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Sentenza 15 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2024, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 11722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Christian Colombo giudice
Andrea Giovanni Melani giudice nel giudizio promosso da
, nato nell'Edo State in Nigeria il 10.12.1997, C.F. con l'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Benedetta Pala ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In data 2.10.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo il 22.8.2024 e notificato in pari data di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica;
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“Nel corso del 2020, riusciva a trovare un lavoro come rider presso la . In quel periodo concludeva un corso di elettricista Controparte_2
della durata di un mese. Nel corso del mese di luglio del 2021 il ricorrente iniziava a lavorare presso la Adecco Italia come magazziniere. Detta occupazione si concludeva nel mese di dicembre 2021 con un reddito accumulato di euro 3.690,15. Poi nel mese di gennaio veniva trasferito e assunto con un contratto a tempo indeterminato presso la con mansione CP_3
di magazziniere e con un reddito annuo per il 2022 di euro 16.886,59. Adesso il predetto
1 di 3 continua a prestare la sua attività lavorativa con uno stipendio mensile di circa euro 1.500 ampiamente sufficiente al suo mantenimento.”) (documenti da 5 a 8).
È stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento e fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 10.12.2024 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 5.12.2024 il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento della domanda;
− ha prodotto buste paga da gennaio a ottobre 2024.
L'amministrazione resistente non ha depositato note scritte.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; SA v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo
2 di 3 straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
Dall'anno 2020 il ricorrente percepisce redditi da lavoro dipendente in forza di contratti reiterati nel corso del tempo. La continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese.
Si comunichi.
Brescia, 10.12.2024
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Christian Colombo giudice
Andrea Giovanni Melani giudice nel giudizio promosso da
, nato nell'Edo State in Nigeria il 10.12.1997, C.F. con l'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Benedetta Pala ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In data 2.10.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo il 22.8.2024 e notificato in pari data di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica;
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“Nel corso del 2020, riusciva a trovare un lavoro come rider presso la . In quel periodo concludeva un corso di elettricista Controparte_2
della durata di un mese. Nel corso del mese di luglio del 2021 il ricorrente iniziava a lavorare presso la Adecco Italia come magazziniere. Detta occupazione si concludeva nel mese di dicembre 2021 con un reddito accumulato di euro 3.690,15. Poi nel mese di gennaio veniva trasferito e assunto con un contratto a tempo indeterminato presso la con mansione CP_3
di magazziniere e con un reddito annuo per il 2022 di euro 16.886,59. Adesso il predetto
1 di 3 continua a prestare la sua attività lavorativa con uno stipendio mensile di circa euro 1.500 ampiamente sufficiente al suo mantenimento.”) (documenti da 5 a 8).
È stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento e fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 10.12.2024 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 5.12.2024 il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento della domanda;
− ha prodotto buste paga da gennaio a ottobre 2024.
L'amministrazione resistente non ha depositato note scritte.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; SA v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo
2 di 3 straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
Dall'anno 2020 il ricorrente percepisce redditi da lavoro dipendente in forza di contratti reiterati nel corso del tempo. La continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese.
Si comunichi.
Brescia, 10.12.2024
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
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