Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2025, proposto da
UA CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff. Scolastico Reg. Campania Ambito Terr. per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1374/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.6.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per l’amministrazione sopraindicata;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. CE OL e udito per l’amministrazione il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 8.1.2025 e depositato in data 22.1.2025) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale pronuncia il Tribunale di Salerno ha disposto quanto segue: “ accerta e dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma di € 5.311,11 corrisposta alla ricorrente nel periodo decorrente dal 10/2001 al 7/2002 e per l’effetto accerta l’illegittimità delle trattenute mensili operate con riferimento al debito individuato con codice riferimento n. 800/203 con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla restituzione delle stesse ”.
Nella sentenza azionata il giudice ordinario ha evidenziato come oggetto di causa fosse “ l’indebito azionato nel maggio 2021 (mediante trattenute mensili di € 155,94 sullo stipendio) dall’Amministrazione resistente per il recupero delle somme erogate alla ricorrente negli anni 2001 e 2022 a titolo di retribuzione (per un totale complessivo residuo di € 5.311,11) che si assume non dovuta per le assenze dal servizio da quest’ultima effettuate nel periodo decorrente dal 18.9.2001 al 1.7.2002 ”.
La ricorrente ha dedotto:
- l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto;
- il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione;
- l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione;
- l’avvenuta posizione in essere di ulteriori trattenute da parte dell’amministrazione sia nel corso del giudizio di cognizione, sia successivamente al deposito ed alla notifica della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza;
- che il credito della ricorrente ad oggi sarebbe pari all’importo di € 7.017,30, come da cedolini prodotti.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“- ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., di dare puntuale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1374/24, innanzi meglio individuata, e così facendo, disporre il materiale pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 7.017,30, oltre interessi legali maturati sui singoli ratei al saldo ed oltre le somme che l’amministrazione resistente dovesse trattenere in corso del presente giudizio;
- condannare, ex art. 114 co 4 lett e) c.p.a., il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. al risarcimento del danno da ritardo in favore della ricorrente, equitativamente determinato, disponendo che la somma attribuita possa computarsi anche sugli eventuali ritardi e inadempienze successive alla stessa sentenza che deciderà il presente ricorso per ottemperanza;
- nominare, in ogni caso, per l’eventualità di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione innanzi indicata ”.
2. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito e pur senza svolgere difese ha prodotto documentazione volta a comprovare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto in ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
3. Alla camera di consiglio del 28.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Con ordinanza collegiale n. 1774/2025 (pubblicata in data 30.10.2025) questa Sezione ha disposto incombenti nel senso di onerare la ricorrente a provvedere al deposito della sentenza della quale è stata chiesta l’ottemperanza e di rituale prova della notifica della sentenza azionata all’amministrazione; la ricorrente ha poi provveduto a quanto richiesto.
Alla successiva udienza camerale del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 11.12.2024 rilasciata dalla Cancelleria presso la Corte d'Appello di Salerno e che, eseguita in data 20.6.2024 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Orbene, va dichiarata la cessazione di buona parte della materia del contendere, avendo l’amministrazione fornito prova in atti del sopravvenuto pagamento dopo la notifica dell’odierno ricorso della somma di € 5.311,11, oggetto di condanna nella sentenza azionata.
In effetti, l’amministrazione ha prodotto il cedolino emesso in favore della ricorrente in relazione alla mensilità di marzo 2025.
Da tale cedolino risulta l’avvenuto pagamento dell’importo netto di € 4.089,56, mentre la restante somma di € 1.221,56 risulta trattenuta a titolo di IRPEF. L’avvenuto pagamento di tale importo e la trattenuta a titolo di IRPEF eseguita sono confermati anche dal cedolino prodotto dalla ricorrente in data 26.9.2025.
Il ricorso va però accolto con riferimento ai richiesti interessi legali nei limiti di seguito esposti.
In effetti, la sentenza azionata non contiene alcuna condanna al pagamento degli interessi sull’importo di € 5.311,11, con la conseguenza che questo Tribunale non può integrare sul punto il giudicato del giudice ordinario. Per l’effetto, questi possono essere riconosciuti su tale importo al tasso legale di cui al comma 1 dell’art. 1284 c.c. soltanto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, passaggio in giudicato al quale il comma 3 dell’art. 112 c.p.a. àncora la proponibilità della domanda relativa agli interessi in sede di ottemperanza, e fino al 21.3.2025 (data di avvenuto pagamento dell’importo di € 5.311,11; essendo tale data indicata nel cedolino di marzo 2025 come data di valuta/esigibilità).
Quanto al restante importo preteso dalla ricorrente pari ad € 1.706,19 (ed agli interessi su tale somma) il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, non trovando fondamento tale pretesa nella sentenza azionata.
In effetti, come di recente ricordato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quando ha per oggetto una sentenza del giudice ordinario al pagamento di una somma di danaro, il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato; ne consegue che, svolgendo una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale, il giudice non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata, e l'eventuale sindacato integrativo costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., in quanto esorbitante dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa (v. ordinanza n. 5656 del 3 marzo 2025).
Ne consegue che questo Collegio non può attribuire alla ricorrente l’ulteriore importo richiesto, non essendo questo in alcun modo espressamente contemplato nella sentenza azionata, il cui comando è limitato al pagamento in favore dell’odierna ricorrente dell’importo di € 5.311,11.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, anche non appartenente al proprio Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente al pagamento dell’importo dovuto a titolo di interessi nei sensi e nei limiti sopraindicati.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
7. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte ), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
8. In conclusione: va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento all’importo di € 5.311,11; il ricorso va accolto quanto alla domanda di pagamento degli interessi sull’importo di € 5.311,11 al tasso legale di cui al comma 1 dell’art. 1284 c.c. dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e fino al 21.3.2025; infine, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto all’ulteriore ammontare di € 1.706,19 richiesto in sede di ottemperanza (ferma restando la possibilità per la ricorrente di agire nuovamente dinanzi al giudice ordinario al fine di far accertare l’eventuale fondatezza della pretesa della stessa ad ottenere la restituzione di tali ulteriori somme).
9. In ragione dell’inammissibilità parziale della domanda della ricorrente (quanto all’importo eccedente gli € 5.311,11) e della soccombenza soltanto parziale (e in buona parte virtuale) dell’amministrazione le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre per la restante metà seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito nei confronti della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere nei limiti e nei sensi indicati in parte motiva, lo accoglie nei limiti e nei sensi indicati in parte motiva e per la restante parte lo dichiara inammissibile.
Dichiara compensate per la metà le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l’amministrazione resistente e per la restante parte condanna il Ministero dell’Istruzione del Merito al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € 750,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Marco Alfano per dichiarato anticipo.
Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RU, Presidente
CE OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OL | GI RU |
IL SEGRETARIO