Parere definitivo 9 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01255/2026REG.PROV.COLL.
N. 01004/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2024, proposto da PI LI e UI OL, rappresentati e difesi dall’Avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Luisa Errichiello e UI Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03475/2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. NC IC;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione, depositata dal Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 18 febbraio 2020 PI LI e UI OL hanno impugnato le ordinanze n. 17126 del 6 aprile 2019 e n. 35 del 27 novembre 2019, con cui il Comune di Casalnuovo ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato abusivo realizzato alla via F.S. Nitti (fg. 4, p.lla 823, sub 5-6-7-8) e intimato lo sgombero di tale fabbricato, ancora abusivamente occupato, oltre al pagamento di una indennità mensile di occupazione.
2. Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso, notificato solo in data 18 febbraio 2020, avverso il provvedimento n. 17126 del 2019, recapitato in data 6 aprile 2019 “a PI LI presso la sua residenza in data 18 aprile 2019 a mani di IS NA (“mamma”, secondo quanto indicato nella relata…)”, precisando che UI OL, che non è incluso tra i destinatari, non è legittimato all’impugnazione. Dal rigetto del ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale è derivato anche quello avverso l’ordinanza di sgombero, essendo stati dedotti solo vizi di invalidità derivata.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello PI LI e UI OL, deducendo: 1) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardivo il ricorso, stante l’inapplicabilità dell’art. 2727 c.c. e la possibilità di estendere la presunzione di piena conoscenza del provvedimento da parte del destinatario della notifica solo in presenza di un rapporto di coniugio, che non sussiste tra PI LI e NA IS; 2) l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso ogni motivazione in ordine all’eccezione di nullità degli atti impugnati per impossibilità dell’oggetto, non potendo procedersi alla demolizione di opere assoggettate a sequestro; 3) l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso ogni valutazione in ordine alle censure formulate nel ricorso introduttivo relativamente al provvedimento di acquisizione, non corrispondente al modello legale e privo di motivazione; 4) l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso ogni motivazione in ordine alla invalidità derivata dei provvedimenti con cui è stato intimato lo sgombero e il pagamento dell’indennità di occupazione.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
6. All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato, risultando del tutto corrette le statuizioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale - da parte di PI LI per tardività e da parte di UI OL per carenza di legittimazione.
7.1. Invero, la statuizione di inammissibilità del ricorso di UI OL per carenza di legittimazione neppure è stata impugnata, per cui risulta passata in giudicato, ferma la sua legittimazione ed il suo interesse al presente appello in relazione alle censure formulate in ordine al provvedimento di sgombero.
7.2. Per quanto concerne, invece, la irricevibilità del ricorso da parte di PI LI, il primo motivo è infondato.
In proposito occorre ricordare che condizione necessaria e sufficiente affinché un provvedimento ad effetti limitativi della sfera giuridica del destinatario produca effetti è che esso entri nella sfera di conoscenza del destinatario, irrilevanti essendo le forme con le quali tale effetto si è prodotto, in quanto vige nella materia delle comunicazioni o notificazioni del provvedimento amministrativo, il principio della libertà delle forme (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5725, secondo cui, in applicazione del principio della libertà della forma, la pubblica amministrazione non è sottoposta a un obbligo generale di comunicare i propri atti ai destinatari nelle forme proprie della notificazione degli atti giudiziari essendo tenuta a farlo solo nei casi in cui vi sia un'espressa previsione legislativa in tal senso, segnatamente nei casi di determinate tipologie di provvedimenti definitivi).
Nel caso di specie, in base alla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente, l’atto è stato consegnato alla madre della destinataria (ricorrente ed appellante) presso il suo indirizzo di residenza. L’appellante non ha contestato né di essere residente a [...] (luogo ove è avvenuta la notificazione), né di essere la figlia della persona a cui l’atto è stato consegnato, limitandosi a sostenere che la presunzione di consegna dell’atto al destinatario, da parte di colui che lo riceve, operi solo relativamente ai coniugi. Tale tesi è destituita di fondamento, posto che una presunzione, quantomeno semplice, sicuramente opera in tutti i casi individuati nel c.p.c., che contiene la disciplina più completa e garantista delle notificazioni, e, quindi, nel caso di specie, in cui la notificazione del provvedimento è avvenuta presso l’indirizzo di residenza della ricorrente/appellante e l’atto è stato consegnato ad una persona di famiglia, secondo il modello di cui all’art. 139 c.p.c. Né l’appellante ha indicato alcuna circostanza idonea a smentire tale presunzione di conoscenza, ricavabile direttamente dal sistema normativo, ed a dimostrare la mancata consegna dell’atto da parte della madre.
Il rigetto della prima censura (e la conseguente irricevibilità del ricorso avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale) ha comportato l’assorbimento di tutti gli altri motivi, su cui, pertanto, il primo giudice correttamente non si è pronunciato, sicché le ulteriori censure di appello sono parimenti infondate.
8. In conclusione, l’appello è infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla refusione, in favore dell’appellato costituito, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
NC IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC IC | FA IE |
IL SEGRETARIO