Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/07/2025, n. 6318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6318 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06318/2025REG.PROV.COLL.
N. 06769/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola D'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Scafati, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito per le parti l’avvocato Nicola D'Ippolito.
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli originari ricorrenti, premesso di essere comproprietari di un immobile sito in Scafati, esponevano che con ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 4 settembre 2015, l’amministrazione civica contestava loro la realizzazione di presunte opere abusive e, successivamente, notificava il provvedimento (prot. n. -OMISSIS- del 21 giugno 2016) avente ad oggetto l’ingiunzione di una sanzione pecuniaria, pari ad € 15.000,00, disposta in attuazione della delibera della Giunta Comunale del -OMISSIS-, per l’inottemperanza alle ordinanze di demolizione di opere abusive.
I ricorrenti impugnavano il provvedimento evidenziando di non aver commesso il presunto abuso di cui all’ordinanza di demolizione in quanto, all’epoca della contestazione operata dalla P.A., la proprietà era già divisa materialmente tra i ricorrenti medesimi e la sig.ra -OMISSIS- e, per l’effetto, la sanzione avrebbe dovuto esser irrogata esclusivamente nei confronti di quest’ultima, unica autrice dell’abuso.
Il Tar Campania- LE con la sentenza appellata respingeva il ricorso.
Appellata la sentenza resiste il Comune di Scafati.
All’udienza del 27 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in giudizio ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
L’amministrazione civica eccepisce, infatti, erroneamente che la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- sarebbe stata depositata per la prima volta il 14 aprile 2025 in violazione del divieto normativo, mentre la sentenza è stata depositata agli atti già del primo grado di giudizio.
2. Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4- bis del d.P.R. 380/2001 travisamento dei fatti, vizio di motivazione, illogicità, irragionevolezza ed omessa pronuncia.
Evidenziano che come principale motivo di impugnazione del provvedimento del Comune di Scafati, avevano contestato la violazione dell’art. 31 comma 4- bis del DPR 380/01 in quanto gli stessi non erano gli autori materiali dell’abuso contestato nell’ordinanza di demolizione come accertato dalla sentenza penale del Tribunale di -OMISSIS- n° -OMISSIS- depositata in atti; la sanzione pecuniaria, pertanto, avrebbe dovuto essere indirizzata esclusivamente nei confronti dell’autore materiale dell’abuso, ossia la sig.ra -OMISSIS-.
2.Con il secondo motivo di appello gli appellanti deducono error in iudicando - violazione del giudicato esterno relativamente alla sentenza (n. -OMISSIS-) del Tribunale di -OMISSIS-. Violazione artt. 24 e 111 Cost. e l. n. 15/2005, che ha introdotto l'art. 21- septies , comma 1, alla l. n. 241/1990.
Deducono che il Giudice, in presenza di un giudicato penale maturato sui fatti non poteva procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ricostruzione degli eventi.
Le censure non sono fondate.
Il Tar Campania ha affermato “ la legittimità dell'ordinanza demolitoria di un abuso edilizio che risulti notificata ad uno solo dei comproprietari dell'opera. Infatti, ai fini della legittimità dell' iter procedimentale posto in essere dall'amministrazione comunale per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva, è sufficiente la notifica dell'ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, ad uno solo dei comproprietari e in ogni caso al responsabile dell'illecito, dovendo questo adoperarsi, in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, per eliminare l'illecito, onde sottrarsi, salvo comprovare l'indisponibilità effettiva del bene, al pregiudizio della perdita della propria quota ideale di comproprietà. Il comproprietario pretermesso, quindi, può comunque autonomamente impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione ",
Vero è che il Tar non ha esaminato la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- che ha accertato la responsabilità nella commissione dell’illecito della Signora -OMISSIS-, come si evince peraltro dalla ordinanza di demolizione in cui l’autore della violazione viene individuato in quest’ultima.
Tuttavia, nel sistema delineato dalla giurisprudenza amministrativa l’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito avente natura permanente, che si protrae fino alla cessazione della situazione di illiceità, in quanto lo scadere del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione non determina il venir meno dell’obbligo di rimuovere le opere abusive (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 2019, n. 5242; Sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11397; Sez. VI, 25 luglio 2022, n. 6519; cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19 luglio 2022, n. 22646).
L’art. 31, comma 4- bis , introdotto dalla legge n. 164 del 2014, dispone che: “ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria ”.
Esso ha dunque previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione: alla tradizionale previsione dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della ‘area ulteriore’, la riforma del 2014 ha aggiunto la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta col medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo.
La ratio di tale ulteriore previsione si basa anch’essa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione.
Poiché il responsabile dell’illecito ha cagionato un vulnus al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo – oltre che con la perdita della proprietà - anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all’ordinanza di demolizione.
In considerazione della scarsità delle risorse economiche di cui sono ordinariamente dotati i Comuni e della complessità delle procedure in base alle quali le Amministrazioni possono disporre la demolizione in danno e porre le spese a carico del responsabile, il legislatore ha inteso in questo modo stimolare il proprietario che non sia anche responsabile ad eliminare le conseguenze dell’illecito edilizio, con la previsione di una sanzione pecuniaria.
Al riguardo l’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2017 ha già chiarito che l’ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve comunque essere emanato senza alcuna rilevanza del decorso del tempo, proprio perché la presenza del manufatto abusivo comporta una lesione permanente ai valori tutelati dalla Costituzione e l’eventuale connivenza o la mancata conoscenza della loro esistenza da parte degli organi comunali non incide sul dovere di disporne la demolizione.
Inoltre, la medesima sentenza dell’Adunanza Plenaria ha rimarcato come la sanzione amministrativa consistente nell’ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinda dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, dovendo esso essere emanato anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato.
La formulazione della disposizione non lascia adito a dubbi quanto al fatto che la sanzione pecuniaria è irrogata in ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione: l’accertamento deve necessariamente precedere l’irrogazione della sanzione.
La condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione comporta, quindi, per il proprietario una duplice sanzione: a) la perdita della proprietà del bene; b) una sanzione pecuniaria variabile da 2.000 a 20.000 euro.
Sulla base dei principi nazionali e tenuto anche conto dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi (8 giugno 1976), infatti, la sanzione pecuniaria in questione ha la finalità di prevenzione generale e speciale, mirando a dissuadere dalla commissione degli illeciti edilizi e a salvaguardare il territorio nazionale: il comma 4- bis sanziona chi non si è adoperato per porre rimedio alle conseguenze derivanti dagli abusi realizzati direttamente o a causa della mancata vigilanza sui propri beni (in tal senso Adunanza Plenaria 16/2023).
Ovviamente il comproprietario potrà rivalersi nei confronti dell’autore materiale dell’illecito.
L’appello deve essere, pertanto respinto.
In considerazione delle ragioni della decisione e delle oscillazioni della giurisprudenza in materia, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO