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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
TO VI LS Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
IC Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1183/2023 R.G. promossa da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cf: , rappresentati e difesi, per Parte_2 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Alfio Franco Amato, presso il cui studio in Paternò sono elettivamente domiciliati;
appellanti contro
(p.iva , e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, presso il cui studio in La Spezia è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 24 ottobre 2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata posta in decisione senza termini. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2736 del 26.6.2023, notificata il 10.7.2023, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 1315/2021, col quale era stato loro intimato il pagamento, in solido, in favore di
(quale cessionaria in blocco del credito da IN CA s.p.a.), Controparte_1 della somma di €. 14.984,21 - oltre interessi legali sulla sorte capitale come da ricorso e spese - dovuta a titolo di saldo debitore del contratto di prestito al consumo per l'acquisto di un'autovettura stipulato dal con IN CA il 6.5.2015 Pt_1
e garantito dalla contestuale fideiussione della . In relazione ai motivi di Pt_2 opposizione proposti, il tribunale, per quanto qui ancora d'interesse, esponeva:
i) aveva provato la titolarità del credito ceduto, avendo versato in Controparte_1 atti il contratto di cessione in blocco dei crediti da essa stipulato il 14.9.2018 con
CA IN s.p.a., l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 6.10.2018 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco in questione, con l'elenco dei crediti ceduti debitamente omissato, nonché la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione, per la giurisprudenza idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto;
ii) il disconoscimento della conformità all'originale dell'allegata copia del contratto di finanziamento e contestuale fideiussione sottoscritto dagli opponenti era nullo, in quanto mera formula di stile, non giustificato, né motivato, avendo peraltro l'opposta prodotto documentazione personale degli opponenti, quali buste paga del
, documenti di identità, bollettino Enel, documenti della , a conferma Pt_1 Pt_2 dell'avvenuta stipula del contratto;
iii) l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dalla , per violazione Pt_2 dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/90, era infondata, non avendo l'opponente provato quanto in assunto, ossia l'esistenza dell'intesa restrittiva, la partecipazione all'intesa della propria controparte contrattuale, nonché la conformità delle clausole contrattuali allo schema predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus, dichiarato illegittimo dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ferma la nullità parziale delle sole clausole interessate. Avverso la sentenza proponevano appello gli opponenti, con atto notificato in data
11.9.2023, cui resisteva l'appellata, eccependone l'inammissibilità e, in subordine,
l'infondatezza.
All'udienza di discussione del 24.10.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) È manifestamente infondata l'eccezione, formulata da parte appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Nella fattispecie, tenuto conto della sospensione feriale, il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data del 10.7.2023, di notifica della sentenza impugnata, sarebbe scaduto il sabato 9.9.2023; operando, in tal caso, la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, quinto comma,
c.p.c., al primo giorno successivo non festivo, la notifica a mezzo pec dell'appello, eseguita la domenica del 10.9.2023 (il cui perfezionamento, ai sensi dell'art.147
c.p.c. è posticipato alle ore 7 del giorno lavorativo successivo, ossia al lunedì
11.9.2023) è certamente tempestiva.
2.) Tanto premesso, di seguito si espongono le ragioni di impugnazione della sentenza.
2.1) Gli appellanti censurano, anzitutto, la sentenza per aver riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla società appellata. Assumono che la motivazione del giudice, generica nella sue argomentazioni, non esamina quanto dedotto in sede di opposizione (che trascrive integralmente); altresì deducono che le argomentazioni sul punto risultano smentite dalla più recente giurisprudenza, in forza della quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco di crediti, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nella operazione di cessione in blocco;
assumono, infine, che tale prova non è stata fornita dalla controparte, avendo versato in atti sia un estratto della Gazzetta Ufficiale, che un contratto di cessione in blocco dei crediti, senza nessuna minima specificazione del singolo contratto ceduto oggetto dell'opposizione e una lista crediti rappresentata da un unico foglio omissato, privo di sottoscrizione e di timbratura, irrilevante ai fini probatori. 2.2) Gli appellanti censurano, altresì, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il credito preteso. Deducono che la banca (attrice in senso sostanziale) ha l'onere di depositare, in originale, il contratto intercorrente con il cliente e che i documenti posti a corredo del decreto ingiuntivo sono privi di alcun valore probatorio, quando parte opponente, come nel caso di specie, abbia tempestivamente disconosciuto la mancata conformità delle copie prodotte con i presunti originali, riservandosi di disconoscere le firme apposte nella richiesta di finanziamento, all'avvenuta produzione di quest'ultima in originale.
2.3) Con altro motivo, gli appellanti lamentano la mancata dichiarazione di nullità, anche parziale, delle clausole fideiussorie, contrarie allo schema ABI;
deducono che la corrispondenza delle clausole contenute nella documentazione prodotta ex adverso
(successiva all'accertamento, in sede amministrativa, dell'illecita delle stesse) con le clausole nn. 2, 6 e 8 relative allo schema ABI di fideiussioni omnibus, dichiate nulle, conduce ad una prova privilegiata unica per il fideiussore che agisce in giudizio, non sussistendo quell'inversione dell'onere della prova, invocato dalla controparte.
2.4) Infine, gli appellanti deducono che “non può essere consentito agli istituti di credito applicare tassi di interesse passivi assolutamente contrastanti con il tasso ufficiale di sconto, tanto più alti di questo da sconfinare oltre i limiti della legalità”.
Sicchè, chiedono disporsi una consulenza tecnica d'ufficio contabile, il cui espletamento si impone quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche.
3.) Tali le ragioni di impugnazione - integranti, in buona sostanza quattro distinti ed autonomi motivi - il collegio osserva quanto segue.
Il primo motivo - concernente la legittimazione ad causam di - è Controparte_1 infondato.
Osserva il collegio che la società ricorrente in via monitoria ha, in primo luogo, documentato l'esistenza della cessione in blocco di crediti, ai sensi dell'art. 58 d.lgs.
n. 385/1993, depositando il contratto di cessione da essa stipulato il 14.9.2018 con
CA IN (perfezionatosi tramite accettazione della relativa proposta), nonché il relativo avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 6.10.2018. D'altra parte, l'appello non si confronta con le motivazioni della sentenza gravata, in particolare laddove richiama il consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità
(cfr. Cass. n. 20739 del 2022, n. 15884 del 2019 e, ancor più recentemente, Cass. n.
4277 del 2023), secondo cui - allorquando il debitore ceduto contesti l'inclusione del credito litigioso nell'operazione di cartolarizzazione - "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Principio fondato sul rilievo che l'oggetto della cessione è costituito, nella specie, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla gazzetta ufficiale.
Nella specie, tanto il contratto di cessione in blocco, quanto l'estratto dell'avviso pubblicato sulla G.U., appaiono idonei a dimostrare l'inserimento del credito oggetto del contendere nella cessione medesima, giacché contengono i dati identificativi dei crediti ceduti (“crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da IN ai sensi di contratti di credito ai consumatori … e sorti nel periodo compreso tra il
1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate ..”), con espressa indicazione che essi sono messi a disposizione (in conformità all'articolo 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione), sul sito web della cessionaria ivi indicato. Poiché il credito per cui è pretesa (per tipologia del rapporto e tempo di insorgenza) risponde alle caratteristiche ivi specificatamente individuate, esso deve dunque ritenersi ricompreso nella cessione in blocco.
A ciò si aggiunga che il tribunale ha altresì evidenziato come risulti prodotta anche la dichiarazione, emessa dalla cedente IN CA, attestante l'inclusione, nella cessione in blocco, del credito oggetto di ingiunzione. Dichiarazione che, per come espressamente evidenziato dalla sentenza appellata, risulta già idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto.
E tale punto motivazionale non è stato investito da specifico motivo di appello.
4.) Anche il secondo motivo - volto a contestare l'efficacia probatoria del contratto di finanziamento e contestuale fideiussione sottoscritto dagli opponenti, depositato telematicamente, in copia scansionata, dall'intimante - omette di confrontarsi con le motivazioni della sentenza appellata, la quale ha espressamente ritenuto “nullo”, in quanto non adeguatamente giustificato, né motivato, il disconoscimento della conformità all'originale del documento. All'evidenza, infatti, il tribunale ha fatto applicazione del - corretto - principio secondo cui la contestazione ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale di un documento prodotto in fotocopia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 7775/2014, Cass. n. 7105/16, n.
12730/16, n. 29993/17, n. 27633/18, n. 16557/19, n. 40750/21).
Tale punto motivazionale non è stato investito da specifico motivo di appello, essendosi gli appellanti limitati a ribadire l'onere di depositare, in originale, il contratto, avendo disconosciuto la conformità delle copie prodotte con gli originali.
5.) Anche il terzo motivo di impugnazione non si confronta con le motivazioni rese, sul punto, dalla sentenza appellata, la quale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio concernente l'eccepita nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione resa da . Parte_2
La motivazione sul punto è peraltro condivisibile.
Osserva il collegio che ricade sulla parte interessata l'onere di provare, entro le preclusioni istruttorie, l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità del negozio “a valle”.
Infatti, la rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto - sotto qualsiasi profilo
- deve ritenersi consentita in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione) del contratto stesso, qualora la nullità emerga dagli atti ritualmente prodotti (vedasi tra le altre Cass. SU n. 26242 del 2014). Sicchè, è necessario che la nullità risulti dagli atti tempestivamente allegati, ovvero che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti, entro le preclusioni istruttorie (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. un. 30/12/2021 n.41994; vedasi anche, con riferimento ad ipotesi sovrapponibile a quella in esame, Cass. n. 416/2025).
Nel caso di specie non sono mai stati prodotti, in primo grado (ma neppure in questo grado di appello), né lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI,
a cui, in tesi, si sarebbe rifatto il contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante, né il provvedimento n.55 del 2.5.2005 con cui la CA d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n. 287/1990.
Trattasi di documenti necessari per dimostrare che il contratto per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole. Né può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della CA d'Italia, non versato in atti, debba essere conosciuto dal giudice, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c. (Cass. n. 9679/2020), né potendo considerarsi fatto notorio (Cass. n. 863/2025).
A ciò si aggiunga che la fideiussione è stata sottoscritta dalla nel 2015, Pt_2 ben dieci anni dopo il provvedimento sanzionatorio della CA d'Italia, che essa non è “omnibus”, ossia destinata a garantire una serie indefinita e futura di rapporti, bensì specifica (circostanza dirimente, secondo Cass. n. 21841/2024) e che, in ogni caso, parte appellante non ha formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, alcuna eccezione di decadenza della garanzia legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. nn. 14194/22, 28943/17, 31569/19, 835/25), né ha sollevato specifiche questioni concernenti l'applicabilità di clausole in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla CA d'Italia, essendosi limitata ad invocare la nullità (totale) della fideiussione resa il 6.5.2015, per effetto della violazione della disciplina antitrust, sicchè il tema di indagine relativo alla nullità (parziale) di dette clausole contrattuali appare, nel caso in esame, privo di specifico interesse. 6.) Il quarto motivo è inammissibile, non essendo dato comprendere l'esatto contenuto della censura mossa alla pattuizione degli interessi passivi (TAN 7,96,
TAEG 8,26) contenuta nel contratto di finanziamento.
Assumono, al riguardo, gli appellanti - ribadendo pedissequamente quanto già dedotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo - che “non può essere consentito agli istituti di credito applicare tassi di interesse passivi assolutamente contrastanti con il tasso ufficiale di sconto, tanto più alti di questo da sconfinare oltre i limiti della legalità”. La censura è estremamente generica, dal momento che essa difetta di qualsivoglia specificazione circa il concreto atteggiarsi dei “limiti della legalità” che si assumono nella specie violati.
Fermo restando che il tasso ufficiale di sconto (ossia quello che la banca centrale applica alle operazioni di rifinanziamento delle banche) non può vincolare le condizioni contrattuali praticate dalle banche ai propri clienti, l'unico limite imposto dalla legge, nella pattuizione degli interessi, è rappresentato dal tasso soglia usura, la cui violazione, nel caso in esame, non è stata neppure prospettata.
D'altra parte, già la pronuncia n. 19597 del 18/9/2020 delle Sezioni Unite, con riferimento agli interessi moratori, ha precisato che “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. Soddisfatti questi oneri di allegazione da parte dell'attore, “dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro”. Tali principi - che certamente valgono per la censura di usurarietà di qualsivoglia pattuizione, ivi compresa quella concernente gli interessi corrispettivi - ostano all'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare una usurarietà neppure prospettata (o ipotizzata senza alcuna minima specificità), che assolverebbe a finalità meramente esplorative, con inevitabile ingiustificato prolungamento del giudizio. 7.) Per le ragioni che precedono, l'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore del credito ingiunto e all'attività difensiva espletata (esclusa dunque la fase istruttoria), applicati i parametri medi delle nuove tabelle allegate al DM n. 147/2022.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di e per essa la procuratrice delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2 grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
IC Rao TO VI LS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
TO VI LS Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
IC Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1183/2023 R.G. promossa da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cf: , rappresentati e difesi, per Parte_2 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. Alfio Franco Amato, presso il cui studio in Paternò sono elettivamente domiciliati;
appellanti contro
(p.iva , e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, presso il cui studio in La Spezia è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale del 24 ottobre 2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata posta in decisione senza termini. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2736 del 26.6.2023, notificata il 10.7.2023, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 1315/2021, col quale era stato loro intimato il pagamento, in solido, in favore di
(quale cessionaria in blocco del credito da IN CA s.p.a.), Controparte_1 della somma di €. 14.984,21 - oltre interessi legali sulla sorte capitale come da ricorso e spese - dovuta a titolo di saldo debitore del contratto di prestito al consumo per l'acquisto di un'autovettura stipulato dal con IN CA il 6.5.2015 Pt_1
e garantito dalla contestuale fideiussione della . In relazione ai motivi di Pt_2 opposizione proposti, il tribunale, per quanto qui ancora d'interesse, esponeva:
i) aveva provato la titolarità del credito ceduto, avendo versato in Controparte_1 atti il contratto di cessione in blocco dei crediti da essa stipulato il 14.9.2018 con
CA IN s.p.a., l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 6.10.2018 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco in questione, con l'elenco dei crediti ceduti debitamente omissato, nonché la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione, per la giurisprudenza idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto;
ii) il disconoscimento della conformità all'originale dell'allegata copia del contratto di finanziamento e contestuale fideiussione sottoscritto dagli opponenti era nullo, in quanto mera formula di stile, non giustificato, né motivato, avendo peraltro l'opposta prodotto documentazione personale degli opponenti, quali buste paga del
, documenti di identità, bollettino Enel, documenti della , a conferma Pt_1 Pt_2 dell'avvenuta stipula del contratto;
iii) l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dalla , per violazione Pt_2 dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/90, era infondata, non avendo l'opponente provato quanto in assunto, ossia l'esistenza dell'intesa restrittiva, la partecipazione all'intesa della propria controparte contrattuale, nonché la conformità delle clausole contrattuali allo schema predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus, dichiarato illegittimo dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ferma la nullità parziale delle sole clausole interessate. Avverso la sentenza proponevano appello gli opponenti, con atto notificato in data
11.9.2023, cui resisteva l'appellata, eccependone l'inammissibilità e, in subordine,
l'infondatezza.
All'udienza di discussione del 24.10.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) È manifestamente infondata l'eccezione, formulata da parte appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Nella fattispecie, tenuto conto della sospensione feriale, il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data del 10.7.2023, di notifica della sentenza impugnata, sarebbe scaduto il sabato 9.9.2023; operando, in tal caso, la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, quinto comma,
c.p.c., al primo giorno successivo non festivo, la notifica a mezzo pec dell'appello, eseguita la domenica del 10.9.2023 (il cui perfezionamento, ai sensi dell'art.147
c.p.c. è posticipato alle ore 7 del giorno lavorativo successivo, ossia al lunedì
11.9.2023) è certamente tempestiva.
2.) Tanto premesso, di seguito si espongono le ragioni di impugnazione della sentenza.
2.1) Gli appellanti censurano, anzitutto, la sentenza per aver riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla società appellata. Assumono che la motivazione del giudice, generica nella sue argomentazioni, non esamina quanto dedotto in sede di opposizione (che trascrive integralmente); altresì deducono che le argomentazioni sul punto risultano smentite dalla più recente giurisprudenza, in forza della quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco di crediti, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nella operazione di cessione in blocco;
assumono, infine, che tale prova non è stata fornita dalla controparte, avendo versato in atti sia un estratto della Gazzetta Ufficiale, che un contratto di cessione in blocco dei crediti, senza nessuna minima specificazione del singolo contratto ceduto oggetto dell'opposizione e una lista crediti rappresentata da un unico foglio omissato, privo di sottoscrizione e di timbratura, irrilevante ai fini probatori. 2.2) Gli appellanti censurano, altresì, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il credito preteso. Deducono che la banca (attrice in senso sostanziale) ha l'onere di depositare, in originale, il contratto intercorrente con il cliente e che i documenti posti a corredo del decreto ingiuntivo sono privi di alcun valore probatorio, quando parte opponente, come nel caso di specie, abbia tempestivamente disconosciuto la mancata conformità delle copie prodotte con i presunti originali, riservandosi di disconoscere le firme apposte nella richiesta di finanziamento, all'avvenuta produzione di quest'ultima in originale.
2.3) Con altro motivo, gli appellanti lamentano la mancata dichiarazione di nullità, anche parziale, delle clausole fideiussorie, contrarie allo schema ABI;
deducono che la corrispondenza delle clausole contenute nella documentazione prodotta ex adverso
(successiva all'accertamento, in sede amministrativa, dell'illecita delle stesse) con le clausole nn. 2, 6 e 8 relative allo schema ABI di fideiussioni omnibus, dichiate nulle, conduce ad una prova privilegiata unica per il fideiussore che agisce in giudizio, non sussistendo quell'inversione dell'onere della prova, invocato dalla controparte.
2.4) Infine, gli appellanti deducono che “non può essere consentito agli istituti di credito applicare tassi di interesse passivi assolutamente contrastanti con il tasso ufficiale di sconto, tanto più alti di questo da sconfinare oltre i limiti della legalità”.
Sicchè, chiedono disporsi una consulenza tecnica d'ufficio contabile, il cui espletamento si impone quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche.
3.) Tali le ragioni di impugnazione - integranti, in buona sostanza quattro distinti ed autonomi motivi - il collegio osserva quanto segue.
Il primo motivo - concernente la legittimazione ad causam di - è Controparte_1 infondato.
Osserva il collegio che la società ricorrente in via monitoria ha, in primo luogo, documentato l'esistenza della cessione in blocco di crediti, ai sensi dell'art. 58 d.lgs.
n. 385/1993, depositando il contratto di cessione da essa stipulato il 14.9.2018 con
CA IN (perfezionatosi tramite accettazione della relativa proposta), nonché il relativo avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 6.10.2018. D'altra parte, l'appello non si confronta con le motivazioni della sentenza gravata, in particolare laddove richiama il consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità
(cfr. Cass. n. 20739 del 2022, n. 15884 del 2019 e, ancor più recentemente, Cass. n.
4277 del 2023), secondo cui - allorquando il debitore ceduto contesti l'inclusione del credito litigioso nell'operazione di cartolarizzazione - "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Principio fondato sul rilievo che l'oggetto della cessione è costituito, nella specie, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla gazzetta ufficiale.
Nella specie, tanto il contratto di cessione in blocco, quanto l'estratto dell'avviso pubblicato sulla G.U., appaiono idonei a dimostrare l'inserimento del credito oggetto del contendere nella cessione medesima, giacché contengono i dati identificativi dei crediti ceduti (“crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da IN ai sensi di contratti di credito ai consumatori … e sorti nel periodo compreso tra il
1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate ..”), con espressa indicazione che essi sono messi a disposizione (in conformità all'articolo 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione), sul sito web della cessionaria ivi indicato. Poiché il credito per cui è pretesa (per tipologia del rapporto e tempo di insorgenza) risponde alle caratteristiche ivi specificatamente individuate, esso deve dunque ritenersi ricompreso nella cessione in blocco.
A ciò si aggiunga che il tribunale ha altresì evidenziato come risulti prodotta anche la dichiarazione, emessa dalla cedente IN CA, attestante l'inclusione, nella cessione in blocco, del credito oggetto di ingiunzione. Dichiarazione che, per come espressamente evidenziato dalla sentenza appellata, risulta già idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto.
E tale punto motivazionale non è stato investito da specifico motivo di appello.
4.) Anche il secondo motivo - volto a contestare l'efficacia probatoria del contratto di finanziamento e contestuale fideiussione sottoscritto dagli opponenti, depositato telematicamente, in copia scansionata, dall'intimante - omette di confrontarsi con le motivazioni della sentenza appellata, la quale ha espressamente ritenuto “nullo”, in quanto non adeguatamente giustificato, né motivato, il disconoscimento della conformità all'originale del documento. All'evidenza, infatti, il tribunale ha fatto applicazione del - corretto - principio secondo cui la contestazione ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale di un documento prodotto in fotocopia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 7775/2014, Cass. n. 7105/16, n.
12730/16, n. 29993/17, n. 27633/18, n. 16557/19, n. 40750/21).
Tale punto motivazionale non è stato investito da specifico motivo di appello, essendosi gli appellanti limitati a ribadire l'onere di depositare, in originale, il contratto, avendo disconosciuto la conformità delle copie prodotte con gli originali.
5.) Anche il terzo motivo di impugnazione non si confronta con le motivazioni rese, sul punto, dalla sentenza appellata, la quale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio concernente l'eccepita nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione resa da . Parte_2
La motivazione sul punto è peraltro condivisibile.
Osserva il collegio che ricade sulla parte interessata l'onere di provare, entro le preclusioni istruttorie, l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità del negozio “a valle”.
Infatti, la rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto - sotto qualsiasi profilo
- deve ritenersi consentita in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione) del contratto stesso, qualora la nullità emerga dagli atti ritualmente prodotti (vedasi tra le altre Cass. SU n. 26242 del 2014). Sicchè, è necessario che la nullità risulti dagli atti tempestivamente allegati, ovvero che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti, entro le preclusioni istruttorie (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. un. 30/12/2021 n.41994; vedasi anche, con riferimento ad ipotesi sovrapponibile a quella in esame, Cass. n. 416/2025).
Nel caso di specie non sono mai stati prodotti, in primo grado (ma neppure in questo grado di appello), né lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI,
a cui, in tesi, si sarebbe rifatto il contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante, né il provvedimento n.55 del 2.5.2005 con cui la CA d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n. 287/1990.
Trattasi di documenti necessari per dimostrare che il contratto per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole. Né può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della CA d'Italia, non versato in atti, debba essere conosciuto dal giudice, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c. (Cass. n. 9679/2020), né potendo considerarsi fatto notorio (Cass. n. 863/2025).
A ciò si aggiunga che la fideiussione è stata sottoscritta dalla nel 2015, Pt_2 ben dieci anni dopo il provvedimento sanzionatorio della CA d'Italia, che essa non è “omnibus”, ossia destinata a garantire una serie indefinita e futura di rapporti, bensì specifica (circostanza dirimente, secondo Cass. n. 21841/2024) e che, in ogni caso, parte appellante non ha formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, alcuna eccezione di decadenza della garanzia legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. nn. 14194/22, 28943/17, 31569/19, 835/25), né ha sollevato specifiche questioni concernenti l'applicabilità di clausole in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla CA d'Italia, essendosi limitata ad invocare la nullità (totale) della fideiussione resa il 6.5.2015, per effetto della violazione della disciplina antitrust, sicchè il tema di indagine relativo alla nullità (parziale) di dette clausole contrattuali appare, nel caso in esame, privo di specifico interesse. 6.) Il quarto motivo è inammissibile, non essendo dato comprendere l'esatto contenuto della censura mossa alla pattuizione degli interessi passivi (TAN 7,96,
TAEG 8,26) contenuta nel contratto di finanziamento.
Assumono, al riguardo, gli appellanti - ribadendo pedissequamente quanto già dedotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo - che “non può essere consentito agli istituti di credito applicare tassi di interesse passivi assolutamente contrastanti con il tasso ufficiale di sconto, tanto più alti di questo da sconfinare oltre i limiti della legalità”. La censura è estremamente generica, dal momento che essa difetta di qualsivoglia specificazione circa il concreto atteggiarsi dei “limiti della legalità” che si assumono nella specie violati.
Fermo restando che il tasso ufficiale di sconto (ossia quello che la banca centrale applica alle operazioni di rifinanziamento delle banche) non può vincolare le condizioni contrattuali praticate dalle banche ai propri clienti, l'unico limite imposto dalla legge, nella pattuizione degli interessi, è rappresentato dal tasso soglia usura, la cui violazione, nel caso in esame, non è stata neppure prospettata.
D'altra parte, già la pronuncia n. 19597 del 18/9/2020 delle Sezioni Unite, con riferimento agli interessi moratori, ha precisato che “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. Soddisfatti questi oneri di allegazione da parte dell'attore, “dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro”. Tali principi - che certamente valgono per la censura di usurarietà di qualsivoglia pattuizione, ivi compresa quella concernente gli interessi corrispettivi - ostano all'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare una usurarietà neppure prospettata (o ipotizzata senza alcuna minima specificità), che assolverebbe a finalità meramente esplorative, con inevitabile ingiustificato prolungamento del giudizio. 7.) Per le ragioni che precedono, l'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore del credito ingiunto e all'attività difensiva espletata (esclusa dunque la fase istruttoria), applicati i parametri medi delle nuove tabelle allegate al DM n. 147/2022.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello e condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di e per essa la procuratrice delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2 grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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