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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2365/2025 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2365/2025 RG promosso da
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_3 C.F._3 con l'avv. Alberto Giuliani attrici contro
Controparte_1 con gli avv.tia Ludovica Romano, Marika Curti e Giulia Cazzato
OGGETTO: responsabilità sanitaria – danno da perdita anticipata della vita
MOTIVAZIONE
1. Dopo aver dato corso al procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
3926/2024 RG, (moglie), (figlia) e (figlia), hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio l per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa del decesso di avvenuto il 5.02.2021. Persona_1
Espongono che (nato il [...]), con cui tutte e tre convivevano in città in Persona_1 via Cirenaica 10, in data 26.01.2021 si sottoponeva - presso la clinica ortopedica traumatologica ortopedia oncologica dell - ad un Controparte_1 intervento di artrodesi vertebrale posteriore strumentata e decompressione in esiti di laminectomia decompressiva del rachide toracico eseguito per compressione midollare da adenocarcinoma del colon retto. L'intervento era stato proposto ed effettuato sulla scorta del
1 riscontro clinico e strumentale di sindrome dolorosa da cedimenti vertebrali dorsali da probabili secondarismi di carcinoma del colon, già trattato chirurgicamente e con chemioterapia. Al termine dell'intervento, veniva condotto presso il reparto di terapia intensiva Persona_1 post-operatoria, ove permaneva fino al 27.01.2021, per essere poi trasferito nel reparto ordinario. Tuttavia, nei giorni successivi all'intervento di stabilizzazione del rachide, in particolare a decorrere dalla sesta giornata post-operatoria, si verificava un progressivo e inesorabile peggioramento delle sue condizioni cliniche generali, con dispnea con desaturazione e rallentamento ideo-motorio, sino a determinare - il 4.02.2021 - la valutazione di escludere espressamente la possibilità di ripresa in futuro di trattamenti oncologici ed optando per una terapia di supporto e controllo del dolore, provocando il giorno successivo, vale a dire il 5.02.2021, il decesso per asistolia dovuta a improvviso calo della saturazione e della frequenza cardiaca. Di qui la domanda di (moglie), (figlia) e Parte_1 Parte_2
(figlia), volta ad ottenere il risarcimento: 1) del danno biologico differenziale Parte_3 consistente nell'inabilità temporanea assoluta di 11 giorni, dal 26.01 (data dell'intervento) al
5.02.2021; 2) del danno da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte;
3) e del danno da perdita del rapporto parentale commisurato al fatto che, all'esito del cit. procedimento per accertamento tecnico preventivo, gli ausiliari prof. e Controparte_2 dott. avevano concluso che, in luogo dell'intervento chirurgico, era preferibile un Persona_2 trattamento radioterapico e che l'intervento predetto invece, considerando la pregressa patologia, aveva anticipato di 13 mesi il decesso di Persona_1
L' resiste. Controparte_1
2. Acquisiti gli atti del cit. procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
3926/2024 RG;
respinta nuovamente l'istanza dell di chiamare in causa la propria CP_1 compagnia di assicurazione;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale osserva che i predetti ausiliari hanno così concluso le loro indagini peritali: “Si ritiene quanto meno discutibile la scelta dei sanitari di procedere ad un trattamento invasivo chirurgico, mentre il quadro clinico faceva ritenere preferibile un trattamento radioterapico. Si ritiene di poter identificare la causa del decesso del signor R_ in un terminale edema polmonare in soggetto con metastasi pluri-organo di adenocarcinoma del colon-retto, miocardio-coronarosclerosi, ipertensione arteriosa con fibrillo-flutter, aortosclerosi e nefrosclerosi. Si ritiene che il maggior impegno funzionale dell'apparato cardiocircolatorio e dell'apparato respiratorio connesso all'intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale abbia avuto una efficacia concausale, ancorché di modesta entità rispetto alla gravità e diffusione della malattia oncologica, nel determinismo del decesso. Si ritiene che la decisione di procedere al trattamento invasivo chirurgico anziché ad un trattamento radioterapico abbia portato ad una anticipazione del decesso di circa 13 mesi
2 (statisticamente prevedibili alla luce della storia naturale della malattia). La patologia oncologica di base richiedeva in ogni caso la risoluzione di problemi di particolare difficoltà”. A pag. 42 dell'elaborato, essi avevano inoltre riferito che la scelta di sottoporre il paziente all'intervento di stabilizzazione vertebrale era “quanto meno opinabile”.
Alla luce di tali conclusioni degli ausiliari, considerando anche che le attrici non avevano chiesto loro chiarimenti né mosso censure all'accertamento tecnico preventivo, e che le medesime nel presente giudizio non hanno articolato alcuna istanza istruttoria, questo tribunale ritiene che, anche alla luce dell'art. 2236 c.c. (limitazione della responsabilità al solo dolo o colpa grave in caso di soluzione di problemi di speciale difficoltà: elementi soggettivi nella fattispecie assenti), la loro domanda risarcitoria non possa essere accolta.
L'incertezza della lite suggerisce la compensazione integrale delle spese, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinge la domanda delle ricorrenti.
Compensa integralmente le spese di giudizio, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo.
Pone le spese degli ausiliari a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 15 dicembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2365/2025 RG promosso da
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_3 C.F._3 con l'avv. Alberto Giuliani attrici contro
Controparte_1 con gli avv.tia Ludovica Romano, Marika Curti e Giulia Cazzato
OGGETTO: responsabilità sanitaria – danno da perdita anticipata della vita
MOTIVAZIONE
1. Dopo aver dato corso al procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
3926/2024 RG, (moglie), (figlia) e (figlia), hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio l per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa del decesso di avvenuto il 5.02.2021. Persona_1
Espongono che (nato il [...]), con cui tutte e tre convivevano in città in Persona_1 via Cirenaica 10, in data 26.01.2021 si sottoponeva - presso la clinica ortopedica traumatologica ortopedia oncologica dell - ad un Controparte_1 intervento di artrodesi vertebrale posteriore strumentata e decompressione in esiti di laminectomia decompressiva del rachide toracico eseguito per compressione midollare da adenocarcinoma del colon retto. L'intervento era stato proposto ed effettuato sulla scorta del
1 riscontro clinico e strumentale di sindrome dolorosa da cedimenti vertebrali dorsali da probabili secondarismi di carcinoma del colon, già trattato chirurgicamente e con chemioterapia. Al termine dell'intervento, veniva condotto presso il reparto di terapia intensiva Persona_1 post-operatoria, ove permaneva fino al 27.01.2021, per essere poi trasferito nel reparto ordinario. Tuttavia, nei giorni successivi all'intervento di stabilizzazione del rachide, in particolare a decorrere dalla sesta giornata post-operatoria, si verificava un progressivo e inesorabile peggioramento delle sue condizioni cliniche generali, con dispnea con desaturazione e rallentamento ideo-motorio, sino a determinare - il 4.02.2021 - la valutazione di escludere espressamente la possibilità di ripresa in futuro di trattamenti oncologici ed optando per una terapia di supporto e controllo del dolore, provocando il giorno successivo, vale a dire il 5.02.2021, il decesso per asistolia dovuta a improvviso calo della saturazione e della frequenza cardiaca. Di qui la domanda di (moglie), (figlia) e Parte_1 Parte_2
(figlia), volta ad ottenere il risarcimento: 1) del danno biologico differenziale Parte_3 consistente nell'inabilità temporanea assoluta di 11 giorni, dal 26.01 (data dell'intervento) al
5.02.2021; 2) del danno da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte;
3) e del danno da perdita del rapporto parentale commisurato al fatto che, all'esito del cit. procedimento per accertamento tecnico preventivo, gli ausiliari prof. e Controparte_2 dott. avevano concluso che, in luogo dell'intervento chirurgico, era preferibile un Persona_2 trattamento radioterapico e che l'intervento predetto invece, considerando la pregressa patologia, aveva anticipato di 13 mesi il decesso di Persona_1
L' resiste. Controparte_1
2. Acquisiti gli atti del cit. procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
3926/2024 RG;
respinta nuovamente l'istanza dell di chiamare in causa la propria CP_1 compagnia di assicurazione;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, questo tribunale osserva che i predetti ausiliari hanno così concluso le loro indagini peritali: “Si ritiene quanto meno discutibile la scelta dei sanitari di procedere ad un trattamento invasivo chirurgico, mentre il quadro clinico faceva ritenere preferibile un trattamento radioterapico. Si ritiene di poter identificare la causa del decesso del signor R_ in un terminale edema polmonare in soggetto con metastasi pluri-organo di adenocarcinoma del colon-retto, miocardio-coronarosclerosi, ipertensione arteriosa con fibrillo-flutter, aortosclerosi e nefrosclerosi. Si ritiene che il maggior impegno funzionale dell'apparato cardiocircolatorio e dell'apparato respiratorio connesso all'intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale abbia avuto una efficacia concausale, ancorché di modesta entità rispetto alla gravità e diffusione della malattia oncologica, nel determinismo del decesso. Si ritiene che la decisione di procedere al trattamento invasivo chirurgico anziché ad un trattamento radioterapico abbia portato ad una anticipazione del decesso di circa 13 mesi
2 (statisticamente prevedibili alla luce della storia naturale della malattia). La patologia oncologica di base richiedeva in ogni caso la risoluzione di problemi di particolare difficoltà”. A pag. 42 dell'elaborato, essi avevano inoltre riferito che la scelta di sottoporre il paziente all'intervento di stabilizzazione vertebrale era “quanto meno opinabile”.
Alla luce di tali conclusioni degli ausiliari, considerando anche che le attrici non avevano chiesto loro chiarimenti né mosso censure all'accertamento tecnico preventivo, e che le medesime nel presente giudizio non hanno articolato alcuna istanza istruttoria, questo tribunale ritiene che, anche alla luce dell'art. 2236 c.c. (limitazione della responsabilità al solo dolo o colpa grave in caso di soluzione di problemi di speciale difficoltà: elementi soggettivi nella fattispecie assenti), la loro domanda risarcitoria non possa essere accolta.
L'incertezza della lite suggerisce la compensazione integrale delle spese, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinge la domanda delle ricorrenti.
Compensa integralmente le spese di giudizio, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo.
Pone le spese degli ausiliari a carico di entrambe le parti, metà ciascuna.
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 15 dicembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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