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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott. Rossana Musumeci Giudice dott. FE UE Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2552/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) nata a Parte_1 C.F._1
PA il 3 febbraio 1959, elettivamente domiciliata a Palermo, Piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 27, presso lo studio dell'avv. Cassaniti
Antonino, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. nato a [...], il 16 CP_1 C.F._2
ottobre 1958
– parte resistente contumace – E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 24 settembre 2025 tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il ricorrente ha concluso come da note scritte, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023, ha chiesto Parte_1
la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Palermo il 25 luglio 1988 con , deducendo che, con sentenza CP_1
n. 2983/2011 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato il 29 settembre
2022, era stata pronunciata la separazione giudiziale tra le parti e non era intervenuta riconciliazione.
La parte ricorrente ha inoltre rappresentato che il resistente si era reso inadempiente agli obblighi economici stabiliti in separazione relativamente al mantenimento delle figlie ma in udienza ha dichiarato di rinunciare a ogni domanda al riguardo, avendo entrambe le figlie raggiunto la maggiore età e una propria autonomia economica, anche se parziale.
Va dato atto che il resistente, sebbene formalmente dichiarato contumace,
è comparso personalmente all'udienza del 10 settembre 2025 ed ha reso dichiarazioni.
Si proceduto, pertanto, al tentativo di conciliazione che ha avuto esito
- 2 - negativo.
La causa è stata successivamente posta in decisione sulle conclusioni di parte ricorrente rassegnate in occasione dell'udienza del 24 settembre 2025.
***
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo, il 25 luglio
1988 da e va senz'altro accolta, essendo Parte_1 CP_1
trascorso il lasso temporale normativamente previsto dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi, come è facilmente desumibile dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal tenore degli atti processuali delle parti.
Emerge, inoltre, dalla documentazione depositata da parte ricorrente, che con sentenza n. 2983/2011, passata in giudicato il 29 settembre 2022, il
Tribunale di Palermo ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Nessun ulteriore provvedimento va adottato tenuto conto della rinuncia formulata personalmente in udienza dalla ricorrente in ordine alla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni.
***
La natura della controversia giustificherebbe l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute;
pertanto, attesa la contumacia del resistente, vanno lasciate a carico della ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Palermo (Pa) il 25 luglio 1988 da nata a [...] Parte_1
(Pa) il 3 febbraio 1959 e nato a [...], il 16 ottobre CP_1
1958, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Palermo (Pa) dell'anno 1988 al n. 154, Parte II- Serie A;
lascia a carico della parte ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 allorché diventerà definitiva.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE Giuseppe Rini
FE UE
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott. Rossana Musumeci Giudice dott. FE UE Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2552/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) nata a Parte_1 C.F._1
PA il 3 febbraio 1959, elettivamente domiciliata a Palermo, Piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 27, presso lo studio dell'avv. Cassaniti
Antonino, che la rappresenta e difende per mandato in atti
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. nato a [...], il 16 CP_1 C.F._2
ottobre 1958
– parte resistente contumace – E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 24 settembre 2025 tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il ricorrente ha concluso come da note scritte, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023, ha chiesto Parte_1
la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Palermo il 25 luglio 1988 con , deducendo che, con sentenza CP_1
n. 2983/2011 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato il 29 settembre
2022, era stata pronunciata la separazione giudiziale tra le parti e non era intervenuta riconciliazione.
La parte ricorrente ha inoltre rappresentato che il resistente si era reso inadempiente agli obblighi economici stabiliti in separazione relativamente al mantenimento delle figlie ma in udienza ha dichiarato di rinunciare a ogni domanda al riguardo, avendo entrambe le figlie raggiunto la maggiore età e una propria autonomia economica, anche se parziale.
Va dato atto che il resistente, sebbene formalmente dichiarato contumace,
è comparso personalmente all'udienza del 10 settembre 2025 ed ha reso dichiarazioni.
Si proceduto, pertanto, al tentativo di conciliazione che ha avuto esito
- 2 - negativo.
La causa è stata successivamente posta in decisione sulle conclusioni di parte ricorrente rassegnate in occasione dell'udienza del 24 settembre 2025.
***
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo, il 25 luglio
1988 da e va senz'altro accolta, essendo Parte_1 CP_1
trascorso il lasso temporale normativamente previsto dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi, come è facilmente desumibile dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal tenore degli atti processuali delle parti.
Emerge, inoltre, dalla documentazione depositata da parte ricorrente, che con sentenza n. 2983/2011, passata in giudicato il 29 settembre 2022, il
Tribunale di Palermo ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Nessun ulteriore provvedimento va adottato tenuto conto della rinuncia formulata personalmente in udienza dalla ricorrente in ordine alla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni.
***
La natura della controversia giustificherebbe l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute;
pertanto, attesa la contumacia del resistente, vanno lasciate a carico della ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Palermo (Pa) il 25 luglio 1988 da nata a [...] Parte_1
(Pa) il 3 febbraio 1959 e nato a [...], il 16 ottobre CP_1
1958, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Palermo (Pa) dell'anno 1988 al n. 154, Parte II- Serie A;
lascia a carico della parte ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 allorché diventerà definitiva.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE Giuseppe Rini
FE UE
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