TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa SA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15397 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024,
vertente tra
Parte_1
Avv. Rosaria Petrolà
contro
Controparte_1
Avv. Giuseppe Meglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto con cui le aveva intimato, in Controparte_1
esecuzione dell'ordinanza n. 2899/2024 resa dal Tribunale di Palermo in data 28.02.2024
(nel procedimento n. R.G. 14547/2023), il pagamento di € 3.336,32 (€ 3.054,06 oltre le spese del precetto).
L'attrice a sostegno della propria opposizione ha in particolare dedotto: - che, con l'ordinanza n. 11743/2023 emessa in esito a procedimento possessorio, il era stato condannato alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore della odierna opponente liquidate nell'importo di € 3.053,38;
- che con l'ordinanza n. 2899/2024 emessa in esito a reclamo, il Tribunale aveva riformato l'ordinanza emessa nella prima fase interdittale ed aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti con riguardo ad entrambe le fasi;
- che sulla base dell'ordinanza n. 2899/2024 il in data 27.11.2024 le CP_1
aveva notificato atto di precetto per la restituzione dell'importo dallo stesso pagato in ottemperanza dell'ordinanza riformata.
Alla luce delle predette allegazioni l'opponente ha eccepito che il non avrebbe CP_1
diritto a procedere all'esecuzione in quanto non sarebbe munito di idoneo titolo esecutivo.
Essa subordinatamente ha eccepito in compensazione l'asserito credito di € 3.378,87 per spese sostenute per il figlio della coppia alla cui contribuzione il si sarebbe CP_1
indebitamente sottratto.
Si è costituito in giudizio contestando variamente la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di € 2.457,02 pari alla metà delle spese straordinarie per il figlio, di cui il i sarebbe fatto esclusivamente carico. CP_1
Senza alcuna attività istruttoria, assegnati alle parti termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 20 novembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa
è stata trattenuta in decisione.
* * *
Giova preliminarmente rammentare che l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., diretta a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e,
dunque, coinvolgente l'an dell'esecuzione, è volta all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante di promuovere l'esecuzione forzata e con essa, pertanto,
l'opponente ben potrebbe dedurre l'ingiustizia dell'esecuzione perché azionata in assenza di titolo od in contrasto con esso.
Nel caso di specie, l'opposizione è fondata. Invero, l'ordinanza n. 2899/2024 non costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c.
Tale provvedimento ha riformato l'ordinanza della prima fase interdittale disponendo la compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi, laddove invece l'ordinanza riformata (ordinanza n. 11743/2023) aveva condannato il alla refusione delle CP_1
spese di lite in favore dell'odierna opponente liquidate in € 3.053,38, somma che l'odierno opposto aveva prontamente provveduto a pagare.
Tuttavia, occorre osservare che, se per un verso – come chiarito in modo molto esauriente dalle pronunce della Corte di Cassazione invocate dall'odierno convenuto – dalla riforma della pronuncia di condanna alle spese di lite discende senz'altro un obbligo restitutorio da parte di chi ha ricevuto il relativo pagamento in esecuzione del provvedimento poi riformato, per altro verso diversa questione è quella dell'efficacia esecutiva o meno di tale pronuncia di riforma.
Nel caso di specie, in mancanza di una pronuncia di condanna alla restituzione – che verosimilmente non ha neanche formato oggetto di domanda nell'ambito del giudizio possessorio in questione – il capo dell'ordinanza con cui è stata semplicemente disposta la compensazione delle spese di lite non costituisce di per sé titolo esecutivo per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della pronuncia riformata.
Costituisce invero pacifico insegnamento che “in caso di riforma di sentenza contenente
condanna al pagamento di somme di denaro, la sentenza di riforma non costituisce di per sé titolo
esecutivo per la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a
tal fine un'apposita domanda, che può essere proposta nel giudizio di appello o in altro giudizio
autonomo, e che non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti, dal quale differisce per natura
e funzione, dal momento che il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della
sentenza che fa venire meno, con efficacia "ex tunc", l'obbligazione di pagamento e impone la
restituzione della situazione patrimoniale anteriore” (cfr. Cassazione civile sez. III 19 febbraio
2007 n. 3758; Cassazione civile sez. III 03 ottobre 2005 n. 19299, Cassazione civile sez. lav.
05 agosto 2005 n. 16559). Certamente dall'ordinanza n. 2899/2024 – ed in particolare dal capo della decisione con cui
è stata disposta la compensazione delle spese di lite – scaturisce il diritto dell'odierno opposto ad avere restituito l'importo a suo tempo corrisposto a tale titolo in favore dell'odierna attrice, sulla quale dunque incombe il relativo obbligo.
Tuttavia, l'ordinanza n. 2899/2024, nella parte in cui si limita a compensare le spese di lite,
non possiede efficacia esecutiva e pertanto, per azionare il proprio diritto restitutorio l'odierno convenuto dovrà munirsi di valido titolo esecutivo, quale ad esempio un decreto ingiuntivo.
L'integrale accoglimento dell'opposizione esime il giudice dall'esame tanto dell'eccezione di compensazione formulata dall'attrice in via riconvenzionale subordinata per l'eventualità di rigetto dell'opposizione, quanto dalla reconventio reconventionis proposta dal convenuto.
Quest'ultima risulta inoltre inammissibile nella presente sede non presentando alcun collegamento con la domanda principale.
Giova invero rammentare che se per un verso è vero che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, per altro verso occorre tuttavia che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost. (Cass.
n. 27564/2011; Cass. ord. n. 5484/2024; Cass. ord. n. 533/2020).
Nel caso di specie, in cui la domanda principale riguarda il diritto restitutorio relativo a spese di lite corrisposte in base a provvedimento giudiziale poi riformato, non è
ravvisabile alcun collegamento obiettivo con la pretesa creditoria avanzata in via riconvenzionale dall'odierno opposto relativamente ai reciproci obblighi degli ex coniugi di contribuire alle spese straordinarie di mantenimento del figlio della coppia.
È evidente che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i due ex coniugi appare totalmente estranea rispetto alla questione sottesa all'odierna opposizione e relativa al pagamento delle spese di lite cui l'odierno convenuto era stato condannato con efficacia immediatamente esecutiva in esito ad un giudizio possessorio.
L'opposizione deve quindi essere accolta e la domanda riconvenzionale dell'opposto dichiarata inammissibile.
Le spese - da liquidare ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022, parametri medi valevoli per cause di valore compreso entro € 5.200,00 - seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- in accoglimento dell'opposizione accerta che non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.552,00, oltre spese generali al 15%, Iva e
[...]
Cpa.
Così deciso a Palermo, 19 dicembre 2025
Il Giudice
SA ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa SA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15397 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024,
vertente tra
Parte_1
Avv. Rosaria Petrolà
contro
Controparte_1
Avv. Giuseppe Meglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto con cui le aveva intimato, in Controparte_1
esecuzione dell'ordinanza n. 2899/2024 resa dal Tribunale di Palermo in data 28.02.2024
(nel procedimento n. R.G. 14547/2023), il pagamento di € 3.336,32 (€ 3.054,06 oltre le spese del precetto).
L'attrice a sostegno della propria opposizione ha in particolare dedotto: - che, con l'ordinanza n. 11743/2023 emessa in esito a procedimento possessorio, il era stato condannato alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore della odierna opponente liquidate nell'importo di € 3.053,38;
- che con l'ordinanza n. 2899/2024 emessa in esito a reclamo, il Tribunale aveva riformato l'ordinanza emessa nella prima fase interdittale ed aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti con riguardo ad entrambe le fasi;
- che sulla base dell'ordinanza n. 2899/2024 il in data 27.11.2024 le CP_1
aveva notificato atto di precetto per la restituzione dell'importo dallo stesso pagato in ottemperanza dell'ordinanza riformata.
Alla luce delle predette allegazioni l'opponente ha eccepito che il non avrebbe CP_1
diritto a procedere all'esecuzione in quanto non sarebbe munito di idoneo titolo esecutivo.
Essa subordinatamente ha eccepito in compensazione l'asserito credito di € 3.378,87 per spese sostenute per il figlio della coppia alla cui contribuzione il si sarebbe CP_1
indebitamente sottratto.
Si è costituito in giudizio contestando variamente la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di € 2.457,02 pari alla metà delle spese straordinarie per il figlio, di cui il i sarebbe fatto esclusivamente carico. CP_1
Senza alcuna attività istruttoria, assegnati alle parti termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 20 novembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa
è stata trattenuta in decisione.
* * *
Giova preliminarmente rammentare che l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., diretta a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e,
dunque, coinvolgente l'an dell'esecuzione, è volta all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante di promuovere l'esecuzione forzata e con essa, pertanto,
l'opponente ben potrebbe dedurre l'ingiustizia dell'esecuzione perché azionata in assenza di titolo od in contrasto con esso.
Nel caso di specie, l'opposizione è fondata. Invero, l'ordinanza n. 2899/2024 non costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c.
Tale provvedimento ha riformato l'ordinanza della prima fase interdittale disponendo la compensazione delle spese di lite per entrambe le fasi, laddove invece l'ordinanza riformata (ordinanza n. 11743/2023) aveva condannato il alla refusione delle CP_1
spese di lite in favore dell'odierna opponente liquidate in € 3.053,38, somma che l'odierno opposto aveva prontamente provveduto a pagare.
Tuttavia, occorre osservare che, se per un verso – come chiarito in modo molto esauriente dalle pronunce della Corte di Cassazione invocate dall'odierno convenuto – dalla riforma della pronuncia di condanna alle spese di lite discende senz'altro un obbligo restitutorio da parte di chi ha ricevuto il relativo pagamento in esecuzione del provvedimento poi riformato, per altro verso diversa questione è quella dell'efficacia esecutiva o meno di tale pronuncia di riforma.
Nel caso di specie, in mancanza di una pronuncia di condanna alla restituzione – che verosimilmente non ha neanche formato oggetto di domanda nell'ambito del giudizio possessorio in questione – il capo dell'ordinanza con cui è stata semplicemente disposta la compensazione delle spese di lite non costituisce di per sé titolo esecutivo per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della pronuncia riformata.
Costituisce invero pacifico insegnamento che “in caso di riforma di sentenza contenente
condanna al pagamento di somme di denaro, la sentenza di riforma non costituisce di per sé titolo
esecutivo per la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a
tal fine un'apposita domanda, che può essere proposta nel giudizio di appello o in altro giudizio
autonomo, e che non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti, dal quale differisce per natura
e funzione, dal momento che il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della
sentenza che fa venire meno, con efficacia "ex tunc", l'obbligazione di pagamento e impone la
restituzione della situazione patrimoniale anteriore” (cfr. Cassazione civile sez. III 19 febbraio
2007 n. 3758; Cassazione civile sez. III 03 ottobre 2005 n. 19299, Cassazione civile sez. lav.
05 agosto 2005 n. 16559). Certamente dall'ordinanza n. 2899/2024 – ed in particolare dal capo della decisione con cui
è stata disposta la compensazione delle spese di lite – scaturisce il diritto dell'odierno opposto ad avere restituito l'importo a suo tempo corrisposto a tale titolo in favore dell'odierna attrice, sulla quale dunque incombe il relativo obbligo.
Tuttavia, l'ordinanza n. 2899/2024, nella parte in cui si limita a compensare le spese di lite,
non possiede efficacia esecutiva e pertanto, per azionare il proprio diritto restitutorio l'odierno convenuto dovrà munirsi di valido titolo esecutivo, quale ad esempio un decreto ingiuntivo.
L'integrale accoglimento dell'opposizione esime il giudice dall'esame tanto dell'eccezione di compensazione formulata dall'attrice in via riconvenzionale subordinata per l'eventualità di rigetto dell'opposizione, quanto dalla reconventio reconventionis proposta dal convenuto.
Quest'ultima risulta inoltre inammissibile nella presente sede non presentando alcun collegamento con la domanda principale.
Giova invero rammentare che se per un verso è vero che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, per altro verso occorre tuttavia che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost. (Cass.
n. 27564/2011; Cass. ord. n. 5484/2024; Cass. ord. n. 533/2020).
Nel caso di specie, in cui la domanda principale riguarda il diritto restitutorio relativo a spese di lite corrisposte in base a provvedimento giudiziale poi riformato, non è
ravvisabile alcun collegamento obiettivo con la pretesa creditoria avanzata in via riconvenzionale dall'odierno opposto relativamente ai reciproci obblighi degli ex coniugi di contribuire alle spese straordinarie di mantenimento del figlio della coppia.
È evidente che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i due ex coniugi appare totalmente estranea rispetto alla questione sottesa all'odierna opposizione e relativa al pagamento delle spese di lite cui l'odierno convenuto era stato condannato con efficacia immediatamente esecutiva in esito ad un giudizio possessorio.
L'opposizione deve quindi essere accolta e la domanda riconvenzionale dell'opposto dichiarata inammissibile.
Le spese - da liquidare ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022, parametri medi valevoli per cause di valore compreso entro € 5.200,00 - seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- in accoglimento dell'opposizione accerta che non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.552,00, oltre spese generali al 15%, Iva e
[...]
Cpa.
Così deciso a Palermo, 19 dicembre 2025
Il Giudice
SA ON