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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/12/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 793/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DAL PRA' PAOLA;
contro
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
EO AB
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti hanno chiesto hanno aderito alla proposta del giudice istruttore chiedendo che il Tribunale volesse pronunciare la sentenza di divorzio disponendo in conformità alla proposta suddetta, che di seguito si riporta:
“consensualizzazione del giudizio alle seguenti condizioni:
la minore sarà affidata ex art. 337 quater co. 3 c.c., in ragione Persona_1
dell'assenza di qualsiasi rapporto con il padre, in via c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione
a tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
il padre contriburà al mantenimento ordinario indiretto della stessa Per_1
mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 300,00
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di settembre
2025 compresa, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2026) e si farà carico del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale di
Grosseto;
revoca del contributo versato alla madre per il mantenimento della figlia con decorrenza del settembre 2025; Per_2
Pag. 2 di 5 rinuncia e relativa accettazione delle diverse e ulteriori domande dispiegate nel presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/08/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALUSO.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni aderendo alla proposta conciliativa del giudice istruttore..
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, la domanda di divorzio merita accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
In particolar modo deve osservarsi che la previsione dell'affidamento super esclusivo della minore in favore della madre risulta giustificato dall'assenza di qualsiasi rapporto tra la figlia e il padre.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 3 di 5 lo scioglimento del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caluso (TO) alla serie C, Parte , atto n. 14, anno 2000), contratto tra (C.F: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, (C.F.: ) in data 05/08/2000
[...] C.F._2
DISPONE
in conformità delle condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti, che di seguito si riportano;
: seguenti condizioni:
la minore sarà affidata ex art. 337 quater co. 3 c.c., in ragione Persona_1
dell'assenza di qualsiasi rapporto con il padre, in via c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione
a tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
il padre contriburà al mantenimento ordinario indiretto della stessa Per_1
mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 300,00
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di settembre
2025 compresa, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2026) e si farà carico del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale di
Grosseto;
Pag. 4 di 5 revoca del contributo versato alla madre per il mantenimento della figlia con decorrenza del settembre 2025; Per_2
PRENDE ATTO
della rinuncia e relativa accettazione delle diverse e ulteriori domande dispiegate nel presente giudizio
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 793/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DAL PRA' PAOLA;
contro
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
EO AB
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti hanno chiesto hanno aderito alla proposta del giudice istruttore chiedendo che il Tribunale volesse pronunciare la sentenza di divorzio disponendo in conformità alla proposta suddetta, che di seguito si riporta:
“consensualizzazione del giudizio alle seguenti condizioni:
la minore sarà affidata ex art. 337 quater co. 3 c.c., in ragione Persona_1
dell'assenza di qualsiasi rapporto con il padre, in via c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione
a tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
il padre contriburà al mantenimento ordinario indiretto della stessa Per_1
mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 300,00
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di settembre
2025 compresa, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2026) e si farà carico del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale di
Grosseto;
revoca del contributo versato alla madre per il mantenimento della figlia con decorrenza del settembre 2025; Per_2
Pag. 2 di 5 rinuncia e relativa accettazione delle diverse e ulteriori domande dispiegate nel presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/08/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALUSO.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni aderendo alla proposta conciliativa del giudice istruttore..
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, la domanda di divorzio merita accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario.
In particolar modo deve osservarsi che la previsione dell'affidamento super esclusivo della minore in favore della madre risulta giustificato dall'assenza di qualsiasi rapporto tra la figlia e il padre.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 3 di 5 lo scioglimento del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caluso (TO) alla serie C, Parte , atto n. 14, anno 2000), contratto tra (C.F: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, (C.F.: ) in data 05/08/2000
[...] C.F._2
DISPONE
in conformità delle condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti, che di seguito si riportano;
: seguenti condizioni:
la minore sarà affidata ex art. 337 quater co. 3 c.c., in ragione Persona_1
dell'assenza di qualsiasi rapporto con il padre, in via c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione
a tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
il padre contriburà al mantenimento ordinario indiretto della stessa Per_1
mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 300,00
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di settembre
2025 compresa, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2026) e si farà carico del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale di
Grosseto;
Pag. 4 di 5 revoca del contributo versato alla madre per il mantenimento della figlia con decorrenza del settembre 2025; Per_2
PRENDE ATTO
della rinuncia e relativa accettazione delle diverse e ulteriori domande dispiegate nel presente giudizio
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 5 di 5