Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 21/04/2026, n. 110
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Accolto
    Natura del debito della consegnataria

    Il Collegio ha ritenuto che la consegnataria avesse un mero obbligo di vigilanza, non di custodia, in quanto i beni erano in uso continuativo presso il Comune e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non configurava una gestione di magazzino. Il Comune stesso aveva comunicato che la consegnataria era agente amministrativo per debito di vigilanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 21/04/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche
    Numero : 110
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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