la ripetizione dell’indebito con determinazione degli interessi secondo le regole di cui all’art. 2033 c.c. (v., anche, punto 13 della presente sentenza), e non secondo l’orientamento unionale richiamato dall’A.G.C.M., che prescinde, tra l’altro, dallo stato soggettivo dell’ IP ; ii ) la seconda non costituisce una ripetizione di indebito ma un pagamento dovuto in forza del (e con decorrenza dal) provvedimento amministrativo, da computarsi sulla base della somma rideterminata (e, quindi, della sanzione legittimamente irrogabile), ma con esclusione dei periodi di non maturazione degli interessi per insussistenza della mora, che, come esposto, è il necessario fondamento degli interessi applicati.
13. Alla luce di quanto esposto il ricorso per ottemperanza deve essere accolto nei termini indicati e va, quindi, dichiarata la nullità del provvedimento impugnato, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Va, inoltre, ordinato all’Autorità di provvedere al computo degli interessi dovuti nei termini indicati in motivazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provvedendo, entro tale termine, alla restituzione delle somme determinati a titolo di interessi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data della domanda (che, nel caso di specie, è effettuata in data 6.3.2024, atteso che già nel primo ricorso per ottemperanza vi era la richiesta di restituzione degli interessi), fino alla data di effettivo soddisfo. Infatti, trattandosi di un indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c., il debito dell' IP , a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda, ( cfr ., ex multis , Cass. civ., 18.5.2016, n. 10161; Id., 13.5.2016, n. 9934; Id., 30.3.2015, n. 6401; Id., 25.2.2014, n. 4436; Id., 8.5.2013, n. 10815; Id., 15.6.2012, n. 9845; Id., 31.7.2009, n. 17848, la quale precisa che la buona fede sussiste anche in presenza di dubbio circa la debenza della somma corrisposta; Id., 2.8.2006, n. 17558; Id., 10.3.2005, n. 5330; Id., 4.3.2005, n. 4745; Id., 14.9.2004, n. 18518; Id., 28.1.2004, n. 1581). Pertanto, nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c., in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia all'articolo 1282 c.c., che all'articolo 1224 c.c., il debito dell' IP, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l' IP non sia in mala fede. Si deve, dunque, avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell' IP : con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell' IP della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento (così Cassazione civile, 10.3.2005, n. 5330). Nel caso di specie, non vi sono evidenze in ordine alla mala fede dell’Autorità, con conseguente piena operatività della presunzione di buona fede.
13.1. In caso di eventuale inadempimento entro il termine indicato, la parte potrà fare istanza di nomina di un commissario ad acta che non si provvede a nominare sin da ora, atteso che l’esecuzione della presenta sentenza non presenta particolari difficoltà e non sembra ragionevole ipotizzare che l’Autorità – ottenuti i necessari chiarimenti sui criteri di computo da parte di questo Giudice – non provvederà a darvi attuazione.
14. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
15. Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della complessità delle questioni esaminate anche in rapporto con il diritto unionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
i ) lo accoglie in parte nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità del provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione;
ii ) ordina all’Autorità di provvedere all’esecuzione della presente sentenza entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della stessa, provvedendo, entro tale termine, alla liquidazione della somma e alla corresponsione della stessa a OV, con interessi maturati e maturandi dalla data della domanda all’effettivo soddisfo;
iii ) compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO