Trib. Gorizia, sentenza 16/04/2025, n. 67
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Monocratico dott. Gabriele Allieri del Tribunale di Gorizia, riguarda la causa R.G. 516/2024, in cui un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sostenendo che fosse discriminatorio a causa del suo stato di salute. La parte ricorrente ha richiesto la dichiarazione di nullità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. La parte resistente ha contestato le pretese, sostenendo la legittimità del licenziamento in ragione di difficoltà economiche e criteri di selezione oggettivi.

Il Giudice ha accolto il ricorso, ritenendo che il licenziamento fosse discriminatorio, in quanto basato su limitazioni legate alla disabilità del lavoratore. Ha argomentato che la scelta di licenziare il ricorrente fosse influenzata dalla sua minore fungibilità rispetto ad altri dipendenti, evidenziando che la discriminazione non dipende dalla volontà del datore di lavoro, ma dal trattamento riservato al lavoratore in quanto appartenente a una categoria protetta. Pertanto, ha dichiarato la nullità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un'indennità risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gorizia, sentenza 16/04/2025, n. 67
    Giurisdizione : Trib. Gorizia
    Numero : 67
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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