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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 30082/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30082/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GUASSORA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CP_1 Controparte_2 GIAVENO il 19/01/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Antecedentemente al matrimonio sono nati i figli: il 29.07.2002 e il 13.03.2004. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
24.01.2014.
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 CP_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere sempre mantenuto, a far data dalla separazione, sistemazioni abitative autonome e distinte, e di non essersi riconciliati.
PRENDE ATTO che il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
PRENDE ATTO che il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, avrà Per_2 residenza abitativa e dimora abituale presso la madre e, stante la maggiore età, si rapporterà con entrambi i genitori secondo la sua volontà ed accordi con gli stessi.
DISPONE che il sig. corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio la somma CP_1 Per_2 mensile di € 300,00 (trecento/00) da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti il medesimo, preventivamente concordate e successivamente documentate.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che la corresponsione del contributo mensile al mantenimento del figlio di cui al punto d) avvenga mediante versamento diretto da parte dell'INPS –ente che Per_2 corrisponde il trattamento pensionistico al sig. sig.ra Il versamento avverrà a CP_3 CP_2 pagina 2 di 3 decorrere dal primo mese successivo alla notifica all'INPS della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio e sostituirà il precedente versamento del contributo per i figli disposto dalla sentenza di separazione giudiziale.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile sulle spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30082/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GUASSORA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CP_1 Controparte_2 GIAVENO il 19/01/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Antecedentemente al matrimonio sono nati i figli: il 29.07.2002 e il 13.03.2004. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
24.01.2014.
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 CP_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere sempre mantenuto, a far data dalla separazione, sistemazioni abitative autonome e distinte, e di non essersi riconciliati.
PRENDE ATTO che il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
PRENDE ATTO che il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, avrà Per_2 residenza abitativa e dimora abituale presso la madre e, stante la maggiore età, si rapporterà con entrambi i genitori secondo la sua volontà ed accordi con gli stessi.
DISPONE che il sig. corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio la somma CP_1 Per_2 mensile di € 300,00 (trecento/00) da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti il medesimo, preventivamente concordate e successivamente documentate.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che la corresponsione del contributo mensile al mantenimento del figlio di cui al punto d) avvenga mediante versamento diretto da parte dell'INPS –ente che Per_2 corrisponde il trattamento pensionistico al sig. sig.ra Il versamento avverrà a CP_3 CP_2 pagina 2 di 3 decorrere dal primo mese successivo alla notifica all'INPS della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio e sostituirà il precedente versamento del contributo per i figli disposto dalla sentenza di separazione giudiziale.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile sulle spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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