Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2022, proposto da
IN ALCQ e RI CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Florian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TA TT in Venezia, Santa Croce n. 310;
contro
Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Tonon, Carlo Rapicavoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Tonon in Mestre, via Pepe 20;
nei confronti
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, non costituito in giudizio;
Comune di San Biagio di Callalta, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale F.Lli Cairoli 15;
per l'annullamento
- della Nota Dirigenziale della Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ufficio Tutela del Paesaggio, Prot. n. 2021/0064292 del 3.11.2021, con la quale l'Ente Provinciale, “a seguito della trasmissione del “Giudizio di Compatibilità Paesaggistica art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e remissione in pristino per opere realizzate in assenza dell'Autorizzazione Paesaggistica” in Comune di San Biagio di Callalta, di cui al Decreto n. 23/2021, prot. n. 15521/2021 del 19.03.2021, a carico della Ditta ALCQ IN; considerato che il termine di 180 giorni, concesso ai sensi del comma 3 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, per il ripristino dello stato dei luoghi è già decorso …, chiede all'Amministrazione Comunale di procedere con la verifica del corretto e completo adempimento a quanto ordinato con il provvedimento citato e alle prescrizioni del parere del Soprintendente prot. n. 3494 del 09.02.2021 che ne forma parte integrante e sostanziale, e di provvedere alla trasmissione del verbale di sopralluogo.… ricorda alla Ditta che il mancato ripristino entro i termini di legge comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 380/2001 da parte della competente Amministrazione Comunale. Inoltre considerato quanto rilevato dal citato parere del Soprintendente in merito alla modifica dell'assetto morfologico del campo agricolo originariamente interessato dalla rampa oggetto di ripristino, all'eliminazione delle canalette irrigue perpendicolari all'argine e al generale livellamento del fondo agricolo, si chiede all'Amministrazione Comunale la verifica dello stato dei luoghi e la trasmissione di eventuali titoli abilitativi rilasciati ai fini degli interventi di cui trattasi”;
- di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, anche sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Treviso e di Comune di San Biagio di Callalta;
Vista la dichiarazione notificata il 23 settembre 2025, con la quale parte ricorrente comunica di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. OL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con dichiarazione depositata il 25 settembre 2025, sottoscritta per adesione dal difensore del Comune intimato, parte ricorrente ha comunicato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto deve essere conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, sussistendone giusti motivi in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO Di MA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
OL BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL BA | TO Di MA |
IL SEGRETARIO