Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
20674/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. RODOLFI MONIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. RODOLFI MONIA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
1) “Affido e collocamento dei figli: Stante la maggiore età raggiunta da tutti i tre figli della coppia, nulla si prevede in punto di affido e visitazioni, con revoca delle statuizioni assunte in sede di separazione in punto di affido, esercizio della responsabilità genitoriale e visitazioni.
2) Concorso al mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti: Il IG.
[...]
provvederà a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1
, maggiori di età ma non ancora economicamente autosufficienti, la somma mensile Per_2 di € 450,00= (euro 225,00= a figlio), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da pagarsi a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò sino all'indipendenza economica di ciascun figlio.
1
Tribunale di ES (doc. 06), che di seguito si riporta:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
I/I) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN sia già noto oppure indicato nella richiesta. 4) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che:
• L'assegno unico venga attribuito (richiesto ed erogato) al 50% da ciascuno dei genitori;
2 • La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota alla quale devono concorrervi in base al provvedimento giudiziale.
• Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute. 5) Casa coniugale: L'abitazione familiare sita in Mazzano (BS) via Dei Ferrazzi n.3/n e 3/r, costituita dagli immobili catastalmente censiti al catasto fabbricati del predetto Comune, Sez.
Urb. NCT, Foglio 10, Particella 193, Subalterno 1 (categoria A/2, Classe 3, Consistenza 5,5 vani) e subalterno 9 (categoria C/6, Classe 2, consistenza 20 mq), in comproprietà tra i coniugi per le rispettive quote indivise pari al 75/100 in capo al IG. e 25/100 in capo Pt_1 alla IG.ra (cfr. visura catastale di cui al doc. 05), già assegnata in sede di CP_1 separazione alla IG.ra , rimane alla medesima assegnata con gli arredi. Controparte_1
6) Accordo patrimoniale tra le parti: Al fine di regolare e per ciò stesso definire ogni rapporto, non solo patrimoniale intercorso tra i coniugi, ed a tacitazione di ogni ulteriore pretesa reciproca (ritenendosi quindi, per quanto stabilito e concordato nel presente ricorso, pienamente soddisfatti), i ricorrenti concordano quanto di seguito:
(a) Con riguardo alla casa coniugale sita in Mazzano (BS) via Dei Ferrazzi n.3/n e 3/r, costituita dagli immobili catastalmente censiti al catasto fabbricati del predetto Comune,
Sez. Urb. NCT, Foglio 10, Particella 193, Subalterno 1 (categoria A/2, Classe 3,
Consistenza 5,5 vani) e subalterno 9 (categoria C/6, Classe 2, consistenza 20 mq), in comproprietà tra i coniugi per le rispettive quote indivise pari al 75/100 in capo al IG.
e 25/100 in capo alla IG.ra (cfr. visura catastale di cui al doc. 05), il Pt_1 CP_1
IG. si impegna a trasferire alla IG.ra la propria Parte_1 Controparte_1 quota di proprietà degli immobili costituenti la casa coniugale come sopra identificata tramite riferimenti catastali, per il prezzo pattuito di € 150.000,00= (centocinquantamila/00). La IG.ra sin d'ora si impegna ad acquistare la CP_1 quota immobiliare del IG. sopra detta, e le parti concordano che il trasferimento Pt_1 immobiliare dovrà essere eseguito, a cura e spese di parte acquirente IG ra CP_1 con rogito notarile entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Ad ogni effetto di legge, si dà atto che l'accordo patrimoniale sopra detto relativo al trasferimento immobiliare, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi i IGnori CP_1
e .
[...] Parte_1
(b) Con riguardo agli arredi della casa coniugale: I ricorrenti dichiarano di aver già suddiviso, di comune accordo, gli oggetti costituenti l'arredo dell'abitazione familiare e di aver trattenuto, ognuno per sé, gli oggetti personali.
7) Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento o divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti.
8) Assenso documenti identità ed espatrio: Le parti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi, passaporto incluso, attestando sin d'ora l'assenza di inibitorie al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto incluso).
9) Revoca parziale delle condizioni di separazione: I punti n. 9), 10) e 11) di cui alle condizioni della separazione sono da intendersi espressamente revocati.
10) Chiusura: Con gli adempimenti di cui sopra, le parti dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
3 11) Spese del presente giudizio: Le spese legali del presente giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti.
12) Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/07/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Gavardo (atto n. 22 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in ES, nella Camera di conIGlio del giorno 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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