Ordinanza cautelare 24 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, via Santella, 35;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
del provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica, datato 23 novembre 2022, contrassegnato con il n. 1318549, in alto a destra, e con il n. 85, in alto a sinistra, a mezzo del quale si dichiara la non idoneità del ricorrente con riferimento al concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti indetto con Decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020;
nonché di ogni ulteriore atto/provvedimento prodromico, contestuale, connesso, successivo, presupposto, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto, con riserva di dedurre motivi aggiunti e con ulteriore espressa riserva di impugnazione della graduatoria definitiva;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 maggio 2023 e depositato in data 1° giugno 2023,
a) del giudizio di non idoneità emesso in data 14/04/2023 dal “ Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, 3^ Divisione Centro Psicotecnico ” e notificato in pari data, con cui si escludeva in via definitiva il ricorrente dal concorso per l’assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato – Scorrimento;
b) del provvedimento di convocazione “con riserva” del ricorrente n. DAGEP 333CON Servizio Concorsi – prot. 0012213 del 28/03/2023, notificato al ricorrente in data 30/03/2023 in esecuzione dell’Ordinanza resa dal TAR Lazio-Roma n. 1159/2023 e pubblicata in data 24/02/2023, nella parte in cui si “indica”, per l’accertamento dell’idoneità attitudinale, il riferimento alle disposizioni relative al (diverso) concorso per l’assunzione di 1188 Allievi Agenti della Polizia di Stato e non a quello per 1650 posti Allievi Agenti della Polizia di Stato, al quale partecipava il ricorrente, indetto con decreto del Sig. Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 29/01/2020 e pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale del 31/01/2020;
c) dei verbali, delle determinazioni e del giudizio emesso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali all’esito delle prove attitudinali alle quali partecipava il ricorrente, in data 14/04/2023, presso il centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, in riferimento al concorso di interesse;
d) dei verbali e delle risultanze degli accertamenti delle prove attitudinali alle quali veniva sottoposto il ricorrente, in data 14/04/2023, presso il centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, in riferimento al concorso di interesse;
e) dei verbali, del colloquio finale e delle risultanze degli accertamenti prodromici al giudizio emesso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali all’esito del colloquio finale, al quale partecipava il ricorrente, in data 14/04/2023, presso il centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, in riferimento al concorso di interesse;
f) di ogni ulteriore atto/provvedimento prodromico, contestuale, connesso, successivo, presupposto, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto, con riserva, una volta che sia stato conosciuto, di dedurre motivi aggiunti, con espressa riserva di impugnare la graduatoria di scorrimento;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso alla ulteriore fase della procedura del concorso de quo ;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente all’attribuzione alla ricorrente di un legittimo giudizio positivo di idoneità ed all’adozione del conseguentemente provvedimento di ammissione dello stesso alla fase successiva delle prove, ai fini dell’utile collocazione nella graduatoria concorsuale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. UC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che il ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, successivamente integrato da motivi aggiunti, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità. In estrema sintesi, secondo la prospettazione del ricorrente, risulterebbe illegittimo il giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti dall’Amministrazione e, pertanto, risulterebbe del pari illegittima la sua esclusione definitiva dal concorso per l’assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato;
Rilevato che il ricorrente, nel corso del giudizio – segnatamente in data 5 marzo 2026 – ha versato in atti una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla delibazione nel merito del proposto gravame, “ non ravvisando utilità dall’ulteriore prosieguo dell’azione, in quanto gli eventi successivi hanno determinato uno stato oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mirava il ricorso giurisdizionale ”, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che alla luce della formale dichiarazione resa in giudizio dal ricorrente in data 13 marzo 2026 e in virtù della piena operatività del principio dispositivo nell’ambito del processo amministrativo, il presente ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. c) , c.p.a.;
Ritenuto che sussistano giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della definizione in rito della controversia, nonché della espressa richiesta all’uopo avanzata dalla parte ricorrente alla quale l’Amministrazione resistente non si è opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
UC FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UC FF | IT IC |
IL SEGRETARIO