Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1255
CS
Parere definitivo 9 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso avverso ordinanza di acquisizione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la tardività del ricorso, confermando la validità della notifica effettuata presso la residenza dell'appellante e consegnata a persona di famiglia, in applicazione del principio della libertà delle forme e del modello di cui all'art. 139 c.p.c.

  • Rigettato
    Nullità degli atti per impossibilità dell'oggetto

    La censura è stata assorbita dal rigetto del motivo principale relativo alla tardività del ricorso avverso il provvedimento di acquisizione.

  • Rigettato
    Invalidità del provvedimento di acquisizione

    La censura è stata assorbita dal rigetto del motivo principale relativo alla tardività del ricorso avverso il provvedimento di acquisizione.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dei provvedimenti di sgombero

    La censura è stata assorbita dal rigetto del motivo principale relativo alla tardività del ricorso avverso il provvedimento di acquisizione.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione ad agire

    La statuizione di inammissibilità del ricorso di UI OL per carenza di legittimazione non è stata impugnata, per cui risulta passata in giudicato.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha pronunciato la presente sentenza in seguito all'appello proposto da Giuseppina Porricelli e Luigi Viola avverso la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso originario. Le parti ricorrenti avevano impugnato le ordinanze del Comune di Casalnuovo di Napoli relative all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo e all'intimazione di sgombero, oltre al pagamento di un'indennità di occupazione. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso di Giuseppina Porricelli per tardività della notifica dell'ordinanza di acquisizione, avvenuta presso la sua residenza a mani della madre, e aveva ritenuto Luigi Viola privo di legittimazione ad impugnare tale provvedimento. Di conseguenza, anche il ricorso avverso l'ordinanza di sgombero era stato rigettato, essendo dedotti solo vizi di invalidità derivata. Gli appellanti hanno sollevato quattro motivi di ricorso: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardivo il ricorso, contestando l'estensione della presunzione di conoscenza a soggetti non coniugi; 2) l'illegittimità della sentenza per omessa motivazione sull'eccezione di nullità degli atti per impossibilità dell'oggetto, dato il sequestro delle opere; 3) l'illegittimità per omessa valutazione delle censure sul provvedimento di acquisizione, ritenuto non conforme al modello legale e privo di motivazione; 4) l'illegittimità per omessa motivazione sull'invalidità derivata dei provvedimenti di sgombero e indennità di occupazione.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo fondate le statuizioni del TAR. In particolare, ha confermato l'inammissibilità del ricorso di Luigi Viola per carenza di legittimazione, non impugnata e quindi passata in giudicato, pur riconoscendogli la legittimazione in relazione al provvedimento di sgombero. Quanto alla tardività del ricorso di Giuseppina Porricelli, il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, ribadendo il principio della libertà delle forme nella comunicazione degli atti amministrativi e la validità della notifica avvenuta presso la residenza dell'appellante a mani di un familiare, in applicazione analogica dell'art. 139 c.p.c., senza che l'appellante avesse fornito prova idonea a smentire la presunzione di conoscenza. Il rigetto del primo motivo ha comportato l'assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso originario, e di conseguenza, le ulteriori censure di appello sono state dichiarate infondate. Le spese del giudizio sono state poste a carico degli appellanti, liquidate in complessivi euro 4000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1255
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1255
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo