TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6679 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SOLLAI LUCA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COSSU ENRICO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
1 e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così provvedere:
A) il minore nato il [...], sia affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni sull'affidamento congiunto. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità
separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) il minore sia collocato in modalità partitaria presso ciascun genitore sulla scorta della seguente turnazione mensile:
1a e 3a settimana presso la madre in Cagliari, Via Mentana 70,
2a e 4a settimana presso il padre in Cagliari Via Dei Calafati n.5, ovvero secondo la diversa turnazione che sarà ritenuta più confacente ai preminenti interessi del minore;
C) ulteriori e/o diversi periodi di permanenza, di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio,
nonché delle volontà del minore;
2 D) durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo Per_1
compreso tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre ed il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
E) nel periodo delle vacanze pasquali, i ricorrenti dovranno accordarsi in modo che, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, possa trascorrere gli stessi giorni, Per_1
pernottamenti inclusi, con ciascun genitore con la precisazione che trascorrerà alternativamente di anno in anno la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
F) in ordine alle vacanze estive trascorrerà ogni anno con ciascun genitore 15 (quindici) Per_1
giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative e/o periodi di ferie di ciascuno di essi;
G) tutte le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, etc.) saranno trascorse dal minore alternativamente, di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore;
H) i genitori si impegnano reciprocamente a consentire, per i periodi di permanenza del minore presso ciascuno di essi, una videochiamata giornaliera con , in ogni caso, si impegnano ad Per_1
evitare ripetute telefonate e/o videochiamate quando il minore si trova con e/o presso l'altro;
I) il genitore, che intendesse eseguire un viaggio e/o trascorrere le vacanze con la minore al difuori del Comune di Cagliari, dovrà fornire all'altro le date di partenze e rientro, la o le destinazioni e tutte le opportune e/o utili informazioni in merito ai luoghi in cui pernotterà il minore;
3 L) i genitori avranno la facoltà di trasferire altrove la propria residenza a condizione che il trasferimento di residenza non pregiudichi i tempi e le condizioni di permanenza di presso Per_1
ciascuno di essi;
M) in considerazione del collocamento paritario del minore, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza con espressa e reciproca rinuncia alla percezione del contributo al mantenimento. Quanto all'assegno unico nazionale,
l'importo dello stesso sarà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
N) i genitori provvederanno direttamente a sostenere le spese ordinarie nei periodi di permanenza del minore presso di loro, mentre le spese straordinarie saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50%, con conseguente diritto del genitore che le abbia anticipate alla rifusione della quota dell'altro dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In ogni caso,
sarà necessaria la preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche, scolastiche,
sportive e ricreative di importo superiore ad € 250,00. Con la precisazione che le spese mediche indifferibili chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche psicoterapeutiche, fisioterapiche, esami diagnostici, ed analisi cliniche, ticket SSN non necessitano di previo consenso occorrendo, invece, un previo accordo per le seguenti spese straordinarie: libri di testo, corredo scolastico (quali a titolo esemplificativo zaino e grembiule, ad esclusione del materiale di cancelleria), gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione,
ripetizioni, spese di alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue straniere;
attività sportive e ricreative e relativi costi di iscrizione, frequentazione e acquisto attrezzatura;
centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza dei genitori;
utenza telefonica;
acquisto di mezzo di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relativi bollo e
4 assicurazione;
custodia del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne;
O) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di;
Per_1
P) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2023, , premesso che dalla relazione Parte_1
affettiva con il convenuto in data 24.03.2013 è nato a [...] il minore Controparte_1
riconosciuto da entrambi i genitori;
di avere la retribuzione di euro 1.038 al mese Persona_1
Cont quale dipendente della dal 2010, mentre il convenuto è dipendente dell'Ufficio Pt_2
Armamento e Spedizioni della Capitaneria di Porto;
ciò premesso, ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio, il suo collocamento paritario presso ciascun genitore, il mantenimento diretto del minore e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda.
Le parti, personalmente comparse davante al giudice delegato, hanno confermato di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni in epigrafe trascritte.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
5 La disciplina dell'affidamento concordata dai genitori deve essere recepita dal Collegio, in quanto conforme all'interesse del minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. provvede in conformità agli accordi fra le parti trascritti in epigrafe.
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, in data 18/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
6