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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/11/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in riassunzione iscritta al N° 712 del Ruolo generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sgrignuoli per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Attore in riassunzione -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
pagina 1 di 7 e difesa dall'avv. Marco Massei e dall'avv. Gabriele Pacini per procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
- Convenuta in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto ex art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza n. 13902 della Cassazione Civile, Sezione Prima, pubblicata in data 20.05.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per il Comune:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, in sede di rinvio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: Accogliere l'appello originariamente proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Ancona n. 1998/2018 del 17.12.2018 e, per l'effetto, in totale riforma della stessa: Rigettare integralmente la domanda proposta dalla
[...]
, in quanto infondat Parte_2 ragioni esposte in atti e alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13902/2024. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il giudizio di Cassazione e il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge (Cass. Civ., Sez. 6, N. 24634 del 05-11-2020).”
Per la Casa Famiglia:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita in sede di rinvio, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- in via principale: dichiarare la casa famiglia “ ”, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, creditrice del di in persona del Pt_1 Pt_1
Sindaco pro tempore, della somma di € 6.69
- sempre in via principale: Condannare il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in fav in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 6.695,00 oltre interessi e rivalutazione e della ulteriore di € 109,40 quali spese sostenute per la procedura di mediazione e conciliazione;
pagina 2 di 7 - Con vittoria di spese e compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari“
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 17.12.2018 il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta dalla casa famiglia “ ” al fine di ottenere il pagamento della somma CP_1 pari ad euro 6.695,00, quale retta per l'ospitalità di un minore nel periodo compreso tra il 21.07.2010 ed il 31.10.2010; il primo giudice ha accolto l'eccezione d'inadempimento sollevata dal , tenuto conto che in Parte_1 quel periodo la struttura gestita dalla comunità era inattiva ed il ragazzo era stato ospite presso l'abitazione del legale rappresentante della comunità.
La Corte d'Appello di Ancona, adita su gravame della casa famiglia, con sentenza in data 27.09.2022 ha accolto invece la domanda, condannando il al Pt_1 pagamento della somma pari ad euro 6.695,00 e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
i giudici d'appello hanno infatti ritenuto che non possa imputarsi all'associazione l'inerzia dell'Ente, il quale non si sarebbe attivato per reperire una nuova sistemazione per il minore, né per autorizzare l'avvio della nuova struttura, nonostante avesse ricevuto la comunicazione della chiusura della precedente sede;
hanno altresì ritenuto che l'inadempimento eventualmente imputabile all'appellante non sia di gravità tale da giustificare l'eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendo stato comunque soddisfatto l'interesse del e Pt_1 soprattutto del ragazzo coinvolto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il comune di negando di aver Pt_1 mai ricevuto comunicazione della chiusura della casa famiglia;
ha altresì contestato che la prestazione concordata potesse essere adempiuta ospitando il minore presso l'abitazione del presidente dell'associazione, eccependo anche il difetto di legittimazione della casa famiglia a pretendere il pagamento di una prestazione eseguita da un soggetto terzo.
pagina 3 di 7 Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
13.03.2024 i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza, accogliendo i primi due motivi del ricorso e rinviando la causa a questa Corte in diversa composizione anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione ha ritenuto in particolare che la dedotta “inerzia del non risulti dai “documenti di cui si dà conto nella sentenza impugnata”, Pt_1 costituiti dalla “generica comunicazione dell'associazione al del futuro Pt_1 trasferimento di sede della struttura di accoglienza” e dalla “nota dei servizi sociali”, e che pertanto i giudici di secondo grado abbiano “elaborato contenuti informativi non riconducibili alle fonti citate, neppure in via indiretta o mediata”.
Nell'ordinanza di rinvio viene altresì precisato “che l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione”, non essendo necessario in particolare che ricorra la gravità dell'inadempimento.
Il ha quindi riassunto il giudizio, ribadendo le considerazioni Parte_1 svolte dai giudici di legittimità.
Costituendosi nella presente fase, la casa famiglia ha contestato che tra il maggio e l'ottobre 2010 il minore sia stato ospite presso l'abitazione del proprio presidente ed ha dedotto che sarebbe stato invece accudito presso la nuova struttura di Castelraimondo;
ha in ogni caso contestato che l'eventuale inadempimento possa giustificare secondo buona fede l'eccezione prevista dall'art. 1460 c.c..
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 26.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente causa è volta a verificare se la casa famiglia “ ” abbia CP_1 diritto ad ottenere il pagamento della retta concordata per l'ospitalità di un minore anche per il periodo compreso tra le date del 21 luglio e del 31
pagina 4 di 7 ottobre 2010, o se invece il comune di abbia correttamente rifiutato Pt_1 di riconoscerle la retta per tale periodo ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Secondo quanto chiarito nell'ordinanza di rinvio, qualsiasi verifica a riguardo va compiuta tenendo conto degli elementi effettivamente emersi dall'istruttoria e non di eventuali “contenuti informativi” che non siano
“riconducibili alle fonti citate, neppure in via indiretta o mediata”.
Occorre quindi fare riferimento alla comunicazione recante la data del
20.07.2010 (ma pervenuta al comune di in data 25.08.2010), con Pt_1 cui la casa famiglia “Il Nido” ha reso noto che entro breve tempo avrebbe trasferito la propria sede da Serravalle del Chienti a Castelraimondo.
Solo a seguito degli accertamenti disposti dal Comune, peraltro, è stato possibile verificare che la struttura di Serravalle era ormai abbandonata, che quella di Castelraimondo non era ancora operativa e che, nelle more, il minore era ospitato nell'abitazione privata del presidente della casa famiglia
(leggasi a riguardo la relazione in data 02.09.2010).
Tali circostanze emergono non soltanto dalla relazione dei servizi sociali (in cui si richiama una conversazione telefonica durante la quale il Parte_3 avrebbe ammesso di ospitare il minore presso la propria abitazione), ma anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (collaboratori e congiunti del e dalle stesse difese svolte dalla casa famiglia (leggasi in Parte_3 particolar modo la memoria in data 05.12.2018).
Solo nella presente fase la convenuta in riassunzione ha dedotto che nel periodo in esame il ragazzo sarebbe stato in realtà ospite della nuova struttura a Castelraimondo: tale deduzione risulta evidentemente tardiva, oltre che in contrasto con tutte le difese già svolte dalla medesima parte e con le risultanze istruttorie.
Deve quindi ritenersi comprovato che, nel periodo successivo al
21.07.2010, il minore non è stato ospite di una comunità educativa, come disposto dal Tribunale per i Minorenni delle Marche e poi previsto dal comune di nell'accordo intercorso con la casa famiglia “ ”, ma Pt_1 CP_1
pagina 5 di 7 è stato semplicemente accolto nell'abitazione privata del presidente dell'associazione.
Risulta pertanto arduo sostenere che la casa famiglia abbia comunque adempiuto alle obbligazioni assunte nell'accordo intercorso con il Pt_1 né rileva il fatto che, secondo quanto chiarito nel corso del giudizio, gli operatori della comunità coincidano di fatto con i componenti del nucleo familiare del Parte_3
L'ordinanza di rinvio ha in ogni caso evidenziato che “l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento”.
La scelta dell'Ente di eccepire l'inadempimento della controparte non può neppure ritenersi contraria a buona fede, tenuto conto anche della reticenza mostrata dal presidente della casa-famiglia nel rendere noto che la struttura con riferimento alla quale percepiva il pagamento delle rette non era più operativa, che la nuova struttura non era stata ancora autorizzata e che l'unico minore ancora affidato era in realtà ospite nella propria abitazione.
Poco rileva anche la scelta compiuta dai giudici minorili di non trasferire immediatamente il ragazzo, preferendo attendere l'esito dei colloqui in corso con una possibile famiglia affidataria e prevedendo comunque che, in caso di esito negativo degli incontri, egli venisse trasferito presso una diversa comunità educativa.
Essendo risultata fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata dal in conclusione, dev'essere rigettata la domanda proposta Pt_1 dall'odierna convenuta in riassunzione.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della sua soccombenza praticamente totale, la casa famiglia Il dev'essere CP_1 condannata a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio, secondo gli pagina 6 di 7 importi liquidati in dispositivo in considerazione del modesto valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per condannare la soccombente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né per trasmettere gli atti al P.M. al fine della verifica della ricorrenza di eventuali reati perseguibili d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal comune di Pt_1
RIGETTA la domanda proposta dalla Casa Famiglia “ ”. CP_1
CONDANNA la alla refusione Controparte_1 delle spese anticipate dalla controparte, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compenso professionale per quanto riguarda il primo grado, euro 2.200,00 per il precedente appello, euro 1.400,00 per la fase di legittimità ed euro
2.200,00 per la presente fase, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in riassunzione iscritta al N° 712 del Ruolo generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sgrignuoli per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Attore in riassunzione -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
pagina 1 di 7 e difesa dall'avv. Marco Massei e dall'avv. Gabriele Pacini per procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
- Convenuta in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto ex art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza n. 13902 della Cassazione Civile, Sezione Prima, pubblicata in data 20.05.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per il Comune:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, in sede di rinvio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: Accogliere l'appello originariamente proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Ancona n. 1998/2018 del 17.12.2018 e, per l'effetto, in totale riforma della stessa: Rigettare integralmente la domanda proposta dalla
[...]
, in quanto infondat Parte_2 ragioni esposte in atti e alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13902/2024. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il giudizio di Cassazione e il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge (Cass. Civ., Sez. 6, N. 24634 del 05-11-2020).”
Per la Casa Famiglia:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita in sede di rinvio, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- in via principale: dichiarare la casa famiglia “ ”, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, creditrice del di in persona del Pt_1 Pt_1
Sindaco pro tempore, della somma di € 6.69
- sempre in via principale: Condannare il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in fav in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 6.695,00 oltre interessi e rivalutazione e della ulteriore di € 109,40 quali spese sostenute per la procedura di mediazione e conciliazione;
pagina 2 di 7 - Con vittoria di spese e compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari“
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 17.12.2018 il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta dalla casa famiglia “ ” al fine di ottenere il pagamento della somma CP_1 pari ad euro 6.695,00, quale retta per l'ospitalità di un minore nel periodo compreso tra il 21.07.2010 ed il 31.10.2010; il primo giudice ha accolto l'eccezione d'inadempimento sollevata dal , tenuto conto che in Parte_1 quel periodo la struttura gestita dalla comunità era inattiva ed il ragazzo era stato ospite presso l'abitazione del legale rappresentante della comunità.
La Corte d'Appello di Ancona, adita su gravame della casa famiglia, con sentenza in data 27.09.2022 ha accolto invece la domanda, condannando il al Pt_1 pagamento della somma pari ad euro 6.695,00 e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
i giudici d'appello hanno infatti ritenuto che non possa imputarsi all'associazione l'inerzia dell'Ente, il quale non si sarebbe attivato per reperire una nuova sistemazione per il minore, né per autorizzare l'avvio della nuova struttura, nonostante avesse ricevuto la comunicazione della chiusura della precedente sede;
hanno altresì ritenuto che l'inadempimento eventualmente imputabile all'appellante non sia di gravità tale da giustificare l'eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendo stato comunque soddisfatto l'interesse del e Pt_1 soprattutto del ragazzo coinvolto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il comune di negando di aver Pt_1 mai ricevuto comunicazione della chiusura della casa famiglia;
ha altresì contestato che la prestazione concordata potesse essere adempiuta ospitando il minore presso l'abitazione del presidente dell'associazione, eccependo anche il difetto di legittimazione della casa famiglia a pretendere il pagamento di una prestazione eseguita da un soggetto terzo.
pagina 3 di 7 Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
13.03.2024 i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza, accogliendo i primi due motivi del ricorso e rinviando la causa a questa Corte in diversa composizione anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione ha ritenuto in particolare che la dedotta “inerzia del non risulti dai “documenti di cui si dà conto nella sentenza impugnata”, Pt_1 costituiti dalla “generica comunicazione dell'associazione al del futuro Pt_1 trasferimento di sede della struttura di accoglienza” e dalla “nota dei servizi sociali”, e che pertanto i giudici di secondo grado abbiano “elaborato contenuti informativi non riconducibili alle fonti citate, neppure in via indiretta o mediata”.
Nell'ordinanza di rinvio viene altresì precisato “che l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione”, non essendo necessario in particolare che ricorra la gravità dell'inadempimento.
Il ha quindi riassunto il giudizio, ribadendo le considerazioni Parte_1 svolte dai giudici di legittimità.
Costituendosi nella presente fase, la casa famiglia ha contestato che tra il maggio e l'ottobre 2010 il minore sia stato ospite presso l'abitazione del proprio presidente ed ha dedotto che sarebbe stato invece accudito presso la nuova struttura di Castelraimondo;
ha in ogni caso contestato che l'eventuale inadempimento possa giustificare secondo buona fede l'eccezione prevista dall'art. 1460 c.c..
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 26.05.2025, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente causa è volta a verificare se la casa famiglia “ ” abbia CP_1 diritto ad ottenere il pagamento della retta concordata per l'ospitalità di un minore anche per il periodo compreso tra le date del 21 luglio e del 31
pagina 4 di 7 ottobre 2010, o se invece il comune di abbia correttamente rifiutato Pt_1 di riconoscerle la retta per tale periodo ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Secondo quanto chiarito nell'ordinanza di rinvio, qualsiasi verifica a riguardo va compiuta tenendo conto degli elementi effettivamente emersi dall'istruttoria e non di eventuali “contenuti informativi” che non siano
“riconducibili alle fonti citate, neppure in via indiretta o mediata”.
Occorre quindi fare riferimento alla comunicazione recante la data del
20.07.2010 (ma pervenuta al comune di in data 25.08.2010), con Pt_1 cui la casa famiglia “Il Nido” ha reso noto che entro breve tempo avrebbe trasferito la propria sede da Serravalle del Chienti a Castelraimondo.
Solo a seguito degli accertamenti disposti dal Comune, peraltro, è stato possibile verificare che la struttura di Serravalle era ormai abbandonata, che quella di Castelraimondo non era ancora operativa e che, nelle more, il minore era ospitato nell'abitazione privata del presidente della casa famiglia
(leggasi a riguardo la relazione in data 02.09.2010).
Tali circostanze emergono non soltanto dalla relazione dei servizi sociali (in cui si richiama una conversazione telefonica durante la quale il Parte_3 avrebbe ammesso di ospitare il minore presso la propria abitazione), ma anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (collaboratori e congiunti del e dalle stesse difese svolte dalla casa famiglia (leggasi in Parte_3 particolar modo la memoria in data 05.12.2018).
Solo nella presente fase la convenuta in riassunzione ha dedotto che nel periodo in esame il ragazzo sarebbe stato in realtà ospite della nuova struttura a Castelraimondo: tale deduzione risulta evidentemente tardiva, oltre che in contrasto con tutte le difese già svolte dalla medesima parte e con le risultanze istruttorie.
Deve quindi ritenersi comprovato che, nel periodo successivo al
21.07.2010, il minore non è stato ospite di una comunità educativa, come disposto dal Tribunale per i Minorenni delle Marche e poi previsto dal comune di nell'accordo intercorso con la casa famiglia “ ”, ma Pt_1 CP_1
pagina 5 di 7 è stato semplicemente accolto nell'abitazione privata del presidente dell'associazione.
Risulta pertanto arduo sostenere che la casa famiglia abbia comunque adempiuto alle obbligazioni assunte nell'accordo intercorso con il Pt_1 né rileva il fatto che, secondo quanto chiarito nel corso del giudizio, gli operatori della comunità coincidano di fatto con i componenti del nucleo familiare del Parte_3
L'ordinanza di rinvio ha in ogni caso evidenziato che “l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento”.
La scelta dell'Ente di eccepire l'inadempimento della controparte non può neppure ritenersi contraria a buona fede, tenuto conto anche della reticenza mostrata dal presidente della casa-famiglia nel rendere noto che la struttura con riferimento alla quale percepiva il pagamento delle rette non era più operativa, che la nuova struttura non era stata ancora autorizzata e che l'unico minore ancora affidato era in realtà ospite nella propria abitazione.
Poco rileva anche la scelta compiuta dai giudici minorili di non trasferire immediatamente il ragazzo, preferendo attendere l'esito dei colloqui in corso con una possibile famiglia affidataria e prevedendo comunque che, in caso di esito negativo degli incontri, egli venisse trasferito presso una diversa comunità educativa.
Essendo risultata fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata dal in conclusione, dev'essere rigettata la domanda proposta Pt_1 dall'odierna convenuta in riassunzione.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della sua soccombenza praticamente totale, la casa famiglia Il dev'essere CP_1 condannata a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio, secondo gli pagina 6 di 7 importi liquidati in dispositivo in considerazione del modesto valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per condannare la soccombente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né per trasmettere gli atti al P.M. al fine della verifica della ricorrenza di eventuali reati perseguibili d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal comune di Pt_1
RIGETTA la domanda proposta dalla Casa Famiglia “ ”. CP_1
CONDANNA la alla refusione Controparte_1 delle spese anticipate dalla controparte, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compenso professionale per quanto riguarda il primo grado, euro 2.200,00 per il precedente appello, euro 1.400,00 per la fase di legittimità ed euro
2.200,00 per la presente fase, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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