Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2024, proposto da Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan e Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione UM, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo e Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ACI - Automobile Club d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Guarino e Aureliana Pera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
e condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto dell’illegittimo affidamento diretto, annullato dalla sentenza T.A.R. UM 5 ottobre 2022 n. 731, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 30 giugno 2023 n. 6364, con il quale la Regione UM ha affidato senza gara ad ACI - Automobile Club d’Italia servizi in materia di tassa automobilistica a partire dal 2022 con D.G.R. n. 1232 del 10 dicembre 2021, recante “Gestione della tassa automobilistica a partire dal 2022. Approvazione Indirizzi operativi”, e D.G.R. n. 1361 del 29 dicembre 2021, recante “Gestione della tassa automobilistica regionale per il 2022. Attuazione indirizzi operativi di cui alla D.G.R. 1232 del 10/12/2021: approvazione schema di accordo di cooperazione e disciplinare tra Regione UM e ACI”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione UM e di ACI - Automobile Club d’Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa EL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso avanti innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale (n.r.g. n. 32 del 2022) Ge.Fi.L. s.p.a. – impresa operante nel settore ed affidataria di analoghi servizi per le Regioni ET e HE – agiva per l’annullamento la deliberazione della Giunta regionale umbra n. 1232 del 10 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Gestione della tassa automobilistica a partire dal 2022. Approvazione Indirizzi operativi ”; con motivi aggiunti, Ge.Fi.L. impugnava la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1361 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Gestione della tassa automobilistica regionale per il 2022. Attuazione degli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. 1232 del 10/12/2021: approvazione schema di accordo di cooperazione e disciplinare tra Regione UM e ACI ”.
Con sentenza del 5 ottobre 2022 n. 731 il ricorso veniva accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati; la decisione era confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato del 30 giugno 2023 n. 6364.
Nelle more, la decisione di affidare direttamente ad ACI i servizi in parola in attesa della internalizzazione era confermata per il successivo triennio con la deliberazione di Giunta regionale n. 126 del 7 febbraio 2023, avente ad oggetto “ Attuazione DDGGRR n. 1232 e 1361/2021. Completamento processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica regionale. Prosecuzione della cooperazione informatica con ACI per il triennio 2023-2025 e approvazione schema di accordo di cooperazione tra Regione UM e ACI ”.
Anche la D.G.R. n. 126 del 2023 veniva impugnata da Ge.Fi.L. s.p.a. (n.r.g. 254 del 2023) e annullata con la sentenza T.A.R. UM 18 ottobre 2023 n. 570, su cui pende appello.
2. Con il ricorso in epigrafe la Ge.Fi.L. s.p.a., in qualità di società interessata a poter conseguire il contratto in questione quale qualificata impresa del settore, ha agito per l’accertamento del danno e la conseguente condanna della Regione UM al risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo affidamento diretto, sotto il profilo della perdita di chance non avendo potuto concorrere all’affidamento del contratto, indebitamente assegnato senza gara ad ACI.
Dopo ampio richiamo alla giurisprudenza formatasi su vicende analoghe che hanno visto coinvolta la medesima Ge.Fi.L. (in particolare nella Regioni Lombardia e Campania, conclusesi con il riconoscimento delle ragioni della stessa in appello), la ricorrente ha chiesto che l’Amministrazione sia condannata ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., con indicazione dei medesimi e specifici criteri sanciti dalla giurisprudenza citata.
Solo in via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’immediata quantificazione giudiziale dell’importo monetario del danno, fornendo elementi, rientranti nella sua disponibilità, utili per la quantificazione del danno secondo gli invocati criteri.
In particolare, avuto riguardo alle gare per analogo servizio svolte dalle Ragioni ET e HE, la ricorrente ha evidenziato che: il numero di concorrenti che ha partecipato alle gare analoghe svolte dal ET (due gare) e dalle HE (una gara), è sempre stato di due concorrenti; Ge.Fi.L. ha giustificato nelle due procedure selettive svolte dal ET un utile complessivo tra il 5,63 e il 5,80%, mentre nella gara della Regione HE l’utile, seppur non documentato, dovrebbe essere stimato al 8,48%. Pertanto, posto che dagli atti dell’accordo tra la Regione UM ed ACI annullato dalle sentenze citate, emerge un prezzo “base” forfettario (“stima dei costi”, escluse remunerazioni a consumo), riconosciuto ad ACI con la deliberazione n. 1361 del 2021, pari a € 604.575,00, considerando la chance di aggiudicazione pari al 50%, la ricorrente ha effettuato quattro ipotesi di quantificazione del danno – comprese tra i 27.160,53 e 22.837,82 euro – in ragione della diversa percentuale di utile giustificato da Ge.Fi.L. nelle gare svoltesi in altre Regioni, ovvero ad un utile medio tra gli stessi. Importi del risarcimento cui andrebbero aggiunti rivalutazione ed interessi come per legge.
3. Si è costituita per resistere in giudizio la Regione UM chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di parte ricorrente stante l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance , ossia la prova di una chance seria e concreta, nonché del nesso causale e dell’elemento soggettivo della colpa.
La difesa regionale ha contestato, altresì, la quantificazione avanzata da Ge.Fi.L., che presupporrebbe l’aggiudicazione certa, calcolata con riferimento all’ipotesi di soli due concorrenti, ignorando costi, rischi, ribassi e si fonda su utili presunti e teorici. Sarebbe errato sostenere, come fa la ricorrente, che la quantificazione degli oneri stabiliti in convenzione non sarebbe conforme ai valori di mercato per servizi analoghi, prendendo come riferimento la Regione HE e la Regione ET, in quanto si porrebbero a confronto attività disomogenee tra di loro; le funzioni svolte congiuntamente da ACI e la Regione UM sarebbero funzioni non ricomprese nei capitolati di gara predisposti dalle Regioni ET e HE, considerato che nessuna società privata può svolgere le funzioni pubblicistiche oggetto della cooperazione fra le Regioni ed ACI, quale gestore dell’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, Agenzia delle entrate e altri soggetti pubblici che intervengono a vario titolo nel procedimento. In particolare, in ET l’affidamento a Ge.Fi.L. ha riguardato l’attività amministrativa, informatica e postale a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale, mentre nelle HE c’è stato l’affidamento dei servizi informatici e amministrativi a supporto della gestione e controllo della tassa automobilistica; peraltro, entrambe le citate Regioni si avvalgono di ACI. Pertanto, in subordine, la difesa regionale ha chiesto che l’eventuale risarcimento sia ridotto, anche in via equitativa, tenuto conto della natura meramente probabilistica del pregiudizio dedotto, escludendo la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, o, in estremo subordine, disponendo la decorrenza degli interessi dalla sola pubblicazione della sentenza, nella misura legale semplice.
4. Si è, altresì, costituito in giudizio l’Automobile club d’Italia (ACI) evidenziando, con successiva memoria, come nel ricorso nulla sia prospettata né addotta Ge.Fi.L. alcuna responsabilità riferita allo stesso; la difesa dell’ACI ha, comunque, argomentato nel merito circa l’infondatezza delle pretese attoree.
5. La ricorrente ha replicato, ribadendo la fondatezza della propria domanda e richiamando a sostegno i precedenti giurisprudenziali che dirimerebbero tutti gli aspetti rilevanti della fattispecie.
6. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In primo luogo, è opportuno precisare che, alla luce degli atti di causa e visto il parallelo giudizio n.r.g. 254 del 2023 riferito alla deliberazione assunta dalla Regione UM per le annualità successive, il risarcimento del danno per perdita di chance è richiesto in questa sede per la sola annualità 2022, a seguito dell’annullamento, con sentenza T.A.R. UM n. 731 del 2022, delle DD.GG.RR. n. 1232/2021 e n. 1361/2022.
8. Come evidenziato nella richiamata sentenza T.A.R. UM n. 731 del 2022, alla quale si rinvia per la ricostruzione della cornice normativa di riferimento, con le deliberazioni poi annullate, la Regione UM decideva di intraprendere un processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica mediante un sistema applicativo gestionale di nuova generazione, disponendo al contempo, per il periodo necessario alla implementazione del nuovo sistema, di continuare ad avvalersi della collaborazione dell’ACI « per la gestione della tassa automobilistica». La Regione si determinava, quindi, a stipulare un accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 15 l. n. 241 del 1990 e dell’art. 51, comma 2 ter, d.l. n. 124 del 2019) per la gestione in cooperazione dei seguenti processi ed attività: sviluppo del nuovo sistema informativo N-Star; aggiornamento e bonifica della banca dati delle tasse automobilistiche regionali (archivio regionale); calcolo della tassa automobilistica regionale ed emissione dell’Identificativo Unico di Versamento (IUV) e riconciliazione; controllo di merito; radiazione d’ufficio; generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari (avviso bonario e iscrizione a ruolo); controllo degli accessi e sicurezza dei dati; definizione delle istanze e contestazioni dei contribuenti; accesso agli atti, assistenza ai contribuenti e visura fiscale. La delibera prevedeva che le parti avrebbero sostenuto autonomamente i costi delle proprie strutture e riconosceva a favore dell’ACI un “rimborso dei costi differenziali” nella misura massima, per il 2022, di € 604.575,00. Pertanto, l’oggetto dell’accordo tra la Regione UM e l’ACI non atteneva solo alla gestione dell’archivio informatico delle tasse automobilistiche di cui all’art. 51, comma 2 ter, del d.l. n. 124 del 2019 (e dunque alla costituzione dell’archivio, al suo aggiornamento, all’analisi, al controllo di qualità ed alla sicurezza dei dati ed alla generazione delle liste delle posizioni fiscali), estendendosi ad attività ulteriori quali il calcolo della tassa automobilistica, l’emissione dell’IUV e la riconciliazione, il controllo di merito, la radiazione d’ufficio, la definizione delle istanze e delle contestazioni dei contribuenti, la gestione dell’accesso agli atti, l’assistenza ai contribuenti e la visura fiscale; inoltre, la partecipazione della Regione si riduceva « alla mera corresponsione di un corrispettivo economico all’ACI che, sebbene indicato come “rimborso di costi differenziali”, come documentato dalla società ricorrente costituisce un prezzo addirittura superiore a quello praticato nel mercato di riferimento » (T.A.R. UM, 5 ottobre 2022, n. 731).
Giova evidenziare che, nel confermare in sede di appello la sentenza di accoglimento del T.A.R. UM, il Consiglio di Stato ha evidenziato che « si riscontra, nel caso di specie, una situazione analoga a quella, riguardante l’accordo intercorso tra la Regione Lombardia e l’ACI, oggetto della citata sentenza di questa Sezione V, n. 2201/2022. 9.3.1. Quanto, infatti, al profilo della cooperazione tra enti per il perseguimento di interessi pubblici comuni, questa è stata riscontra soltanto relativamente allo svolgimento da parte dell’A.C.I. di attività che attengono, come previsto dall’articolo 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, alla gestione dell’archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche (quali la costituzione, l’aggiornamento e la bonifica dell’archivio, l’analisi, il controllo di qualità e la sicurezza dei dati, la generazione delle liste delle posizioni fiscali), non anche relativamente ad altre attività di gestione della tassa automobilistica (quali il calcolo, il controllo di merito per l’accertamento dei casi di evasione e di versamento non dovuto, la gestione e la definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, la gestione dell’accesso agli atti, delle richieste di informazioni e di modifica dello stato fiscale dei veicoli da parte dei soggetti passivi, nonché alla gestione degli studi di consulenza ed all’attività di recupero) » (C.d.S., sez. V, 30 giugno 2023, n. 6364).
La vicenda che occupa si inserisce, difatti, in un più ampio filone giurisprudenziale – originato proprio da ricorsi proposti in diverse Regioni dalla Ge.Fi.L. s.p.a. – sviluppatosi in applicazione del principio di diritto dichiarato dall’ordinanza Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. IX, 30 giugno 2020, in causa C-618/2019, nella quale è stato stabilito che « l’art. 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico », come applicato in particolare dalle sentenze del Consiglio di Stato, 3 giugno 2021 n. 4247 e 25 marzo 2022 n. 2201 (quest’ultima riguardante la convenzione stipulata dalla Regione Lombardia dopo l’entrata in vigore della legge n. 157 del 2019).
Nella richiamata pronuncia n. 2201 del 2022, il Consiglio di Stato, accogliendo la domanda risarcitoria per equivalente per perdita di chance proposta dalla stessa Ge.Fi.L. nei confronti della Regione Lombardia, ha evidenziato che « [c]ome già osservato da questo Consiglio nella richiamata sentenza n. 4247/2021: “D’altro canto, la Corte di giustizia UE ha espressamente dichiarato l’illegittimità dell’affidamento diretto in favore dell’ACI, in luogo di una gara pubblica aperta alla partecipazione concorrenziale di altri operatori di mercato: dal che consegue l’astratta sussistenza dei presupposti per la tutela del danno da perdita di chances in capo a GEFIL s.p.a., nella sua qualità di operatore specializzato di settore”. 9.6. Sotto questo profilo, deve ribadirsi (ex multis, Cons. Stato, V, 17 dicembre 2018, n. 7117) che le norme sull’evidenza pubblica si traducono in vincoli alla capacità negoziale delle amministrazioni, con le quali si perseguono – da un lato – interessi di queste ultime, quali “qualità delle prestazioni” e rispetto “dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” e – dall’altro – interessi degli operatori economici, quali “principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità”. La sintesi di queste contrapposte esigenze è data dall’interesse generale alla concorrenza, attraverso cui si attua la massima partecipazione degli operatori economici privati al fine di individuare quello maggiormente idoneo ad aggiudicarsi il contratto affidato dall’amministrazione. Non può dunque revocarsi in dubbio che le norme sull’evidenza pubblica attribuiscono posizioni individuali ai privati e che la loro violazione è fonte di lesione della chance di concorrere all’affidamento del contratto ad esse correlata. 9.7. Al riguardo, come già statuito dal precedente richiamato, va ribadito che: - la chance è già presente nel patrimonio dell’operatore economico, poiché insita nell’aspettativa, giuridicamente tutelata in base alle norme sull’evidenza pubblica ed ai principi ad essa sottesi, al rispetto degli obblighi di evidenza pubblica da parte delle amministrazioni ad essi soggette; - sotto il profilo ora evidenziato, detta chance costituisce una posizione giuridica soggettiva qualificata dalla legge e dunque suscettibile, se lesa, di integrare il presupposto del danno ingiusto (contra ius) richiesto dall’art. 2043 Cod. civ.; - la lesione derivante dalla mancata attivazione dei moduli dell’evidenza pubblica consiste nel fatto illecito produttivo del danno ingiusto di tale aspettativa chance giuridicamente qualificata; - l’impossibilità, da parte dell’operatore economico, di dimostrare una chance superiore ad altri possibili concorrenti, ovvero un grado più o meno elevato di probabilità di conseguire l’aggiudicazione, è imputabile all’amministrazione che abbia violato tali schemi di azione; - non è pertanto esigibile dall’operatore economico danneggiato, se non attraverso una prova diabolica tale da vanificare i principi eurounitari di effettività e non discriminazione dei rimedi previsti in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici poc’anzi richiamati, una dimostrazione ulteriore rispetto alla propria qualità di soggetto in grado di eseguire il contratto (scorrettamente) affidato senza gara; - in tale prospettiva il mancato rispetto degli obblighi di evidenza pubblica costituisce addirittura la violazione più grave nel settore dei contratti della pubblica amministrazione, a termini del medesimo diritto sovranazionale; - anche sotto questo profilo, dunque, il rimedio risarcitorio – quando non possono essere accordati quelli maggiormente dissuasivi della privazione degli effetti del contratto o delle sanzioni pecuniarie nei confronti dell’amministrazione – si pone come strumento fondamentale per assicurare l’effettività dei rimedi giurisdizionali in materia, in assenza del quale vi sarebbe un vuoto di tutela per una situazione giuridica che, come esposto in precedenza, è qualificata dalla legge; - in ordine alle esigenze di effettività dei ricorsi in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici vanno poi richiamati i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 30 settembre 2010, C- 314/09, Stadt Graz; - in ciò non è ravvisabile alcuna iperprotezione della chance di aggiudicazione rispetto al diritto all’aggiudicazione in sé, ottenibile invece in caso di affidamento all’esito di procedura di gara dichiarata illegittima: infatti in tale ultima ipotesi l’equivalente monetario può giungere fino al 100% del mancato utile ritraibile dall’esecuzione del contratto, mentre nel primo questo va inevitabilmente scontato in base al grado di incertezza degli esiti di una gara mai esperita a causa e per colpa dell’amministrazione; - il fattore di correzione quantitativa che rende la chance di aggiudicazione un minus rispetto al diritto all’aggiudicazione è dato proprio dal numero di operatori economici potenziali aspiranti alla commessa pubblica affidata senza gara e che invece a quest’ultima avrebbero potuto concorrere se l’amministrazione non si fosse sottratta agli obblighi su di essa gravanti » (C.d.S., sez. V, 25 marzo 2022, n. 2201; cfr. Id., 3 giugno 2021, n. 4247).
9. Alla luce della richiamata giurisprudenza, la domanda risarcitoria deve trovare accoglimento, nei termini di seguito specificati, ricorrendo anche nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio tutti gli elementi costitutivi del danno da perdita di chance .
Non può essere revocato in dubbio il possesso da parte di Ge.Fi.L. di una specifica professionalità ed esperienza nello svolgimento di servizi analoghi tale da consentirle di partecipare ad una gara per l’affidamento del servizio di gestione e riscossione della tassa automobilistica regionale con reali possibilità di aggiudicazione, considerata la positiva partecipazione della ricorrente a gare per servizi equiparabili svolte nelle Regioni ET e HE (cfr. C.d.S., n. 6364 del 2023, § 4.4.2. e ss.).
Allo stesso modo, non può essere negata la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione regionale, che non poteva ignorare l’obbligo di ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento delle attività di gestione della tassa automobilistica regionale (differenti rispetto alla gestione dell’archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche di cui all’art. 51, comma 2 ter, d.l. n. 124 del 2019), vista la già richiamata pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. IX, 30 giugno 2020, causa C-618/2019, ed atteso che un similare accordo con A.C.I. per il triennio 2019-2021 era già stato gravato con ricorso n.r.g. 90/2019, notificato nel gennaio del 2019, in accoglimento del quale questo Tribunale amministrativo regionale, con sentenza 5 gennaio 2022 n. 4, ha disposto l’annullamento del provvedimento e la condanna della medesima Amministrazione al risarcimento del danno.
In merito alla sussistenza del nesso causale tra l’omissione della gara e la perdita di chance invocata da Ge.Fi.L. è sufficiente richiamare i passaggi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2201 del 2022 citati al § 8.
10. Quanto al profili della quantificazione del danno, va preliminarmente evidenziato che le difese delle controparti costituite, pur contestando le pretese di parte ricorrente, non si sono opposte all’applicazione dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
Ciò posto, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, nel caso in esame, dai precedenti, anche propri di questo Tribunale, rimettendosi, come richiesto in via principale dalla parte ricorrente, ai criteri di calcolo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4247 del 2021, con le precisazioni che seguono.
Il Collegio, pertanto, stabilisce che la Regione UM provveda, ai sensi dell’art. 34, comma 4, Cod. proc. amm., nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, alla formulazione di una proposta di risarcimento che, considerato il valore dell’affidamento diretto stipulato dalle parti, tenga conto dell’entità della chance di aggiudicazione ricavabile dalle caratteristiche del mercato e dall’andamento delle procedure simili svolte in altre Regioni, nonché dell’utile conseguibile. Per quanto attiene alla determinazione del valore dell’affidamento andrà considerata la base dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte da ACI in favore della Regione UM per le attività connesse ad accertamento, controllo e riscossione della tassa automobilistica, previsti dall’accordo e versati nel corso e per effetto del rapporto, tenendo conto della durata effettiva della convenzione diretta stipulata dalle parti. Nella stima dell’utile andrà considerata una percentuale di utile media ricavabile da procedure per l’affidamento di analoghi servizi di gestione della tassa automobilistica regionale svolte in altre Regioni, come emergenti dagli atti di causa. Su tale importo andranno computati rivalutazione ed interessi come per legge.
11. Per quanto esposto, il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente condanna della Regione UM al risarcimento del danno nei termini di cui in motivazione.
Le spese, in parte compensate per la complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono poste a carico della Regione UM nella misura liquidata nel dispositivo; spese integralmente compensate nei confronti dell’Automobile Club d’Italia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’UM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Condanna la Regione UM al pagamento, in favore di Ge.Fi.L. s.p.a., delle spese di lite, in parte compensate e liquidate in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00); spese integralmente compensate nei confronti dell’Automobile Club d’Italia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL EL | NC AR |
IL SEGRETARIO