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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/09/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 835/2024 promossa da:
C.F. ) ammesso al patrocinio a spese Parte_1 C.F._1 dello Stato con delibera dell'Ordine Forense di Rimini datata 13/12/2023 ; rappresentato e difeso dall'Avv. Arianna Dell'Amore del Foro di LÌ ( ) e presso la medesima Email_1 domiciliato in Cesena (FC) Via Uberti n. 99
RICORRENTE contro
(CF/P.IVA: ) con sede in via Casalecchio CP_1 P.IVA_1 3/3B, 47924 Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Ghinelli ( e Gianni Ghinelli Email_2 ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_3 loro studio legale sito a Rimini in Via Vittime civili di guerra n. 8
RESISTENTE
E
(C.F. ) in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore con sede legale in LI Veneto (TV) in via Marocchesa n. 14 ; rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Colella ( ed elettivamente domiciliata press il Email_4 suo studio sito a Rimini (RN) in via Flaminia n. 163/E CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
-Accertare e dichiarare la responsabilità civile dell'impresa CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Rimini
[...] (RN), Via Casalecchio n. 3/3B, nella determinazione dell'infortunio sul lavoro di cui in premessa subito dal lavoratore dipendente in data Parte_1 03/09/2018;
-Dichiarare tenuta e condannare l'impresa in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire a favore dell'esponente tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio de quo che Parte_1 si quantificano in € 118.898,19= pari alla differenza tra il computo dei danni, patrimoniali e non, secondo i criteri civilistici e gli importi versati dall' o CP_3 comunque nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda fase istruttoria, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data dell'evento al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre oneri di legge.
Per la parte resistente :
B) NEL MERITO, NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE SIG. Pt_1
1. Accogliere le eccezioni e difese proposte da e quindi Controparte_4 RIGETTARE TUTTE LE DOMANDE ATTOREE in quanto prescritte, infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti;
2. IN PARTICOLARE ED IN VIA PRELIMINARE accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata da in quanto il doc. 18 del ricorrente non prova CP_1 che la comunicazione del precedente legale del sig. sia stata recapitata Pt_1 alla casella di posta elettronica certificata di Pertanto, CP_1 CP_1 chiede che la domanda sia rigettata perché, anzitutto, prescritta.
3. IN PARTICOLARE accogliere le eccezioni e difese proposte da CP_5 e quindi RIGETTARE TUTTE LE DOMANDE ATTOREE perché non
[...] sussiste l'an debeatur, non essendo mai avvenuto il sinistro sul lavoro descritto nel ricorso introduttivo;
IN SUBORDINE, COMUNQUE RIGETTARE LE DOMANDE ATTOREE non essendo mai avvenuto alcun cedimento del puntello, come asserito dal ricorrente quindi, in quest'ultimo caso, la domanda deve essere rigettata anche per carenza di una condotta colposa di CP_1
[...]
4. IN SUBORDINE accogliere le eccezioni e difese proposte da Controparte_5 e quindi RIGETTARE TUTTE LE DOMANDE ATTOREE ANCHE PERCHÈ nel caso di specie non è risarcibile il cd. “danno differenziale” e/o poiché ogni danno è già stato risarcito dall' come da documentazione prodotta dallo CP_3 stesso ricorrente.
5. IN SUBORDINE accogliere le eccezioni e difese proposte da Controparte_5 e quindi RIGETTARE TUTTE LE DOMANDE ATTOREE ANCHE PERCHÈ non vi è prova del nesso causale tra il presunto sinistro ed l'asserito danno e/o per insussistenza del quantum debeatur in considerazione delle evidenti contraddizioni e carenze della documentazione prodotta dal ricorrente ed, in particolare, della perizia medico-legale di parte che si contesta integralmente.
C) IN ULTERIORE SUBORDINE, NEL MERITO E NEI COFRONTI DEL TERZO CHIAMATO Controparte_2
1. Ribadita l'istanza ad essere autorizzati a chiamare in causa il terzo garante, con modifica dell'udienza di discussione, NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO con sede in LI Veneto (TV), Controparte_2 Via Marocchesa, 14, CAP 31021, pec: , Email_5 CF: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si P.IVA_2 chiede al Giudice di ACCERTARE l'obbligo gravante su a Controparte_2 garantire, manlevare e tenere indenne in forza della polizza n. Controparte_1 330732412 e/o comunque di contratto assicurativo:
2. E PER L'EFFETTO del sopra richiesto accertamento, CONDANNARE IL TERZO CHIAMATO a garantire, manlevare e Controparte_2 tenere indenne in caso di sua condanna al pagamento di qualsiasi Controparte_1 somma nei confronti del ricorrente in conseguenza della domanda proposta dal sig. Pt_1
Per la terza chiamata in causa :
- Nel merito, in via principale: respingere le domande così come avanzate dal Ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, mandando per l'effetto assolta la resistente (e conseguentemente Controparte_2
da ogni pretesa, con vittoria di spese come per legge. Ad effetti equivalenti,
[...] dichiarare che l'infortunio oggetto di causa è coperto da esonero ai sensi dell'art. 10, comma 1, T.U. (d.p.r. 1124/65) oppure che si è verificato per fatto e/o CP_3 colpa esclusiva del danneggiato;
rigettare, pertanto, le domande proposte nei confronti di e, conseguentemente, quella di manleva proposta nei CP_1 confronti di . Con vittoria di spese di lite come per legge. Controparte_2
- In via subordinata, ma salvo gravame: per l'avversata ipotesi di ritenuta responsabilità della società resistente, rigettare comunque la domanda del signor nei termini proposti;
diversamente, accertare e dichiarare l'effettivo Pt_1 ammontare del risarcimento spettante al ricorrente, comunque in misura inferiore al domandato, nei limiti di quanto dal medesimo provato e di giustizia;
valutato e defalcato il suo concorso colposo ex art. 1227 c.c. e sempre computate, decurtate e detratte le somme già erogate al signor da parte dell' . Pt_1 CP_3
- Nei rapporti con l'assicurata, accogliere la domanda di garanzia e manleva avanzata da in riferimento agli importi così accertati, ma sempre CP_1 entro i limiti del massimale convenuto, detratta la franchigia assoluta RCO pari ad € 3.000,00 per lavoratore infortunato e per sinistro. Il tutto a spese di lite come per legge, ma compensate tra e la società chiamante per CP_2 effetto della previsione contrattuale di cui alla polizza a tenore della quale la Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali e i tecnici che non siano da essa designati.
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato da – che nel periodo 1\03\2028- Parte_1 16\09\2018 in forza di un contratto a tempo determinato ha espletato in favore di attività lavorativa di natura subordinata con la qualifica e CP_1 mansione di operaio specializzato – finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno differenziale patito in occasione dell'evento infortunistico occorsogli in data in data 03/09/2018 quando in occasione della rimozione del cambio automatico di una Ford Focus “ …si infortunava al polso destro perché all'improvviso il puntello a sostegno del cambio cedette a causa di un malfunzionamento e il nell'evitare la caduta accidentale del cambio, Pt_1 che scendeva in modo veloce e pericoloso, cercò di afferrarlo e trattenerlo con la mano destra procurandosi un trauma contusivo/distorsivo al polso destro, con immediata comparsa di dolore e impotenza funzionale, che gli impedivano di recarsi al lavoro nei giorni seguenti…” riportando una malattia professionale indennizzata dall' , all'esito della espletata istruttoria è risultato CP_3 immeritevole di accoglimento non essendo emerso alcun profilo di colpa a carico della datrice di lavoro .
In particolare la tesi del ricorrente che l'infortunio sia stato causato di un malfunzionamento del puntello di sostegno del cambio non ha trovato dalla compiuta istruttoria alcun positivo riscontro , facendo fede sul punto :
1) le dichiarazioni di chiara natura confessoria rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso lavoratore e mai da quest'ultimo formalmente disconosciute riportate nel certificato in data 8\10\2018 ( doc. n. 10 allegato al ricorso) CP_3 in cui si legge testualmente “ CAUSE E CIRCOSTANZE DICHIARATE DALL'ASSICURATO : riferisce che il 3.09 sfilando il cambio di una macchina nel trattenerlo , perché altrimenti gli cadeva addosso , riportava distorsione mano destra …”. Dichiarazioni confessorie quelle rese dal lavoratore nella immediatezza dei fatti sicuramente più attendibili di quelle postume ed inedite – ma con tutta evidenza strumentali – rese dal lavoratore ben cinque anni dopo l'infortunio in sede di presentazione in data 26\07\2024 del ricorso introduttivo del presente in giudizio
.
Dovendo essere qui richiamata la sentenza della Cass. Sez. L. n. 5141 del 19/10/1985 (Rv. 442461 - 01) che in un caso analogo ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito il quale aveva attribuito valore confessorio alla parte descrittiva della denuncia di infortunio sul lavoro, laddove veniva riferita l'obiettiva sequenza delle circostanze e dei comportamenti che avevano determinato l'infortunio stesso , e questo sulla base della condivisibile considerazione che l'animus confitendi, presupposto dall'art. 2730 cod. civ. come elemento della confessione, postuli la volontà e la consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, il quale sia obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, ma non richieda anche l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza del fatto stesso e del valore probatorio della confessione.
2) le convergenti deposizioni dei testi e di Testimone_1 Testimone_2 seguito riportate per stralcio i quali hanno concordemente escluso che il giorno
03\09\2018 ( né in altre date ) si sia verificato il cedimento del puntello denunciato dal ricorrente :
, che lavora per la resistente da circa 6-7 anni con mansioni Testimone_1 di autista soccorso stradale, sentito sulle circostanze di cui alla memoria difensiva : “ 5. Vero che nel 2018 l'azienda, o comunque lei per conto dell'azienda, non ha mai effettuato interventi di sostituzione dei freni di veicoli Mod. RG 12 in uso all'Arma dei Carabinieri? : Non ho mai fatto interventi di sostituzione dei freni di veicoli Mod. RG 12 in uso all'Arma dei Carabinieri.
6. Vero che nei giorni precedenti al 3 settembre 2018, né in altre date, lei non ha mai soccorso il sig. né per un trauma alla spalla e/o alla mano? : Pt_1 Confermo.
7. Vero che né il 3 settembre 2018, né in altra data, sono mai ceduti i puntelli utilizzati nelle operazioni quotidiane in officina? : Confermo.
8. Vero che la sicurezza dei puntelli viene controllata ogni anno da un'azienda terza adibita alla certificazione, come da documento n. 7, contenente la certificazione dei puntelli, che le si rammostra? : Confermo …” .
, che ha lavorato per la resistente dal 09\2017 al 06\2020 come Testimone_2 capo officina e poi è stato richiamato dal 10\09\2024 con mansioni di operaio , sentito sulle circostanze di cui al ricorso : 6) Se vero che il 02/09/2018 venne assegnato al Sig. un lavoro di ripristino consistente nella sostituzione Pt_1 del Kit Frizione su un Ford Transit di colore bianco : Non ricordo la data . Ricordo il FORD TRANSIT in cui c'è stato un problema per accedere ad alcune parti per lo smontaggio del cambio . Io nell'occasione lavoravo nel ponte a fianco e ho aiutato il 7) Se vero che nel frangente di cui al cap. 6),
Pt_1 nel corso delle operazioni di smontaggio bracci e culla, le parti oggetto di lavorazione erano arrugginite e presentavano grippaggi, il venne aiutato
Pt_1 da due operai tra cui il capofficina Sig. , e vennero utilizzati fiamma Testimone_2 ossidrica e leve : Confermo : questa è la prassi in caso di difficoltà dello smontaggio dovute a grippaggi, è successo così . 8) Se vero che nel frangente di cui al cap. 7) il sig. completò da solo il lavoro ma durante la rimozione
Pt_1 di alcune parti del sottoscocca riportava un trauma alla spalla e mano destra, e venne soccorso dai colleghi presenti : Non mi risulta . Io ho aiutato il ella rimozione delle parti difficoltose allo smontaggio e poi lui ha
Pt_1 continuato da solo senza difficoltà . ADR : Io non ho visto che i è
Pt_1 fatto male alla spalla e alla mano . Si trattava di un lavoro più difficoltoso dal punto di vista fisico ma non si è verificato alcun trauma e on si è
Pt_1 fatto male . ADR: Il lavoro alla fine l'ho fatto io e il andato avanti
Pt_1 con il lavoro già spianato . 9) Se vero che il 03/09/2018 venne assegnato al Sig. un lavoro di rimozione del cambio automatico di una Ford Focus di
Pt_1 colore bianco : Potrebbe essere vero ma non ricordo la Ford Focus di colore bianco. 10) Se vero che nel frangente di cui al cap.9), mentre era intento a separare il cambio dal motore, il utilizzò un puntello a sostegno del
Pt_1 motore e un altro puntello a sostegno del cambio da rimuovere, e si infortunava al polso destro : Non mi risulta . Io non ricordo queste lavorazioni . Io non avrei mai assegnato il lavoro ad uno che il giorno prima si era fatto male : c'erano altri che potevano farlo. 11) Se vero che, in particolare, nel frangente di cui al cap. 10) il puntello a sostegno del cambio cedette e il cercò di afferrare e
Pt_1 trattenere con la mano destra il cambio che stava cadendo : Non è successo e non è mai successo in vita mia che un puntello avesse ceduto : sono attrezzature professionali che vengono controllate da una azienda terza. Non si è mai rotto un puntello nella mia storia lavorativa . ADR: All'epoca ra un operaio
Pt_1 addetto alla officina …” .
sentito sulle circostanze di cui alla memoria difensiva : “ …5. Testimone_2 Vero che nel 2018 l'azienda, o comunque lei per conto dell'azienda, non ha mai effettuato interventi di sostituzione dei freni di veicoli Mod. RG 12 in uso all'Arma dei Carabinieri? : Confermo : è' un mezzo molto particolare e nella officina non sono stati mai effettuati interventi di sostituzione dei freni di veicoli Mod. RG 12 in uso all'Arma dei Carabinieri . In officina ci sarà stato solo 2 volte ma per interventi di manutenzione diversi adi freni .
6. Vero che nei giorni precedenti al 3 settembre 2018, né in altre date, lei non ha mai soccorso il sig.
né per un trauma alla spalla e/o alla mano? : Confermo : io non ho mai Pt_1 soccorso il sig. né per un trauma alla spalla e/o alla mano . Io , che Pt_1 lavoravo al pone a fianco , sarei stato il primo a soccorrerlo .
7. Vero che né il 3 settembre 2018, né in altra data, sono mai ceduti i puntelli utilizzati nelle operazioni quotidiane in officina? : Confermo , non è mai successo .
8. Vero che la sicurezza dei puntelli viene controllata ogni anno da un'azienda terza adibita alla certificazione, come da documento n. 7, contenente la certificazione dei puntelli, che le si rammostra? Confermo la circostanza…” .
Pertanto alla luce di tali emergenze istruttorie si deve registrare come sia carente la prova della inosservanza da parte del datore di lavoro di specifiche norme di prevenzione nonché dell'obbligo di protezione nascente a suo carico dalla disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ. : norma di chiusura del sistema antinfortunistico che , com'è noto , fa obbligo all'imprenditore di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure tassativamente imposte dalle varie leggi speciali sulla prevenzione degli infortuni .
Tale disposizione, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L. n. 2038 del 29\01\2013 Rv. 624863 e sulla stessa linea Cass. Sezione Lavoro n. 25151 del 24\10\2017 Rv. 646257 - 01, n. 24742 in data 8\10\2018 Rv. 650725- 01 , n. 8911 del 29\03\2019 Rv. 653217-01 e n. 14066 del 23\05\2019 Rv. 653969-01) non configura infatti un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va pur sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento.
La circostanza che l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro non è così sufficiente a fondare la domanda di risarcimento del danno differenziale che, tenuto conto dell'esonero da responsabilità civile del datore di lavoro, presuppone necessariamente una condotta colposa (diretta o indiretta) imputabile al datore di lavoro.
Sul punto va evidenziato come il requisito soggettivo della colpa rappresenti un indefettibile elemento costitutivo della fattispecie della violazione dell'art. 2087 cod. civ., addotto in ricorso a fondamento della domanda risarcitoria, atteso che è sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta datoriale, profili di colpa cui far risalire il danno alla integrità fisica patito dal dipendente (cfr. in tal senso Cass. Sez. L. n. 4097 del 10\05\1997 Rv. 504195 e stessa sezione n. 11120 del 26\10\1995 Rv. 494375) .
Infatti, a differenza dell'art. 2051 cod. civ. - danno cagionato da cosa in custodia
-, l'art. 2087 cod. civ. non configura una sorta di responsabilità oggettiva datoriale, non potendosi automaticamente desumere la inadeguatezza delle misure di protezione adottate dal solo fatto del verificarsi del danno ( cfr. Cass. Sez. L. n. 3785 del 17\02\2009 rv. 606623) .
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. L. n. 12863 del 12\07\2004 Rv. 574461 ; conforme stessa sezione n. 5035 del 20\05\1998 rv. 515608 ) è costante nel ritenere come l'art. 2087 cod. civ. non possa essere inteso come un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata al fine di prevenzione di qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia comunque verificato;
occorrendo invece per affermare la predetta responsabilità la prova che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa per violazione degli obblighi di comportamento suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento , ma concretamente individuati : prova che nel caso di specie non è stata raggiunta per come dianzi osservato .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 26\07\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con e la terza CP_1 chiamata in causa : Controparte_2
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna alla rifusione in favore della parte resistente Parte_1 e della terza chiamata in causa CP_1 Controparte_2 delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 6.748,00 ( di cui euro 880,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) per ciascuna delle due parti , oltre al rimborso delle spese generali e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso a Rimini all'udienza pubblica del giorno 25\09\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'