Art. 6.
Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a concedere, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, somme in analogia, e in conformita' delle disposizioni della presente.
Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a concedere, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, somme in analogia, e in conformita' delle disposizioni della presente.