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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 1015/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa EL GI RE, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 09/07/2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. N. 1015/2025 posta in deliberazione tra:
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Priverno, via Torretta Rocchigiana 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Reali, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. elettivamente domiciliata in , Piazza Gramsci n. 4 e CP_2 rappresentata e difesa a mezzo di propri funzionari, giusta Delega in atti.
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, ha chiesto al Giudice di accertare il proprio diritto alla liquidazione da parte dell' dei ratei maturati della pensione di invalidità civile CP_2 riconosciuta in sede di Commissione in data 1.08.2024 a CP_2 decorrere dalla data della domanda del 29.11.2023, con condanna dell' al pagamento del dovuto con interessi legali fino al CP_2 soddisfo. Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- che in data 1.08.2024 veniva riconosciuto dalla Commissione Medica ambito territoriale di , invalido al 100% con CP_2 totale e permanente inabilità lavorativa ex art. 2 e 12 L. 118/71 a decorrere dal momento della domanda presentata il 29.11.2023, e con necessità di revisione nel mese di agosto 2025;
- che l' alla fine del mese di Agosto 2024 comunicava CP_2 all'istante l'impossibilità di accogliere la domanda di pensione di inabilità civile n. 3930982900534 per presunto superamento dei limiti reddituali;
- di aver dichiarato per l'anno 2023 un reddito di €12.996,00, essendo il limite di reddito previsto dall per il beneficio CP_2 richiesto pari ad € 19.461,12;
- di aver pertanto presentato in data 08.10.2024 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Frosinone, impugnando il provvedimento di rigetto;
- che l' con provvedimento del 5.03.2025 respingeva il ricorso CP_2 proposto ritenendo che “nel Mod. AP70 presentato all' CP_3 tramite Patronato, ha dichiarato il reddito personale di €. 20.000, superando così il previsto limite di €. 19.461,12 che veniva respinto”.
Parte ricorrente, premesso di aver dichiarato per l'anno 2023 un reddito inferiore al limite reddituale legislativamente previsto, ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere la liquidazione di tutti i ratei maturati della pensione di invalidità civile riconosciuta dalla Commissione in data 1.08.2024 a decorrere dalla data CP_2 della domanda del 29.11.2023, con condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei ancora dovuti e non versati con interessi legali fino al soddisfo.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare CP_2 inammissibile la domanda, in quanto nel Mod. AP70 presentato all tramite Patronato, ha dichiarato il reddito personale di CP_3
€ 20.000, superando così il previsto limite di €. 19.461,12.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento dei ratei della pensione di invalidità civile riconosciuta in sede di Commissione in data 1.08.2024 a CP_2 decorrere dalla data della domanda del 29.11.2023, avendo dichiarato per l'anno 2023 un reddito inferiore previsto limite di
€. 19.461,12.
L' ha chiesto di dichiararsi inammissibile la domanda, per CP_2 superamento dei limiti di reddito, deducendo che nel Mod. AP70 presentato all'Istituto tramite Patronato, il ricorrente ha dichiarato il reddito personale di €. 20.000, superando così il previsto limite di €. 19.461,12.
Sul punto va osservato che la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Per l'anno 2024 l'importo della pensione è di 333,33 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.461,12 euro. La misura della prestazione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione ex art. 70 legge 388/2000).
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale si considerano i redditi personali soggetti ad IRPEF. In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, se derivanti da pensione, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti nell' anno precedente.
Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato di trovarsi nel possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente per l'erogazione dei pagamenti richiesti, avendo dichiarato per l'anno 2023 un reddito inferiore a €19.461,12, depositando in atti dichiarazione dei redditi allegata in atti.
Né risulta depositato in atti dall il richiamato modello AP 70 CP_2 sulla cui base l'Ente ha espresso il diniego alla liquidazione della prestazione.
Quanto alla sussistenza del requisito sanitario, accertato dalla Commissione media in data 01.08.2024, risulta incontestato CP_2 tra le parti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente alla liquidazione dei ratei della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2023.
Il ricorso pertanto è fondato e va accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla CP_2 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Controparte_1 CP_2
14/04/2022 nella causa iscritta al n. 1015/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli importi dovuti a titolo pensione di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2023, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
b) Per l'effetto, condanna l' al pagamento a favore del CP_2 ricorrente dei ratei maturati e non riscossi con relativi interessi spettanti a titolo di assegno di invalidità ex art. 2 e 12 L. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2023; c) Condanna l al pagamento, in favore di CP_2 Pt_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 866,00
[...] oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi. Frosinone, 09/07/2025
Il Giudice
EL GI RE
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa EL GI RE, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 09/07/2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. N. 1015/2025 posta in deliberazione tra:
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Priverno, via Torretta Rocchigiana 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Reali, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. elettivamente domiciliata in , Piazza Gramsci n. 4 e CP_2 rappresentata e difesa a mezzo di propri funzionari, giusta Delega in atti.
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, ha chiesto al Giudice di accertare il proprio diritto alla liquidazione da parte dell' dei ratei maturati della pensione di invalidità civile CP_2 riconosciuta in sede di Commissione in data 1.08.2024 a CP_2 decorrere dalla data della domanda del 29.11.2023, con condanna dell' al pagamento del dovuto con interessi legali fino al CP_2 soddisfo. Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- che in data 1.08.2024 veniva riconosciuto dalla Commissione Medica ambito territoriale di , invalido al 100% con CP_2 totale e permanente inabilità lavorativa ex art. 2 e 12 L. 118/71 a decorrere dal momento della domanda presentata il 29.11.2023, e con necessità di revisione nel mese di agosto 2025;
- che l' alla fine del mese di Agosto 2024 comunicava CP_2 all'istante l'impossibilità di accogliere la domanda di pensione di inabilità civile n. 3930982900534 per presunto superamento dei limiti reddituali;
- di aver dichiarato per l'anno 2023 un reddito di €12.996,00, essendo il limite di reddito previsto dall per il beneficio CP_2 richiesto pari ad € 19.461,12;
- di aver pertanto presentato in data 08.10.2024 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Frosinone, impugnando il provvedimento di rigetto;
- che l' con provvedimento del 5.03.2025 respingeva il ricorso CP_2 proposto ritenendo che “nel Mod. AP70 presentato all' CP_3 tramite Patronato, ha dichiarato il reddito personale di €. 20.000, superando così il previsto limite di €. 19.461,12 che veniva respinto”.
Parte ricorrente, premesso di aver dichiarato per l'anno 2023 un reddito inferiore al limite reddituale legislativamente previsto, ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere la liquidazione di tutti i ratei maturati della pensione di invalidità civile riconosciuta dalla Commissione in data 1.08.2024 a decorrere dalla data CP_2 della domanda del 29.11.2023, con condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei ancora dovuti e non versati con interessi legali fino al soddisfo.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare CP_2 inammissibile la domanda, in quanto nel Mod. AP70 presentato all tramite Patronato, ha dichiarato il reddito personale di CP_3
€ 20.000, superando così il previsto limite di €. 19.461,12.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento dei ratei della pensione di invalidità civile riconosciuta in sede di Commissione in data 1.08.2024 a CP_2 decorrere dalla data della domanda del 29.11.2023, avendo dichiarato per l'anno 2023 un reddito inferiore previsto limite di
€. 19.461,12.
L' ha chiesto di dichiararsi inammissibile la domanda, per CP_2 superamento dei limiti di reddito, deducendo che nel Mod. AP70 presentato all'Istituto tramite Patronato, il ricorrente ha dichiarato il reddito personale di €. 20.000, superando così il previsto limite di €. 19.461,12.
Sul punto va osservato che la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Per l'anno 2024 l'importo della pensione è di 333,33 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.461,12 euro. La misura della prestazione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione ex art. 70 legge 388/2000).
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale si considerano i redditi personali soggetti ad IRPEF. In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, se derivanti da pensione, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti nell' anno precedente.
Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato di trovarsi nel possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente per l'erogazione dei pagamenti richiesti, avendo dichiarato per l'anno 2023 un reddito inferiore a €19.461,12, depositando in atti dichiarazione dei redditi allegata in atti.
Né risulta depositato in atti dall il richiamato modello AP 70 CP_2 sulla cui base l'Ente ha espresso il diniego alla liquidazione della prestazione.
Quanto alla sussistenza del requisito sanitario, accertato dalla Commissione media in data 01.08.2024, risulta incontestato CP_2 tra le parti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente alla liquidazione dei ratei della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2023.
Il ricorso pertanto è fondato e va accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla CP_2 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Controparte_1 CP_2
14/04/2022 nella causa iscritta al n. 1015/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli importi dovuti a titolo pensione di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2023, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
b) Per l'effetto, condanna l' al pagamento a favore del CP_2 ricorrente dei ratei maturati e non riscossi con relativi interessi spettanti a titolo di assegno di invalidità ex art. 2 e 12 L. 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.11.2023; c) Condanna l al pagamento, in favore di CP_2 Pt_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 866,00
[...] oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi. Frosinone, 09/07/2025
Il Giudice
EL GI RE