Art. 91. Servizi di vigilanza antincendio 1. I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
2. I servizi di vigilanza, allorche' organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equita' e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalita' e privilegiando la volontarieta'.
3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell'attivita' con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilita' delle attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita, sul luogo del servizio.
4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'attivita', deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale.
5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale operativo:
a) prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e controlla gli impianti e mezzi di protezione antincendio, la fruibilita' delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di comunicazione. Laddove sono riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza, che non sia possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, determinando condizioni di rischio, il responsabile del servizio di vigilanza attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , dandone conoscenza al comando provinciale dei vigili del fuoco, e ne da comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
b) durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che vengano osservate le prescrizioni regolamentari e quelle di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel luogo dell'attivita' per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti;
d) al termine del servizio, il responsabile redige un rapporto relativo alle attivita' svolte che viene acquisito agli atti del comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti.
Note all'art. 91:
Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 .
«Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio). - 1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita' di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformita' alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.».
Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , si veda nella nota all'articolo 86.
Si riporta il testo dell' articolo 82 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ):
«Art. 82. - Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.».
2. I servizi di vigilanza, allorche' organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equita' e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalita' e privilegiando la volontarieta'.
3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell'attivita' con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilita' delle attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita, sul luogo del servizio.
4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'attivita', deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale.
5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale operativo:
a) prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e controlla gli impianti e mezzi di protezione antincendio, la fruibilita' delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di comunicazione. Laddove sono riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza, che non sia possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, determinando condizioni di rischio, il responsabile del servizio di vigilanza attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , dandone conoscenza al comando provinciale dei vigili del fuoco, e ne da comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
b) durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che vengano osservate le prescrizioni regolamentari e quelle di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel luogo dell'attivita' per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti;
d) al termine del servizio, il responsabile redige un rapporto relativo alle attivita' svolte che viene acquisito agli atti del comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti.
Note all'art. 91:
Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 .
«Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio). - 1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita' di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformita' alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.».
Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , si veda nella nota all'articolo 86.
Si riporta il testo dell' articolo 82 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ):
«Art. 82. - Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.».