Articolo 11 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 maggio 1976
Art. 11.
In deroga a quanto stabilito dall' articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 , e' riservata la somma di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Bisaquino per la concessione di contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione e che si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.
Per la concessione del contributo si applicano le procedure stabilite dalla presente legge.
Si applicano altresi' le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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