Articolo 10 della Legge 23 giugno 1927, n. 1630
Articolo 9
Versione
8 ottobre 1927
Art. 10.

Agli effetti del precedente art. 8, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei capi II e III del testo unico delle leggi sulle servitu' militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401 , modificate nel senso:

a) che i compiti affidati dalle disposizioni stesse al Ministero della guerra e ai dipendenti ufficiali ed impiegati, sono invece attribuiti al Ministero dell'aeronautica ed ai dipendenti ufficiali ed impiegati;

b) che, per la risoluzione dei contratti di locazione, per l'abbreviazione dei termini prescritti e per la indennita' di espropriazione, sono da applicarsi gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi - Rocco - Giuriati.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 8 ottobre 1927