Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8465 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05502/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5502 del 2022, proposto da EL AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Costagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci, 19;
contro
Comune di Marano di Napoli, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 11 del 20 settembre 2022, successivamente notificato, a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Marano di Napoli, con cui è stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 12/22 del 2 febbraio 2022 ed è stata contestualmente disposta l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edili, realizzate nel territorio comunale, dell’area di sedime nonché dell’ulteriore area necessaria ai lavori di demolizione, pari a complessivi mq. 125,00 della particella n. 534 sub. 42 del foglio 14 ed è stata, altresì, quantificata la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi, ex art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001, nella misura di euro 10.000,00;
b) del provvedimento prot. n. 29135 del 20 settembre 2022, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli, recante irrogazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, della sanzione pecuniaria nella misura di euro 10.000,00;
c) del verbale del Comando di P.M. prot. n. 26206 del 5 settembre 2022, di constatazione dell'inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, ivi richiamato;
d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di Marano di Napoli, richiamato il verbale del comando di polizia municipale, ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 12/2022, avente ad oggetto un manufatto di circa 80 mq a destinazione abitativa, completo di pavimenti e impiantistica, realizzato sul terrazzo di copertura del suo immobile, ed ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva, dell’area di sedime e dell’ulteriore area necessaria ai lavori di demolizione, pari a 125 mq, nonché il provvedimento comunale che ha quantificato in 10.000 euro la sanzione pecuniaria per gli abusi ex art. 31 comma 4 bis d.P.R. 380/2001.
La deducente evidenzia che l’immobile alla data di adozione dell’ordine di demolizione era sottoposto a sequestro penale ed è stato dissequestrato solo il 28 ottobre 2022, dopo la notifica dei provvedimenti impugnati.
Tanto premesso, deduce i seguenti motivi di illeggittimità:
I. Violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. 380/01-eccesso di potere- inesistenza dei presupposti in fatto e diritto- violazione del giusto procedimento . Il provvedimento demolitorio non indicava con esattezza i beni che sarebbero stati acquisiti al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; ciò ha precluso all’interessata di valutare le conseguenze derivanti dall’inosservanza dell’ordine;
II. Violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/01- eccesso di potere - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- difetto di istruttoria- violazione del giusto procedimento . L’amministrazione ha preso in considerazione unicamente la scadenza del termine previsto per la demolizione, senza valutare che l’immobile era a tale data soggetto a sequestro penale, e quindi indisponibile, con conseguente impossibilità per il destinatario di ottemperare all’ordine di ripristino;
III. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/01 – violazione e falsa applicazione l. 241/90- eccesso di potere- difetto di motivazione – violazione del giusto procedimento- sviamento . Il Comune ha illegittimamente disposto l’acquisizione non solo delle opere abusive e dell’area di sedime, ma anche di un’ulteriore area “necessaria ai lavori di demolizione” estesa 125 mq. Ciò in violazione dell’art. 31 TUE, che prevede l’acquisizione esclusivamente dell’ulteriore area “ necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ”;
IV. Violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/01 – violazione l. 07/08/1990 n. 241 – violazione l. 689/81-violazione artt. 24 e 97 costituzione- eccesso di potere- difetto di motivazione- violazione del giusto procedimento . L’Amministrazione non ha indicato a quale catasto (terreni o fabbricati) devono ricondursi il foglio 14 e la particella n. 534, sub 42 oggetto del provvedimento ablatorio; non ha quindi indicato in maniera precisa i dati catastali né i criteri di calcolo per la determinazione dell’area da acquisire e della sanzione pecuniaria;
V. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3,42 e 97 cost.; art. 11 preleggi; artt. 2, 3, 7 e segg., l. 241/90; art. 31, comma 4-bis, del d.p.r. 380/2001 come introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis, l. n. 164/2014; d.P.R. 380/2001; artt. 1,12,14 e 28, l.689/81) – eccesso di potere (carenza dei presupposti e di istruttoria, prescrizione ex l. 689/81 – violazione del giusto procedimento e del principio di legalità . La sanzione pecuniaria è comminata in violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, che impone all'Amministrazione la contestazione immediata della violazione o comunque la sua notificazione al trasgressore entro il termine perentorio di novanta giorni. Inoltre la quantificazione della sanzione pecuniaria non è supportata da idonea motivazione;
VI. Eccesso di potere per genericità nell'individuazione della normativa ritenuta violata - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto-violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/01 . Il provvedimento di acquisizione è viziato per carenza di motivazione, perché l’amministrazione comunale non ha previamente verificato il contrasto dell’opera abusiva con gli interessi urbanistici e ambientali né ha specificato la maggiore o minore rilevanza del danno urbanistico e ambientale prodotto dall’intervento edilizio;
VII. Violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. 380/01- violazione art. 3 l. 241/90- eccesso di potere-inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto-difetto assoluto di istruttoria. Il provvedimento è stato assunto in assenza di adeguata istruttoria. In particolare il Comune non ha valutato la compatibilità dell’opera con rilevanti interessi urbanistico-ambientali e la sua utilizzabilità a fini pubblici;
VIII. Violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/01 - violazione l. 07/08/1990 n. 241 - eccesso di potere - erronea valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto - carenza assoluta di motivazione . Il provvedimento difetta di adeguata motivazione.
Il Comune di Marano di Napoli, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La parte ricorrente, dopo il deposito del ricorso, non ha spiegato ulteriori difese.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025, alla quale è stata trattenuta in decisione sulla base degli scritti.
DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale e di irrogazione della sanzione pecuniaria, conseguenti all’inottemperanza della ricorrente all’ordine di demolizione, che non è stato dalla stessa impugnato entro i termini decadenziali.
Va disatteso il primo motivo, con il quale la deducente contesta che l’ordine di demolizione avrebbe dovuto individuare con precisione l’area oggetto di acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo, infatti, “l'effetto acquisitivo costituisce una conseguenza fissata direttamente dalla legge e il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato non deve necessariamente contenere l'esatta indicazione dell'area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione) è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (C.d.S. sez.V,7.7.2014 n. 3438). ” (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 26 agosto 2024, n. 4665).
È infondato anche il secondo motivo, secondo cui l’ordinanza di demolizione era ineseguibile perché l’immobile era soggetto a sequestro penale; difetterebbe quindi il presupposto soggettivo per l’applicabilità della sanzione acquisitiva e della sanzione pecuniaria.
Secondo il prevalente orientamento interpretativo la pendenza di un sequestro penale costituisce un fatto del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. La misura cautelare reale non è infatti un impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione, né giustifica l’inerzia del suo destinatario, che ha l'onere di richiedere al giudice penale il dissequestro per poter eseguire la demolizione. (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7091).
Pertanto “ Il privato, che voglia evitare l’effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione, deve tenere un comportamento attivo volto, comunque, ad eliminare l’abuso perpetrato: pertanto, deve sollecitare all’autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di poter provvedere direttamente all’eliminazione, sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell’istanza - nella specie non intervenuto - giustificherebbe il factum principis che potrebbe inibire l’ordine di demolizione e/o l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale” (Cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 16/12/2024, n. 7091) .” (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 23 ottobre 2025, n. 6905; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 8 ottobre 2025, n. 6600).
Va disatteso il quarto motivo, atteso che non risulta alcuna incertezza sull’area oggetto del provvedimento di acquisizione.
Non può trovare accoglimento il quinto motivo, volto a censurare il difetto di motivazione in punto di quantificazione della sanzione pecuniaria. La sanzione si è tenuta infatti ben al di sotto del minimo di legge. Peraltro ai fini del calcolo, come risulta espressamente dal provvedimento avversato, il Comune risulta essersi attenuto alla delibera commissariale n. 18 dell’11 luglio 2016 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e successiva delibera commissariale n. 93 del 6 dicembre 2015 (modifiche al regolamento comunale “Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”), che non risultano impugnate. Né è fondata censura sotto il profilo della violazione del termine perentorio di 90 giorni per la contestazione e notificazione della sanzione pecuniaria; ciò in virtù dell'art. 14 della Legge 689/1981, che impone all'Amministrazione procedente la contestazione immediata della violazione o comunque la sua notificazione al trasgressore entro il termine perentorio di novanta giorni.
L’abuso edilizio costituisce infatti illecito permanente; l’obbligo di rimozione delle opere non si esaurisce con la scadenza del termine di 90 giorni per l’esecuzione dell’ordine demolitorio, perdurando sino al ripristino della situazione legittima (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 25 giugno 2025, n. 4752).
Non possono trovare accoglimento il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, con i quali si contesta il difetto di motivazione e istruttoria; in particolare la deducente lamenta la genericità del riferimento alla normativa urbanistica violata e la mancata indicazione delle ragioni di contrasto dell’opera abusiva con gli interessi urbanistici e ambientali.
Le sanzioni impugnate costituiscono atti vincolati e necessitati a fronte dell’ordinanza di demolizione rimasta inottemperata; né l’interessata può in questa sede muovere censure che avrebbe dovuto sollevare avverso l’ordine di ripristino rimasto inoppugnato.
È invece fondato il terzo motivo, con il quale è dedotta l’illegittimità dell’acquisizione, oltre al bene abusivo e all’area di sedime, di un’ulteriore area “necessaria ai lavori di demolizione”.
Occorre premettere, al riguardo, che secondo un consolidato orientamento interpretativo, “ mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione e specificazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire va, volta per volta, motivata con l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto ed i criteri di determinazione di detta area. A tale riguardo la circostanza, che il Legislatore non abbia predeterminato l'ulteriore area acquisibile, ma si sia limitato a prevedere che tale area “non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”, può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia funzionale e strumentale rispetto all'acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime. In altri termini - non potendosi ragionevolmente ritenere che il Legislatore abbia affidato al puro arbitrio dell'Amministrazione la determinazione dell'ulteriore area acquisibile - la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l'uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ne consegue che il nesso funzionale tra i due acquisti implica che l'Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio 2025, n. 4136 ed ivi precedenti giurisprudenziali). ” (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4752/2025 cit.).
Inoltre la normativa consente di acquisire ulteriore area solo ove necessaria per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, mentre il Comune ha in specie acquisito 125 mq necessari ai lavori di demolizione, ovvero per un’esigenza diversa da quella prevista dalla legge (e peraltro del tutto temporanea) e non ha fornito adeguata motivazione sui criteri con cui l’ha individuata.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto nella sola parte in cui dispone l’acquisizione di un’area ulteriore e diversa dal bene abusivo e dall’area di sedime; il provvedimento di acquisizione va quindi annullato in parte qua .
L’accoglimento solo parziale del ricorso e la peculiarità del contenzioso giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nella sola parte in cui il provvedimento n. 11/2022 del Comune di Marano di Napoli dispone l’acquisizione al patrimonio comunale dell’“area necessaria ai lavori di demolizione, pari a complessivi mq catastali 125,00 della particella n. 534 sub. 42 del foglio 14”; lo respinge per il resto.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | OL EV |
IL SEGRETARIO