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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5649 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
09/04/1997, residente a [...], C.F.
, elettivamente domiciliata a Bologna, via IV Novembre n. C.F._1
14, presso lo studio dell'Avv. Elisa Battaglia che la rappresenta e assiste parte attrice contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
01/04/1986 e residente a [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Di Marino ( ) C.F._3 del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Bologna, Via Farini n. 24, parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data
16/07/2025; il P.M è intervenuto.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 27/04/2025 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
, sposato il 11/01/2016 a GUJRAT, unione dalla quale CP_1 nascevano due figli: , il 06.12.2017 a Bologna e Persona_1
il 04.12.2020 a Bologna;
la ricorrente, che Persona_2 dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dal marito e formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di CP_1 separazione chiedendo, però, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
All'udienza del 16/07/2025, il Giudice proponeva una soluzione transattiva che le parti dichiaravano di accettare.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...] e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] deve essere C.F._2 senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
pagina 2 di 5 Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ), nata in [...] il [...] e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...]
[...] C.F._2
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento di e , questo Collegio ritiene che Per_1 Per_2 quanto previsto dalle parti rappresenti l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...] e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] che hanno C.F._2 contratto matrimonio il 11/01/2016 a GUJRAT, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di MOLINELLA;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le, e, per l'effetto:
1. dispone che i minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ove stabiliranno la loro residenza anagrafica;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati, dalle ore 17,00 del venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 19,00, quando il padre li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) un giorno infrasettimanale con pernottamento, indicativamente il c) martedì, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli la mattina successiva a scuola;
d) in occasione delle vacanze natalizie, i figli trascorreranno un uguale periodo di tempo con ciascun genitore, nello specifico la prima settimana pagina 3 di 5 delle vacanze natalizie, ossia dalle ore 16,00 del 24 dicembre sino alle ore
11,00 del 31 dicembre, con uno dei genitori, e la settimana successiva, ossia dalle ore 11,00 del 31 dicembre sino alle ore 11,00 del 7 gennaio, con l'altro genitore, alternando ogni anno tra i genitori detti periodi di vacanza;
e) analogamente, in occasione delle festività pasquali i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando ogni anno tra i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
f) durante le vacanze estive i figli trascorreranno 20 giorni anche non consecutivi con il padre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3. dispone che il sig. versi mensilmente, a titolo di CP_1 mantenimento dei figli, l'importo di euro 400,00 per entrambi i figli anticipatamente, al primo di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della moglie, importo revisionabile secondo gli indici Istat;
4. dispone che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori;
5. dispone che l'importo versato a titolo di mantenimento dal padre rimarrà tale fino al febbraio 2027 e da marzo 2027 aumenterà a euro 500,00 mensili;
6. dispone che la sig.ra percepisca integralmente Parte_1
l'importo spettante a titolo di assegno unico;
7. prende atto che le parti hanno concordato a che niente sia percepito dalla moglie a titolo di contributo al mantenimento da parte del marito;
8. dispone il Monitoraggio dei Servizi sociali per 24 mesi con facoltà di segnalare qualora sorgessero situazioni critiche per i minori;
9. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MOLINELLA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10. dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .1.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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