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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 731/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 731/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 19 novembre 2025 E' presente l'avv.Alessandro Acone per delega dell'avv. AZ, il quale si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito in corso di causa nell'interesse dell'attore
, le avverse difese estensivamente impugnando. Si riporta, in Parte_1 particolare, alla memoria conclusionale in atti ed insiste per l'accoglimento della domanda nelle conclusioni ivi rassegnate. Chiede che la causa sia decisa. E' presente, altresì, l'avv. Agnese Iantosca, per delega dell'avv. Spagnolo, il quale si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nel corso del giudizio nell'interesse della convenuta, le avverse difese impugnando. Si riporta, in particolare, alla memoria conclusionale in atti ed alle conclusioni già rassegnate insistendo per il rigetto della domanda in quanto non provata. Chiede che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 19 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 731/2022 del Ruolo Generale Affari NTnziosi avente ad oggetto “lesione personale “e vertente TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dallo Studio Legale Associato AZ di AZ NE e AZ ZA (part. Iva ), in persona dei professionisti pro tempore, P.IVA_1
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Avv. NE AZ (c.f. ) e Avv. ZA AZ (c.f. C.F._2
), congiuntamente e disgiuntamente, e presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in Napoli (80133) alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7, in sostituzione del precedente difensore Avv. Lorenzo AZ;
ATTORE E
(P.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , nato a [...] il [...] (c.f.: CP_2
), con sede in Mantella (AV), via Don Minzoni n. 82, rappresentata e C.F._4 difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (CF ), giusta procura allegata, C.F._5 elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_1 esponendo, in sintesi: che, in data 2.08.2019, alle ore 18,00 circa, egli si recava a bordo della propria auto presso l'Area di Servizio Effeci Carburanti di NT BA e LD s.n.c., in Montella alla Via Don Minzoni, 82, al fine di far gonfiare lo pneumatico di una carriola;
giunto nell'area di servizio con l'auto, scendeva dalla stessa con la ruota della propria carriola in mano e si rivolgeva all'addetto all'Area di Servizio, al fine di far gonfiare lo pneumatico, quest'ultimo lo indirizzava presso la colonnina dove era sito il compressore, invitandolo a provvedere da se all'operazione di gonfiaggio, nel dare tale indicazione l'addetto ometteva di precisare che il manometro del compressore fosse rotto e non funzionante;
ignaro che il manometro del compressore non fosse funzionante, egli iniziava l'operazione di gonfiaggio, la ruota della carriola durante tale operazione andava in eccesso di pressione e scoppiava causandogli lesioni personali;
a causa delle lesioni riportate, si rendeva necessario chiamare per i primi soccorsi autoambulanza del 118 che lo accompagnava il presso il P.S. di Avellino;
che il personale del 118 refertava <trauma labbro superiore e inferiore, palato superiore e inferiore da esplosione di piccola ruota di attrezzo agricolo …>> , successivamente, dopo lunga attesa presso detto Pronto Soccorso senza ricevere adeguata assistenza, egli veniva trasportato con mezzi privati presso il P.S. dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli, dove a seguito di visita gli veniva refertato: “contusione ossa nasali, perita dei due incisivi centrale inferiori, lesione incisivo superiore, FLC labbro superiore ed inferiore suturate, contusione mano destra e polso sinistro”; che residuavano a proprio carico postumi invalidanti di natura permanente pari al 7% di danno biologico, oltre gg. 7 di ITT, gg. 15 di ITP al 75%, gg. 20 di ITP al 50%, oltre a spese medico odontoiatriche pari a €10.170,00, di cui €4.570,00 già sostenute e €5.600,00 per spese future. L'attore deduceva che la responsabilità del danno fosse da attribuirsi in via esclusiva alla condotta dell'addetto all'Area di Servizio in Controparte_1 Montella alla Via Don Minzoni, 82, il quale, invece di procedere di persona all'operazione di
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gonfiaggio dello pneumatico, lo invitava a provvedervi di persona, indirizzando presso la colonnina dove era sito il compressore, omettendo anche di avvertirlo che non era possibile verificare la pressione di gonfiaggio in quanto il manometro del compressore non era funzionante. L'attore concludeva “Voglia l'On.le tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: A) Accertare la esclusiva responsabilità dell'evento dannoso subito dal Sig. in capo alla Parte_1 Controparte_1 e per l'effetto: B) accogliere la spiegata domanda e condannare la
[...] [...]
in persona del suo legale rapp.te p. t., al risarcimento dei danni derivati Controparte_1 dalle lesioni subite dal Sig. , che si quantificano in € 11.265,00 per 7% di Parte_1 danno biologico, € 700,00 per gg 7 di ITT, € 1.125,00 per gg. 15 di ITP al 75%, € 1000,00 per gg. 20 di ITP al 50%, € 3.717,00 per danno morale, € 4.570,0 per spese medico odontoiatriche documentate (All. 10) e € 5.600,00 per spese medico odontoiatriche future, il tutto per complessivi € 27.977,00, importo che si contiene per ragioni di economicità nel limite di € 26.000,00 ovvero, nella diversa misura maggiore o minore che l'adita Autorità Giudiziaria riterrà opportuno anche a seguito di idonea CTU medico legale, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda;
C) condannare la al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, oltre IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo;
D) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge, ed emettere ogni altro connesso e conseguenziale provvedimento.”. Si costituiva in giudizio tempestivamente, con Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta eccependo, in via preliminare, Controparte_1
“SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITA'”, contestando la sussistenza di qualsivoglia propria responsabilità e deducendo che l'evento fosse imputabile esclusivamente alla colposa e imprudente condotta di , essendo emerso che l'evento era stato causato dalla Parte_1 autonoma iniziativa del il quale, arrivato presso la Stazione di Servizio, non aveva Pt_1 aspettato l'intervento dell'addetto di piazzale intento al rifornimento di carburante di altro cliente, procedendo autonomamente al gonfiaggio dello pneumatico, le lesioni occorse erano conseguenza della negligenza ed inesperienza del il quale aveva gonfiato oltre misura Pt_1 lo pneumatico visibilmente usurato e probabilmente inutilizzato da tempo, provocandone lo scoppio;
eccependo che non corrispondeva al vero quanto asserito relativamente alla circostanza che il manometro del compressore fosse rotto e non funzionante, poiché
[...]
, in qualità di assicuratore della Controparte_3 Controparte_1
istruiva il sinistro, effettuando accertamenti e verifiche sul corretto funzionamento del
[...] manometro utilizzato dall'istante per il gonfiaggio dello pneumatico e, eseguendo verifica sulla pressione di uno pneumatico di autovettura presente, la pressione risultava essere regolare, inoltre, esaminato lo pneumatico oggetto di scoppio, era emerso che lo stesso si presentava in pessime condizioni di manutenzione, presentando la spalla usurata e il battistrada dilaniato;
“SULL'ONERE DELLA PROVA” eccependo che la fattispecie dovesse essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c. che, letto in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., imponeva alla parte attrice di provare il fatto storico, il danno, il nesso di causalità e l'elemento della colpa in capo al preteso danneggiante, in subordine, anche nell'alveo dell'art. 2051 c.c., incombeva sulla parte attrice l'onere di provare la pericolosità della res in custodia, il danno ed il nesso di causalità tra i primi due elementi;
“Sulla supposta insidia” deducendo che la presunta insidia, a seguire la narrazione attorea, fosse costituita dall'asserito mal funzionamento del manometro del compressore all'interno dell'area di servizio e contestando che fosse evidente come l'asserita anomalia in commento, tenuto conto di quanto emerso a seguito degli accertamenti eseguiti in fase stragiudiziale, non potesse affatto costituire un c.d. “trabocchetto”; "Sul caso fortuito" nulla essendo stato provato circa il malfunzionamento ed essendo evento da imputarsi esclusivamente a distrazione e negligenza dello stesso attore, posizionatosi di fronte alla ruota, nella traiettoria di pericolo in caso di scoppio;
"Sul concorso di colpa della parte attrice", nella denegata ipotesi
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di accoglimento della tesi avversa, ribadendo che, nella quantificazione del danno, si dovesse tenere in considerazione la condotta colposa dell'attore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. primo comma;
"SUL DANNO E SULLA SUA QUANTIFICAZIONE Sul danno biologico", contestando la domanda attorea, anche con riguardo all'elemento del danno, al collegamento causale con il sinistro ed alla sua quantificazione eccessiva, “Sul danno morale” facendo rilevare che nulla fosse stato richiesto e/o allegato, prima ancora che provato, “Sulle spese mediche” deducendo che dovessero essere limitate a quelle di cui fosse provato effettivamente l'esborso, la necessità ed il collegamento causale con il sinistro. La parte convenuta concludeva “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: in via preliminare: - ritenere e dichiarare per i motivi di cui in premessa l'infondatezza della domanda attorea e la carenza di legittimazione della comparente e adottare gli opportuni provvedimenti;
nel merito: - in ogni caso ritenere e dichiarare la pretesa infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine ridurre il danno a quello rigorosamente provato ed accertato;
- in ulteriore subordine, ridurla a quanto di ragione tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento lesivo. In via istruttoria: In caso di ammissione della prova per testi richiesta da controparte, si chiede di essere ammessi alla relativa prova contraria con i medesimi testimoni e sui medesimi articolati. In ipotesi di ammissione di CTU medico-legale si chiede sin d'ora che al nominando CTU venga esteso il mandato al fine di accertare, se e quali delle lesioni dedotte da controparte in giudizio siano eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e Ctu. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In prima battuta, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda. Sul punto, preme ricordare come, per costante giurisprudenza di legittimità, la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (per tutte v. Cass. 24 marzo 2011 n. 6757 e Cass. 13 giugno 2002 n. 8479). Inoltre, va parimenti rammentato come altra giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che “l'applicazione del principio "jura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, salvo il principio del divieto di ultra o extra - petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., (Cass., n. 6042 del 2014, n. 12943 del 2012)” (cfr. Cass. civ. n. 21475/2015; v. anche Cass. civ. n. 12943/2012). Reputa il Tribunale che la fattispecie oggetto di vaglio possa trovare agevolmente astratta collocazione nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. Siffatta forma di responsabilità è inquadrata dalla giurisprudenza nel senso che “La formulazione dell'art. 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:- "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016); - ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
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"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacchè il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); - ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
nè è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi - va ribadito - si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..” (cfr. Cass. civ. sez. III, 01/02/2018, (ud. 16/11/2017, dep. 01/02/2018), n.2478; v. anche Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482). Nel caso in esame è pacifico che il fatto dannoso si sia verificato presso l'Area di servizio in Montella alla Via Don Minzoni 82 e in Controparte_1 occasione dell'utilizzo da parte dell'attore di un compressore ivi collocato. Alla società convenuta va, quindi, attribuita la qualifica di “custode”, dal momento che, nel contesto della responsabilità ex art. 2051 cc, il concetto di custode è delineato in modo decisamente ampio, sì da identificare il predetto in colui che si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, ovvero chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi trovi con essa in relazione diretta (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11016). III, 19 maggio 2011, n. 11016). Sulla scorta di quanto premesso, occorre ora verificare se la domanda attorea sia fondata. Anzitutto, come sopra detto, vi è da rilevare che il verificarsi del fatto storico, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione, risulti incontestato e sia comunque anche dimostrato dal video registrato dalle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio ed allegato in atti dalla difesa convenuta (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.). In corso di causa veniva escusso il teste , dipendente della Tes_1 Controparte_1 il quale confermava di avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione, chiesto all'attore di attendere dove c'era il compressore, dove avrebbe proceduto al gonfiaggio dello pneumatico, altresì aggiungendo “Poiché era un servizio di cortesia ed io ero impegnato ho detto al sig. di cui solo in seguito ho appreso il cognome, di effettuare il servizio Pt_1 fai da te o di attendere che io mi fossi liberato”, confermava altresì che il di propria Pt_1 iniziativa e senza alcuna autorizzazione, gonfiava lo pneumatico facendo uso del compressore esistente nell'area di servizio, aggiungendo “Il si serviva del compressore fai da te per Pt_1 il quale non necessita alcuna autorizzazione”, poi riferiva “Io ho visto soltanto che il cerchione della ruota era rotto. Poiché il sig. era caduto e si era fatto male chiamai l'ambulanza Pt_1 che intervenuta lo trasportava in Ospedale” ed aggiungeva “Preciso che all'inizio non ho fatto
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caso alle condizioni del cerchione e della ruota che era in mano al Soltanto a seguito Pt_1 dello scoppio mi sono recato presso il come sopra detto, e notavo che il cerchione era Pt_1 rotto”. Infine, il medesimo teste alla domanda così articolata “il Sig. , giunto Parte_1 nell'Area di Servizio con l'auto, scendeva dalla stessa con la ruota della propria carriola in mano e si rivolgeva all'addetto all'Area di Servizio al fine di far gonfiare il pneumatico. Quest'ultimo si asteneva dal procedere di persona all'operazione di gonfiaggio del pneumatico e lo indirizzava presso la colonnina dove era sito il compressore invitandolo a provvedere da se all'operazione di gonfiaggio, omettendo di avvertirlo che non era possibile verificare la pressione di gonfiaggio in quanto il manometro del compressore non era funzionante.” rispondeva “Non è vero come riferito io mi rivolgevo al dicendogli di servirsi del compressore fai da te se era capace Pt_1 altrimenti di attendere che io mi fossi liberato. Il manometro era funzionante” (v. Verbale di udienza del 4/7/2024). Stima il Tribunale che non siano emersi elementi per dubitare della credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese, data la diretta conoscenza dei fatti di causa. Inoltre, in corso di causa, veniva espletata Consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Il C.T.U. incaricato, dopo ampia disamina del caso di specie, concludeva la relazione esprimendosi nel senso che “In conclusione, lo scrivente ritiene che la causa fondamentale che ha generato l'accaduto sia la rottura del cerchione che doveva essere già criccatoe comunque non a norma, ed in subordine la irregolarità della pressione dell'aria generata dall'aggancio del tubo non al regolatore di pressione ma direttamente al serbatoio ed ancora l'impossibilità di avere una lettura certa su un manometro non certificato.” (v. pag. 21 Relazione di Ctu, depositata nel fascicolo telematico in data 19/02/2024). Vi è da rilevare come, nel corpo della Relazione, il CTU avesse inteso focalizzare l'attenzione su due profili: il gruppo meccanico (compressore-colonnina-manometro) e lo pneumatico oggetto del gonfiaggio da parte del in occasione del sinistro per cui è causa. Pt_1 Esaminando attentamente la Relazione emerge, tuttavia, un dato di fondamentale importanza, ai fini dell'esame delle responsabilità e della presente decisione, ovvero che il CTU abbia proceduto ad analizzare il gruppo meccanico (compressore-colonnina-manometro) presente al momento del suo sopralluogo presso la Stazione di servizio sita in Montella (AV) di proprietà di , avvenuto in data 4/09/2023, che, tuttavia, non era quello Controparte_1 esistente al momento del fatto, verificatosi in data 2/08/2019. Difatti, il CTU rappresentava che
“Allo stato il compressore si presenta in ottimo stato manutentivo, sembra nuovo, così come l'impianto per il trasporto dell'aria compressa fino alla colonnina dedicata ed il manometro per il gonfiaggio delle gomme. (…) “Nella realtà dei fatti dall'esame della targhetta identificativa del compressore, la cui immagine può essere vista nella documentazione fotografica allegata, emerge che l'anno di costruzione è 2021 quindi successivo ai fatti occorsi il 02/08/2019. Da quanto costatato su può dedurre che il compressore esaminato non era quello dell'epoca dei fatti;
ciò nonostante, lo scrivente esamina il gruppo meccanico (compressore-colonnina- manometro) presente oggi.” (v. pag. 7 Relazione cit.). Di contro, il CTU ha potuto ispezionare lo pneumatico ed il cerchione originari, tanto emergendo con chiarezza dal passaggio in cui rappresentava “lo pneumatico ed il cerchione che al tempo furono gonfiati dal sig Ebbene l'assemblato era depositato Parte_1 presso la residenza dei Sig.ri sicché lasciato il distributore di benzina accompagnati Pt_1 dal dott. e dal CTP ci siamo recati in via Laurini civico 74 per ispezionare e Pt_1 Per_1 dedurre le possibili cause di rottura dello pneumatico e del cerchione.” (v. pag. 8 Relazione cit.). Dal che ne deriva che tutte le osservazioni svolte in Consulenza relativamente alle anomalie del gruppo meccanico siano riferite a quello trovato sul posto e non a quello dell'epoca dei fatti, la qual cosa rende l'indagine non utile ai fini di causa che qui interessano. Anche con
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riguardo alla rilevata mancanza di certificazioni e mancanza di tagliandi di manutenzione risultano determinanti le deduzioni che, di seguito, andranno a svolgersi. In vero ed a ben vedere, vi sono due elementi di riferimento con riguardo all'apparecchio, ovvero la deposizione del teste , già sopra riportata, che ha dichiarato che, al momento del Tes_1 sinistro, il manometro fosse funzionante e la Scheda di accertamento di
[...]
., che, in qualità di assicuratore della Controparte_3 Controparte_1
istruiva il sinistro, effettuando accertamenti e prove sul manometro e la pistola di
[...] gonfiaggio pneumatici, modello universale con manometro della casa “WIKA”, asseritamente corrispondenti a quelli utilizzati al momento del sinistro, riferendone il corretto funzionamento (doc. 3 prod. parte convenuta). Con riguardo alla gomma della carriola, oggetto di gonfiaggio, il CTU esponeva “Una cosa è certa: lo pneumatico in questione non era ammalorato ma anzi in buone condizioni altrimenti e, sarebbe stata una vera fortuna, a cedere non sarebbe stato il cerchione ma lo pneumatico: ci sarebbe stato uno scoppio avrebbe spaventato il Sig. ma tutto sarebbe Pt_1 finito li. Ed invece essendo lo pneumatico in buone condizioni ha retto alla pressione di gonfiaggio: le motivazioni dell'accaduto lato gruppo cerchio ruota vanno ricercate quindi nel cerchione. Entrando nello specifico e supponendo una sovrapressione lo pneumatico in buone condizioni avrebbe dovuto deformarsi ed ancora raggiunta una pressione molto maggiore della normale di esercizio sarebbe esploso presentando una lunga lacerazione tangenziale che sicuramente non avrebbe compromesso il cerchione. In questo caso è il cerchio che cede all'improvviso e le motivazioni possono ricercarsi o in una lacuna/vacanza presente nel polimero, atteso che è di materiale plastico, o ancora supporre a ragione veduta che questo fosse già criccato a seguito di un utilizzo gravoso: carriola carica e ruota sgonfia o parzialmente sgonfia. Nell'utilizzo con ruota sgonfia o parzialmente sgonfia a contatto con un gradino anche dalla alzata non importante, il conducente per indurre la carriola a superarlo deve imprimere una spinta maggiore;
la ruota non perfettamente alla pressione di esercizio a contatto con il gradino si deforma fino a creare un urto tra lo scalino ed il cerchio sollecitandolo di continuo in maniera impulsiva. Alla luce dei fatti e lo si può vedere dalle immagini a corredo è il cerchione l'elemento del sistema che ha ceduto e questo non è assolutamente normale, atteso che l'elemento cedevole del sistema ruota/cerchio è e deve essere lo pneumatico. In estrema sintesi lo pneumatico deformandosi sotto l'azione della pressione eccessiva avrebbe potuto anche scavallare il canale del cerchio senza che questo avesse una rottura. In conclusione, lo scrivente deduce che il cerchione ha ceduto alla pressione di gonfiaggio seppure anomala e non controllata in quanto doveva essere già lesionato o quantomeno criccato a causa di un utilizzo gravoso.” (v. pag. 15 e 16 Relazione cit.). Nelle risposte alle osservazioni critiche del Ctp di parte attrice il CTU poi ulteriormente ribadiva e chiariva “lo scrivente non concorda affatto con quanto descritto dal signor Per_1 riguardo la dinamica pneumatico cerchione e nello specifico si ribadisce con forza che qualunque pressione di gonfiaggio sia stata insufflata nella camera aria, qualora questa abbia raggiunto e per derivazione lo pneumatico una pressione massima molto maggiore a quella specifica, lo pneumatico dopo essersi opportunamente deformato sarebbe scoppiato sicuramente non provocando la rottura del cerchione, ma allo stato non è successo questo. Ancora, lo penumatico sotto pressione anomala si è gonfiato e senza scavallare il canale del cerchio come accade di consueto sotto sollecitazioni importanti, ha esercitato una forza in direzione normale al cerchio stesso che ne ha provocato la rottura. L'anomalia è: è possibile che in un sistema rigido ( cerchione) ceda il cerchione e non lo pneumatico che è per definizione l'elemento cedevole? Ovviamente no e da questo si desume che il cerchione era ammalorato, non a norma, e strutturalmente non capace di sopportare una pressione massima anomala ma tollerata dallo pneumatico.” (v. pag. 22 e 23 Relazione cit.). Così compendiate le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, comunque esaminata nell'interezza e della cui attendibilità tecnica non si ha motivo di dubitare, il Tribunale
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osserva, dunque, come emerga un aspetto determinante ai fini della risoluzione del caso de quo, ovvero che a scoppiare, nel caso di specie, sia stato il cerchione e questo provocava al Pt_1 il danno, impattando contro il suo viso (v. ancora Relazione ctu pag. 12 “rallentando opportunamente la riproduzione del video di sorveglianza agli atti si vede un pezzo del cerchio impattare contro il viso.”), trattasi di dinamica “anomala”, come qualificata dallo stesso CTU. Ancora il CTU ha ben rappresentato che, se fosse scoppiato lo pneumatico, “ci sarebbe stato uno scoppio avrebbe spaventato il Sig. ma tutto sarebbe finito li.” (v. pag. 15 Relazione Pt_1 cit.) ed ancora ha chiarito che la pressione anomala sarebbe stata tollerata dallo pneumatico, ma non dal cerchione ammalorato (v. ancora pag. 23 Relazione cit. “cerchione era ammalorato, non a norma, e strutturalmente non capace di sopportare una pressione massima anomala ma tollerata dallo pneumatico.”). Dalla complessiva analisi del caso tecnico, operata dal CTU, il Tribunale ritiene allora di poter trarre la conseguenza secondo cui la rottura, anomala, del cerchione ammalorato e non a norma possa essere qualificata come ipotesi di “caso fortuito”, cioè fattore anomalo, estraneo alla normale dinamica degli eventi ed idoneo ad interrompere il nesso causale con la “cosa”, ovvero, ed in ogni caso, che vi sia stata una condotta del danneggiato, nel voler gonfiare una gomma con cerchione ammalorato, tale da avere efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. In punto di diritto, è utile ribadire i fondamentali principi in materia, così illustrati dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “osserva preliminarmente il Collegio come la formulazione dell'art. 2051 c.c. ("ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzi chiaramente che: - la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 - 01); - ad integrare la responsabilità e' necessario (e sufficiente) che il danno sia stato 'cagionatò dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacche´ il profilo della condotta del custode e' - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011, Rv. 616827 - 01); - il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non e' stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 - 01) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899 - 01) secondo cui: - ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento e' da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); - tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e' riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente
- desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve
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essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure e' sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
ne deriva che tutto ciò che non e' prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev'essere oggettiva - dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata - senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 - 01); varrà, da ultimo, osservare, come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano di recente ulteriormente ribadito il principio ai sensi del quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 - 01);” (cfr. Cass. civile sez. III, 22/05/2023, n.14065). In siffatta fattispecie concreta ed alla luce di tutto quanto sopra considerato, la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento dei danni connessi all'evento dedotto in citazione va rigettata, dovendosi escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa, oggetto di custodia da parte della società convenuta ed i danni concretamente sofferti dall'attore, essendosi inserito nella normale sequenza causale un fattore estraneo alla sequenza originaria, riconducibile alla condotta dello stesso danneggiato ed integrante il “caso fortuito”. Vista la rilevanza decisiva delle esposte argomentazioni, ogni altra questione, domanda ed eccezione resta assorbita. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), tenuto conto della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento delle responsabilità dedotte, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore del Consulente con decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta le domande proposte da parte attrice . Parte_1 B. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti. C. Pone, definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti in pari quota le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 28/03/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 19 novembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 731/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 19 novembre 2025 E' presente l'avv.Alessandro Acone per delega dell'avv. AZ, il quale si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito in corso di causa nell'interesse dell'attore
, le avverse difese estensivamente impugnando. Si riporta, in Parte_1 particolare, alla memoria conclusionale in atti ed insiste per l'accoglimento della domanda nelle conclusioni ivi rassegnate. Chiede che la causa sia decisa. E' presente, altresì, l'avv. Agnese Iantosca, per delega dell'avv. Spagnolo, il quale si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nel corso del giudizio nell'interesse della convenuta, le avverse difese impugnando. Si riporta, in particolare, alla memoria conclusionale in atti ed alle conclusioni già rassegnate insistendo per il rigetto della domanda in quanto non provata. Chiede che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 19 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 731/2022 del Ruolo Generale Affari NTnziosi avente ad oggetto “lesione personale “e vertente TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dallo Studio Legale Associato AZ di AZ NE e AZ ZA (part. Iva ), in persona dei professionisti pro tempore, P.IVA_1
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Avv. NE AZ (c.f. ) e Avv. ZA AZ (c.f. C.F._2
), congiuntamente e disgiuntamente, e presso il cui studio elettivamente C.F._3 domicilia in Napoli (80133) alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7, in sostituzione del precedente difensore Avv. Lorenzo AZ;
ATTORE E
(P.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , nato a [...] il [...] (c.f.: CP_2
), con sede in Mantella (AV), via Don Minzoni n. 82, rappresentata e C.F._4 difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (CF ), giusta procura allegata, C.F._5 elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, adiva il Tribunale Parte_1 esponendo, in sintesi: che, in data 2.08.2019, alle ore 18,00 circa, egli si recava a bordo della propria auto presso l'Area di Servizio Effeci Carburanti di NT BA e LD s.n.c., in Montella alla Via Don Minzoni, 82, al fine di far gonfiare lo pneumatico di una carriola;
giunto nell'area di servizio con l'auto, scendeva dalla stessa con la ruota della propria carriola in mano e si rivolgeva all'addetto all'Area di Servizio, al fine di far gonfiare lo pneumatico, quest'ultimo lo indirizzava presso la colonnina dove era sito il compressore, invitandolo a provvedere da se all'operazione di gonfiaggio, nel dare tale indicazione l'addetto ometteva di precisare che il manometro del compressore fosse rotto e non funzionante;
ignaro che il manometro del compressore non fosse funzionante, egli iniziava l'operazione di gonfiaggio, la ruota della carriola durante tale operazione andava in eccesso di pressione e scoppiava causandogli lesioni personali;
a causa delle lesioni riportate, si rendeva necessario chiamare per i primi soccorsi autoambulanza del 118 che lo accompagnava il presso il P.S. di Avellino;
che il personale del 118 refertava <trauma labbro superiore e inferiore, palato superiore e inferiore da esplosione di piccola ruota di attrezzo agricolo …>> , successivamente, dopo lunga attesa presso detto Pronto Soccorso senza ricevere adeguata assistenza, egli veniva trasportato con mezzi privati presso il P.S. dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli, dove a seguito di visita gli veniva refertato: “contusione ossa nasali, perita dei due incisivi centrale inferiori, lesione incisivo superiore, FLC labbro superiore ed inferiore suturate, contusione mano destra e polso sinistro”; che residuavano a proprio carico postumi invalidanti di natura permanente pari al 7% di danno biologico, oltre gg. 7 di ITT, gg. 15 di ITP al 75%, gg. 20 di ITP al 50%, oltre a spese medico odontoiatriche pari a €10.170,00, di cui €4.570,00 già sostenute e €5.600,00 per spese future. L'attore deduceva che la responsabilità del danno fosse da attribuirsi in via esclusiva alla condotta dell'addetto all'Area di Servizio in Controparte_1 Montella alla Via Don Minzoni, 82, il quale, invece di procedere di persona all'operazione di
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gonfiaggio dello pneumatico, lo invitava a provvedervi di persona, indirizzando presso la colonnina dove era sito il compressore, omettendo anche di avvertirlo che non era possibile verificare la pressione di gonfiaggio in quanto il manometro del compressore non era funzionante. L'attore concludeva “Voglia l'On.le tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: A) Accertare la esclusiva responsabilità dell'evento dannoso subito dal Sig. in capo alla Parte_1 Controparte_1 e per l'effetto: B) accogliere la spiegata domanda e condannare la
[...] [...]
in persona del suo legale rapp.te p. t., al risarcimento dei danni derivati Controparte_1 dalle lesioni subite dal Sig. , che si quantificano in € 11.265,00 per 7% di Parte_1 danno biologico, € 700,00 per gg 7 di ITT, € 1.125,00 per gg. 15 di ITP al 75%, € 1000,00 per gg. 20 di ITP al 50%, € 3.717,00 per danno morale, € 4.570,0 per spese medico odontoiatriche documentate (All. 10) e € 5.600,00 per spese medico odontoiatriche future, il tutto per complessivi € 27.977,00, importo che si contiene per ragioni di economicità nel limite di € 26.000,00 ovvero, nella diversa misura maggiore o minore che l'adita Autorità Giudiziaria riterrà opportuno anche a seguito di idonea CTU medico legale, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda;
C) condannare la al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, oltre IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo;
D) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge, ed emettere ogni altro connesso e conseguenziale provvedimento.”. Si costituiva in giudizio tempestivamente, con Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta eccependo, in via preliminare, Controparte_1
“SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITA'”, contestando la sussistenza di qualsivoglia propria responsabilità e deducendo che l'evento fosse imputabile esclusivamente alla colposa e imprudente condotta di , essendo emerso che l'evento era stato causato dalla Parte_1 autonoma iniziativa del il quale, arrivato presso la Stazione di Servizio, non aveva Pt_1 aspettato l'intervento dell'addetto di piazzale intento al rifornimento di carburante di altro cliente, procedendo autonomamente al gonfiaggio dello pneumatico, le lesioni occorse erano conseguenza della negligenza ed inesperienza del il quale aveva gonfiato oltre misura Pt_1 lo pneumatico visibilmente usurato e probabilmente inutilizzato da tempo, provocandone lo scoppio;
eccependo che non corrispondeva al vero quanto asserito relativamente alla circostanza che il manometro del compressore fosse rotto e non funzionante, poiché
[...]
, in qualità di assicuratore della Controparte_3 Controparte_1
istruiva il sinistro, effettuando accertamenti e verifiche sul corretto funzionamento del
[...] manometro utilizzato dall'istante per il gonfiaggio dello pneumatico e, eseguendo verifica sulla pressione di uno pneumatico di autovettura presente, la pressione risultava essere regolare, inoltre, esaminato lo pneumatico oggetto di scoppio, era emerso che lo stesso si presentava in pessime condizioni di manutenzione, presentando la spalla usurata e il battistrada dilaniato;
“SULL'ONERE DELLA PROVA” eccependo che la fattispecie dovesse essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 c.c. che, letto in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., imponeva alla parte attrice di provare il fatto storico, il danno, il nesso di causalità e l'elemento della colpa in capo al preteso danneggiante, in subordine, anche nell'alveo dell'art. 2051 c.c., incombeva sulla parte attrice l'onere di provare la pericolosità della res in custodia, il danno ed il nesso di causalità tra i primi due elementi;
“Sulla supposta insidia” deducendo che la presunta insidia, a seguire la narrazione attorea, fosse costituita dall'asserito mal funzionamento del manometro del compressore all'interno dell'area di servizio e contestando che fosse evidente come l'asserita anomalia in commento, tenuto conto di quanto emerso a seguito degli accertamenti eseguiti in fase stragiudiziale, non potesse affatto costituire un c.d. “trabocchetto”; "Sul caso fortuito" nulla essendo stato provato circa il malfunzionamento ed essendo evento da imputarsi esclusivamente a distrazione e negligenza dello stesso attore, posizionatosi di fronte alla ruota, nella traiettoria di pericolo in caso di scoppio;
"Sul concorso di colpa della parte attrice", nella denegata ipotesi
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di accoglimento della tesi avversa, ribadendo che, nella quantificazione del danno, si dovesse tenere in considerazione la condotta colposa dell'attore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. primo comma;
"SUL DANNO E SULLA SUA QUANTIFICAZIONE Sul danno biologico", contestando la domanda attorea, anche con riguardo all'elemento del danno, al collegamento causale con il sinistro ed alla sua quantificazione eccessiva, “Sul danno morale” facendo rilevare che nulla fosse stato richiesto e/o allegato, prima ancora che provato, “Sulle spese mediche” deducendo che dovessero essere limitate a quelle di cui fosse provato effettivamente l'esborso, la necessità ed il collegamento causale con il sinistro. La parte convenuta concludeva “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: in via preliminare: - ritenere e dichiarare per i motivi di cui in premessa l'infondatezza della domanda attorea e la carenza di legittimazione della comparente e adottare gli opportuni provvedimenti;
nel merito: - in ogni caso ritenere e dichiarare la pretesa infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine ridurre il danno a quello rigorosamente provato ed accertato;
- in ulteriore subordine, ridurla a quanto di ragione tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento lesivo. In via istruttoria: In caso di ammissione della prova per testi richiesta da controparte, si chiede di essere ammessi alla relativa prova contraria con i medesimi testimoni e sui medesimi articolati. In ipotesi di ammissione di CTU medico-legale si chiede sin d'ora che al nominando CTU venga esteso il mandato al fine di accertare, se e quali delle lesioni dedotte da controparte in giudizio siano eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.”. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e Ctu. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In prima battuta, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda. Sul punto, preme ricordare come, per costante giurisprudenza di legittimità, la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (per tutte v. Cass. 24 marzo 2011 n. 6757 e Cass. 13 giugno 2002 n. 8479). Inoltre, va parimenti rammentato come altra giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che “l'applicazione del principio "jura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, salvo il principio del divieto di ultra o extra - petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., (Cass., n. 6042 del 2014, n. 12943 del 2012)” (cfr. Cass. civ. n. 21475/2015; v. anche Cass. civ. n. 12943/2012). Reputa il Tribunale che la fattispecie oggetto di vaglio possa trovare agevolmente astratta collocazione nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. Siffatta forma di responsabilità è inquadrata dalla giurisprudenza nel senso che “La formulazione dell'art. 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:- "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016); - ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
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"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacchè il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); - ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
nè è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi - va ribadito - si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..” (cfr. Cass. civ. sez. III, 01/02/2018, (ud. 16/11/2017, dep. 01/02/2018), n.2478; v. anche Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482). Nel caso in esame è pacifico che il fatto dannoso si sia verificato presso l'Area di servizio in Montella alla Via Don Minzoni 82 e in Controparte_1 occasione dell'utilizzo da parte dell'attore di un compressore ivi collocato. Alla società convenuta va, quindi, attribuita la qualifica di “custode”, dal momento che, nel contesto della responsabilità ex art. 2051 cc, il concetto di custode è delineato in modo decisamente ampio, sì da identificare il predetto in colui che si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, ovvero chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi trovi con essa in relazione diretta (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11016). III, 19 maggio 2011, n. 11016). Sulla scorta di quanto premesso, occorre ora verificare se la domanda attorea sia fondata. Anzitutto, come sopra detto, vi è da rilevare che il verificarsi del fatto storico, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione, risulti incontestato e sia comunque anche dimostrato dal video registrato dalle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio ed allegato in atti dalla difesa convenuta (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.). In corso di causa veniva escusso il teste , dipendente della Tes_1 Controparte_1 il quale confermava di avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione, chiesto all'attore di attendere dove c'era il compressore, dove avrebbe proceduto al gonfiaggio dello pneumatico, altresì aggiungendo “Poiché era un servizio di cortesia ed io ero impegnato ho detto al sig. di cui solo in seguito ho appreso il cognome, di effettuare il servizio Pt_1 fai da te o di attendere che io mi fossi liberato”, confermava altresì che il di propria Pt_1 iniziativa e senza alcuna autorizzazione, gonfiava lo pneumatico facendo uso del compressore esistente nell'area di servizio, aggiungendo “Il si serviva del compressore fai da te per Pt_1 il quale non necessita alcuna autorizzazione”, poi riferiva “Io ho visto soltanto che il cerchione della ruota era rotto. Poiché il sig. era caduto e si era fatto male chiamai l'ambulanza Pt_1 che intervenuta lo trasportava in Ospedale” ed aggiungeva “Preciso che all'inizio non ho fatto
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caso alle condizioni del cerchione e della ruota che era in mano al Soltanto a seguito Pt_1 dello scoppio mi sono recato presso il come sopra detto, e notavo che il cerchione era Pt_1 rotto”. Infine, il medesimo teste alla domanda così articolata “il Sig. , giunto Parte_1 nell'Area di Servizio con l'auto, scendeva dalla stessa con la ruota della propria carriola in mano e si rivolgeva all'addetto all'Area di Servizio al fine di far gonfiare il pneumatico. Quest'ultimo si asteneva dal procedere di persona all'operazione di gonfiaggio del pneumatico e lo indirizzava presso la colonnina dove era sito il compressore invitandolo a provvedere da se all'operazione di gonfiaggio, omettendo di avvertirlo che non era possibile verificare la pressione di gonfiaggio in quanto il manometro del compressore non era funzionante.” rispondeva “Non è vero come riferito io mi rivolgevo al dicendogli di servirsi del compressore fai da te se era capace Pt_1 altrimenti di attendere che io mi fossi liberato. Il manometro era funzionante” (v. Verbale di udienza del 4/7/2024). Stima il Tribunale che non siano emersi elementi per dubitare della credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese, data la diretta conoscenza dei fatti di causa. Inoltre, in corso di causa, veniva espletata Consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Il C.T.U. incaricato, dopo ampia disamina del caso di specie, concludeva la relazione esprimendosi nel senso che “In conclusione, lo scrivente ritiene che la causa fondamentale che ha generato l'accaduto sia la rottura del cerchione che doveva essere già criccatoe comunque non a norma, ed in subordine la irregolarità della pressione dell'aria generata dall'aggancio del tubo non al regolatore di pressione ma direttamente al serbatoio ed ancora l'impossibilità di avere una lettura certa su un manometro non certificato.” (v. pag. 21 Relazione di Ctu, depositata nel fascicolo telematico in data 19/02/2024). Vi è da rilevare come, nel corpo della Relazione, il CTU avesse inteso focalizzare l'attenzione su due profili: il gruppo meccanico (compressore-colonnina-manometro) e lo pneumatico oggetto del gonfiaggio da parte del in occasione del sinistro per cui è causa. Pt_1 Esaminando attentamente la Relazione emerge, tuttavia, un dato di fondamentale importanza, ai fini dell'esame delle responsabilità e della presente decisione, ovvero che il CTU abbia proceduto ad analizzare il gruppo meccanico (compressore-colonnina-manometro) presente al momento del suo sopralluogo presso la Stazione di servizio sita in Montella (AV) di proprietà di , avvenuto in data 4/09/2023, che, tuttavia, non era quello Controparte_1 esistente al momento del fatto, verificatosi in data 2/08/2019. Difatti, il CTU rappresentava che
“Allo stato il compressore si presenta in ottimo stato manutentivo, sembra nuovo, così come l'impianto per il trasporto dell'aria compressa fino alla colonnina dedicata ed il manometro per il gonfiaggio delle gomme. (…) “Nella realtà dei fatti dall'esame della targhetta identificativa del compressore, la cui immagine può essere vista nella documentazione fotografica allegata, emerge che l'anno di costruzione è 2021 quindi successivo ai fatti occorsi il 02/08/2019. Da quanto costatato su può dedurre che il compressore esaminato non era quello dell'epoca dei fatti;
ciò nonostante, lo scrivente esamina il gruppo meccanico (compressore-colonnina- manometro) presente oggi.” (v. pag. 7 Relazione cit.). Di contro, il CTU ha potuto ispezionare lo pneumatico ed il cerchione originari, tanto emergendo con chiarezza dal passaggio in cui rappresentava “lo pneumatico ed il cerchione che al tempo furono gonfiati dal sig Ebbene l'assemblato era depositato Parte_1 presso la residenza dei Sig.ri sicché lasciato il distributore di benzina accompagnati Pt_1 dal dott. e dal CTP ci siamo recati in via Laurini civico 74 per ispezionare e Pt_1 Per_1 dedurre le possibili cause di rottura dello pneumatico e del cerchione.” (v. pag. 8 Relazione cit.). Dal che ne deriva che tutte le osservazioni svolte in Consulenza relativamente alle anomalie del gruppo meccanico siano riferite a quello trovato sul posto e non a quello dell'epoca dei fatti, la qual cosa rende l'indagine non utile ai fini di causa che qui interessano. Anche con
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riguardo alla rilevata mancanza di certificazioni e mancanza di tagliandi di manutenzione risultano determinanti le deduzioni che, di seguito, andranno a svolgersi. In vero ed a ben vedere, vi sono due elementi di riferimento con riguardo all'apparecchio, ovvero la deposizione del teste , già sopra riportata, che ha dichiarato che, al momento del Tes_1 sinistro, il manometro fosse funzionante e la Scheda di accertamento di
[...]
., che, in qualità di assicuratore della Controparte_3 Controparte_1
istruiva il sinistro, effettuando accertamenti e prove sul manometro e la pistola di
[...] gonfiaggio pneumatici, modello universale con manometro della casa “WIKA”, asseritamente corrispondenti a quelli utilizzati al momento del sinistro, riferendone il corretto funzionamento (doc. 3 prod. parte convenuta). Con riguardo alla gomma della carriola, oggetto di gonfiaggio, il CTU esponeva “Una cosa è certa: lo pneumatico in questione non era ammalorato ma anzi in buone condizioni altrimenti e, sarebbe stata una vera fortuna, a cedere non sarebbe stato il cerchione ma lo pneumatico: ci sarebbe stato uno scoppio avrebbe spaventato il Sig. ma tutto sarebbe Pt_1 finito li. Ed invece essendo lo pneumatico in buone condizioni ha retto alla pressione di gonfiaggio: le motivazioni dell'accaduto lato gruppo cerchio ruota vanno ricercate quindi nel cerchione. Entrando nello specifico e supponendo una sovrapressione lo pneumatico in buone condizioni avrebbe dovuto deformarsi ed ancora raggiunta una pressione molto maggiore della normale di esercizio sarebbe esploso presentando una lunga lacerazione tangenziale che sicuramente non avrebbe compromesso il cerchione. In questo caso è il cerchio che cede all'improvviso e le motivazioni possono ricercarsi o in una lacuna/vacanza presente nel polimero, atteso che è di materiale plastico, o ancora supporre a ragione veduta che questo fosse già criccato a seguito di un utilizzo gravoso: carriola carica e ruota sgonfia o parzialmente sgonfia. Nell'utilizzo con ruota sgonfia o parzialmente sgonfia a contatto con un gradino anche dalla alzata non importante, il conducente per indurre la carriola a superarlo deve imprimere una spinta maggiore;
la ruota non perfettamente alla pressione di esercizio a contatto con il gradino si deforma fino a creare un urto tra lo scalino ed il cerchio sollecitandolo di continuo in maniera impulsiva. Alla luce dei fatti e lo si può vedere dalle immagini a corredo è il cerchione l'elemento del sistema che ha ceduto e questo non è assolutamente normale, atteso che l'elemento cedevole del sistema ruota/cerchio è e deve essere lo pneumatico. In estrema sintesi lo pneumatico deformandosi sotto l'azione della pressione eccessiva avrebbe potuto anche scavallare il canale del cerchio senza che questo avesse una rottura. In conclusione, lo scrivente deduce che il cerchione ha ceduto alla pressione di gonfiaggio seppure anomala e non controllata in quanto doveva essere già lesionato o quantomeno criccato a causa di un utilizzo gravoso.” (v. pag. 15 e 16 Relazione cit.). Nelle risposte alle osservazioni critiche del Ctp di parte attrice il CTU poi ulteriormente ribadiva e chiariva “lo scrivente non concorda affatto con quanto descritto dal signor Per_1 riguardo la dinamica pneumatico cerchione e nello specifico si ribadisce con forza che qualunque pressione di gonfiaggio sia stata insufflata nella camera aria, qualora questa abbia raggiunto e per derivazione lo pneumatico una pressione massima molto maggiore a quella specifica, lo pneumatico dopo essersi opportunamente deformato sarebbe scoppiato sicuramente non provocando la rottura del cerchione, ma allo stato non è successo questo. Ancora, lo penumatico sotto pressione anomala si è gonfiato e senza scavallare il canale del cerchio come accade di consueto sotto sollecitazioni importanti, ha esercitato una forza in direzione normale al cerchio stesso che ne ha provocato la rottura. L'anomalia è: è possibile che in un sistema rigido ( cerchione) ceda il cerchione e non lo pneumatico che è per definizione l'elemento cedevole? Ovviamente no e da questo si desume che il cerchione era ammalorato, non a norma, e strutturalmente non capace di sopportare una pressione massima anomala ma tollerata dallo pneumatico.” (v. pag. 22 e 23 Relazione cit.). Così compendiate le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, comunque esaminata nell'interezza e della cui attendibilità tecnica non si ha motivo di dubitare, il Tribunale
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osserva, dunque, come emerga un aspetto determinante ai fini della risoluzione del caso de quo, ovvero che a scoppiare, nel caso di specie, sia stato il cerchione e questo provocava al Pt_1 il danno, impattando contro il suo viso (v. ancora Relazione ctu pag. 12 “rallentando opportunamente la riproduzione del video di sorveglianza agli atti si vede un pezzo del cerchio impattare contro il viso.”), trattasi di dinamica “anomala”, come qualificata dallo stesso CTU. Ancora il CTU ha ben rappresentato che, se fosse scoppiato lo pneumatico, “ci sarebbe stato uno scoppio avrebbe spaventato il Sig. ma tutto sarebbe finito li.” (v. pag. 15 Relazione Pt_1 cit.) ed ancora ha chiarito che la pressione anomala sarebbe stata tollerata dallo pneumatico, ma non dal cerchione ammalorato (v. ancora pag. 23 Relazione cit. “cerchione era ammalorato, non a norma, e strutturalmente non capace di sopportare una pressione massima anomala ma tollerata dallo pneumatico.”). Dalla complessiva analisi del caso tecnico, operata dal CTU, il Tribunale ritiene allora di poter trarre la conseguenza secondo cui la rottura, anomala, del cerchione ammalorato e non a norma possa essere qualificata come ipotesi di “caso fortuito”, cioè fattore anomalo, estraneo alla normale dinamica degli eventi ed idoneo ad interrompere il nesso causale con la “cosa”, ovvero, ed in ogni caso, che vi sia stata una condotta del danneggiato, nel voler gonfiare una gomma con cerchione ammalorato, tale da avere efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. In punto di diritto, è utile ribadire i fondamentali principi in materia, così illustrati dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “osserva preliminarmente il Collegio come la formulazione dell'art. 2051 c.c. ("ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzi chiaramente che: - la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 - 01); - ad integrare la responsabilità e' necessario (e sufficiente) che il danno sia stato 'cagionatò dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacche´ il profilo della condotta del custode e' - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011, Rv. 616827 - 01); - il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non e' stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 - 01) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899 - 01) secondo cui: - ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento e' da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); - tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e' riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente
- desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve
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essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure e' sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
ne deriva che tutto ciò che non e' prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev'essere oggettiva - dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata - senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 - 01); varrà, da ultimo, osservare, come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano di recente ulteriormente ribadito il principio ai sensi del quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 - 01);” (cfr. Cass. civile sez. III, 22/05/2023, n.14065). In siffatta fattispecie concreta ed alla luce di tutto quanto sopra considerato, la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento dei danni connessi all'evento dedotto in citazione va rigettata, dovendosi escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa, oggetto di custodia da parte della società convenuta ed i danni concretamente sofferti dall'attore, essendosi inserito nella normale sequenza causale un fattore estraneo alla sequenza originaria, riconducibile alla condotta dello stesso danneggiato ed integrante il “caso fortuito”. Vista la rilevanza decisiva delle esposte argomentazioni, ogni altra questione, domanda ed eccezione resta assorbita. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Sussistono, a parere del Tribunale, le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio della soccombenza ed alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), tenuto conto della natura della causa, della complessità e peculiarità della vicenda e dell'obiettiva difficoltà di concreto accertamento delle responsabilità dedotte, confermata dalla necessità di specifica istruttoria tecnica. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, precedentemente liquidate in favore del Consulente con decreto già depositato telematicamente, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta le domande proposte da parte attrice . Parte_1 B. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti. C. Pone, definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti in pari quota le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 28/03/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 19 novembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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