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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 284/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/01/2025
Da: , Parte_1 con l'avv. PORCU CLAUDIA
e: , Parte_2 con l'avv. GALLINA CHIARA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e le figlie nata il Per_1
16/02/2013 ed il 25/05/2017, nate dalla relazione more uxorio dei ricorrenti. Per_2
Le parti medesime, all'udienza del 18/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. le figlie resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e avranno stabile Per_1 Per_2
residenza presso la madre;
2. la signora si trasferirà con le figlie presso l'intestando immobile di Caerano di San Parte_2
Marco, Via San Marco n. 30/7, a far data dalla data del rogito ed entro i venti giorni successivi, avendo cura di rilasciare contestualmente, riconsegnandone chiavi e telecomando del cancello al signor l'immobile di Moriago della Battaglia, Via Monte Grappa 80/A, nel buono stato in cui si Pt_1
trova e con tutti i mobili, suppellettili, dotazioni ed elettrodomestici ivi presenti, eccettuati i propri effetti personali che avrà cura di asportare entro i termini concordati;
3. i genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori.
I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con le figlie, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informazioni che la riguardano, a favorire il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra le figlie e l'altro genitore, ad informarsi personalmente - utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico delle figlie.
Il padre vedrà e starà con le figlie:
3a. per un week end alternato con la madre dal sabato mattina (alle ore 9.00 o al termine delle lezioni scolastiche), quando curerà il ritiro delle figlie presso la casa materna o presso la scuola alla domenica sera (alle ore 20.00) quando ne curerà l'accompagnamento a casa della madre e per un giorno infrasettimanale da definirsi previo accordo con la madre, curandone ritiro e riaccompagnamento alla casa materna;
il padre avrà la possibilità di modificare le giornate di permanenza con le figlie a seconda dei propri impegni lavorativi, onerandosi di comunicare eventuali variazioni alla madre con preavviso di almeno 24 ore. Qualora nei tempi di rispettiva spettanza i genitori siano impossibilitati a stare con le figlie per motivi di lavoro potranno affidarle a terze persone di fiducia o baby-sitter con costi, in quest'ultimo caso, a carico del genitore che si avvale del servizio nel tempo di propria competenza e sempre salvo che l'altro genitore non sia disponibile a sostituirlo.
Nei periodi di competenza di ciascun genitore, i signori e avranno cura di aiutare Pt_1 Parte_2
le figlie nello svolgimento dei compiti e di accompagnare la prole alle attività extrascolastiche che le vedono impegnate.
3b. Per una o due settimane (in quest'ultimo caso, anche non consecutive) durante le vacanze estive
(un pari periodo di una o due settimane, anche non consecutive, spetterà alla madre); 4. durante le vacanze natalizie e pasquali vigerà il calendario ordinario, salvo alternare di anno in anno le giornate di festività tra i genitori (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo);
5. le ulteriori festività verranno alternate tra i genitori (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
6. i genitori potranno prendere autonomamente le decisioni di natura ordinaria relative alle figlie nel periodo di spettanza di ciascuno;
7. il padre contribuirà nel mantenimento delle figlie versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione ISTAT annualmente calcolata, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di
Treviso che è stato consegnato alle parti che dichiarano di conoscerne il contenuto;
8. l'autovettura FORD BMAX ES904NW rimarrà nell'esclusiva disponibilità della signora
; Parte_2
9. l'assegno unico per le figlie potrà essere richiesto e riscosso unicamente dalla madre. Il signor si impegna a consegnare ogni anno e tempestivamente la documentazione utile alla Pt_1
presentazione della richiesta di assegno unico. Le detrazioni fiscali per la prole saranno divise al 50% tra i genitori;
10. i genitori saranno autorizzati al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente per ciascuno e per le figlie minori;
11. le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 284/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 20/01/2025
Da: , Parte_1 con l'avv. PORCU CLAUDIA
e: , Parte_2 con l'avv. GALLINA CHIARA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e le figlie nata il Per_1
16/02/2013 ed il 25/05/2017, nate dalla relazione more uxorio dei ricorrenti. Per_2
Le parti medesime, all'udienza del 18/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. le figlie resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e avranno stabile Per_1 Per_2
residenza presso la madre;
2. la signora si trasferirà con le figlie presso l'intestando immobile di Caerano di San Parte_2
Marco, Via San Marco n. 30/7, a far data dalla data del rogito ed entro i venti giorni successivi, avendo cura di rilasciare contestualmente, riconsegnandone chiavi e telecomando del cancello al signor l'immobile di Moriago della Battaglia, Via Monte Grappa 80/A, nel buono stato in cui si Pt_1
trova e con tutti i mobili, suppellettili, dotazioni ed elettrodomestici ivi presenti, eccettuati i propri effetti personali che avrà cura di asportare entro i termini concordati;
3. i genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori.
I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con le figlie, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informazioni che la riguardano, a favorire il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra le figlie e l'altro genitore, ad informarsi personalmente - utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico delle figlie.
Il padre vedrà e starà con le figlie:
3a. per un week end alternato con la madre dal sabato mattina (alle ore 9.00 o al termine delle lezioni scolastiche), quando curerà il ritiro delle figlie presso la casa materna o presso la scuola alla domenica sera (alle ore 20.00) quando ne curerà l'accompagnamento a casa della madre e per un giorno infrasettimanale da definirsi previo accordo con la madre, curandone ritiro e riaccompagnamento alla casa materna;
il padre avrà la possibilità di modificare le giornate di permanenza con le figlie a seconda dei propri impegni lavorativi, onerandosi di comunicare eventuali variazioni alla madre con preavviso di almeno 24 ore. Qualora nei tempi di rispettiva spettanza i genitori siano impossibilitati a stare con le figlie per motivi di lavoro potranno affidarle a terze persone di fiducia o baby-sitter con costi, in quest'ultimo caso, a carico del genitore che si avvale del servizio nel tempo di propria competenza e sempre salvo che l'altro genitore non sia disponibile a sostituirlo.
Nei periodi di competenza di ciascun genitore, i signori e avranno cura di aiutare Pt_1 Parte_2
le figlie nello svolgimento dei compiti e di accompagnare la prole alle attività extrascolastiche che le vedono impegnate.
3b. Per una o due settimane (in quest'ultimo caso, anche non consecutive) durante le vacanze estive
(un pari periodo di una o due settimane, anche non consecutive, spetterà alla madre); 4. durante le vacanze natalizie e pasquali vigerà il calendario ordinario, salvo alternare di anno in anno le giornate di festività tra i genitori (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo);
5. le ulteriori festività verranno alternate tra i genitori (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
6. i genitori potranno prendere autonomamente le decisioni di natura ordinaria relative alle figlie nel periodo di spettanza di ciascuno;
7. il padre contribuirà nel mantenimento delle figlie versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione ISTAT annualmente calcolata, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di
Treviso che è stato consegnato alle parti che dichiarano di conoscerne il contenuto;
8. l'autovettura FORD BMAX ES904NW rimarrà nell'esclusiva disponibilità della signora
; Parte_2
9. l'assegno unico per le figlie potrà essere richiesto e riscosso unicamente dalla madre. Il signor si impegna a consegnare ogni anno e tempestivamente la documentazione utile alla Pt_1
presentazione della richiesta di assegno unico. Le detrazioni fiscali per la prole saranno divise al 50% tra i genitori;
10. i genitori saranno autorizzati al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente per ciascuno e per le figlie minori;
11. le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca