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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 432 / 2023 R.G. ;
promosso da:
Pt_ (GIA' (c.f. ), per tramite della Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123
VERONA;
- appellante contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. PUDDU GIANNI ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo Studio in VIA ROASIO, 16 10143 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Cessione dei crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale: riformare la sentenza n. 3654/2022 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice Dott. Guglielmo
Rende, pubblicata il 21/9/2022 nel procedimento RG 16614/2022 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4226/2020 emesso dallo stesso Tribunale in data 29/6/2020 (RG
10115/2020) e quindi rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri e Controparte_1 [...]
CP_2
in subordine: accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti Parte_1 dei sig.ri e della somma di € 14.611,81 (ovvero quella Controparte_1 CP_2
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale di € 11.347,67 dalla domanda monitoria fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
-Respingere le domande tutte formulate da parte appellante per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 3654/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino, nel giudizio Rg. 16614/2020.
Con vittoria di competenze, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – In data 29.01.2009 concludeva con il contratto Controparte_1 Parte_3 di finanziamento n. 15512559 dell'importo di € 25.000, da restituirsi in n. 120 rate da €
2 315,50 ciascuna, TAN 8,92 % e TAEG 9,29 %; il contratto veniva sottoscritto in veste di coobbligato da CP_2
1.2 – Assumendo di avere acquistato, per cessione di una serie di rapporti, anche il credito per cui è causa, in forza di contratto concluso in data 14.06.2018 con , che poi CP_3 aveva ceduto quegli stessi rapporti per contratto di cessione di ramo d'azienda, Pt_1
agiva con ricorso per ingiunzione dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti del debitore principale e della garante, per il residuo ancora da restituire, oltre accessori.
Il Tribunale di Torino pronunciava il decreto ingiuntivo n. 4226/2020 per € 14.611,81, di cui
€ 11.347,67 in linea capitale, oltre agli interessi e spese.
1.3 – e anno proposto opposizione avverso il predetto Controparte_1 CP_2
decreto, contestando:
a) la carenza di titolarità attuale del credito in capo a;
Pt_1
b) la mancanza di prova dell'erogazione della somma, indispensabile per il perfezionamento del contratto di mutuo, come contratto reale;
c) l'omessa indicazione delle voci di calcolo utilizzate per il conteggio della somma richiesta con ricorso per ingiunzione, con conseguente nullità per indeterminatezza del decreto ingiuntivo emanato;
d) l'applicazione, in violazione del divieto dell'art. 1283 c.c., di interessi ulteriori sulla somma capitale, già comprensiva di interessi inglobati nelle rate;
e) l'usurarietà degli interessi pattuiti, individuato il tasso soglia, per quel tipo di operazioni al primo trimestre 2009, al 16,65% annuo, con gli effetti dell'art. 1815, 2° co., c.c.;
f) l'omessa pattuizione degli interessi moratori richiesti;
g) la non debenza, perché non pattuite espressamente, delle spese per costi assicurativi, le spese di esazione-affidamento, le spese di “rit. Pagamento”, le spese di gestione pratica e le spese di estratto conto.
1.4 – Il Tribunale di Torino, con sent. n. 3654/2022 emessa il 21.09.2022, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, sul rilievo assorbente che non aveva Pt_1
Pt_ dimostrato di essersi resa cessionaria del credito in questione, sul rilievo che si sarebbe limitata a produrre il contratto di cessione con , senza tuttavia produrre Parte_3 anche, in modo integrale o per estratto sottoscritto, l'all. A, contenente l'elenco dei crediti ceduti;
il documento prodotto sub 4 consta infatti di un semplice file (di provenienza
3 unilaterale), del tutto vuoto, eccezion fatta per una stringa ove sono riportati i dati di uno degli opponenti.
2. – L'appello di . Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Pt_1
Anzitutto, si dice, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'operazione in forza della quale essa società appellante era divenuta titolare del credito non era una cessione speciale “in blocco” secondo il TUB (o la legge sulle cartolarizzazioni), bensì una cessione di diritto comune di una pluralità di crediti individuati nel contratto di cessione – sicchè ogni riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 58, co. 3, TUB compiuta dall'opponente- odierna appellante e dal Tribunale era errato.
In secondo luogo, ribadito che si tratta di una cessione di crediti di diritto comune, essa società appellante ha prodotto il contratto di cessione tra l'originaria mutuante
[...]
(doc. 2 fasc. monitorio), con relativo estratto elenco crediti ceduti omissato per Pt_3
evidenti ragioni di privacy dei debitori ceduti non coinvolti nel presente giudizio (doc. 3), che individua esattamente il credito azionato riportando esattamente il numero di contratto e l'importo in linea capitale trasferito dalla cedente;
ha, inoltre, prodotto la Parte_3 cessione del ramo d'azienda da a , che nelle more ha cambiato CP_3 Pt_1 denominazione in IFIS NPL Investing s.p.c. e l'estratto dell'elenco dei crediti conferiti nell'ambito della predetta cessione di ramo d'azienda, nonché la comunicazione personale Pt_ di cessione effettuata dalla stessa , mai contestata, a conferma del trasferimento.
Infine, sussisterebbero elementi presuntivi inequivoci per ritenere perfezionata la cessione e trasferita, quindi, la titolarità del credito, in particolare, tutta la documentazione riferita alla posizione creditoria, compreso l'e/c predisposto da e la comunicazione di Parte_3
decadenza dal beneficio del termine, e i dati e i documenti personali dei debitori, nonché la raccomandata con cui viene comunicata ai debitori, principale e garante, della cessione a
, ciò che costituirebbe indizio sufficiente per ritenere che aveva CP_3 Parte_3
voluto cedere il credito a (la quale poi lo aveva ceduto a ), in conformità CP_3 Pt_1 con quanto previsto dall'art. 1262 c.c. che prevede la trasmissione al cessionario dei documenti che provano l'esistenza del credito.
2.1 – L'appellante e gli appellati ripropongono, di seguito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese di primo grado relative alle ulteriori contestazioni sollevate dai debitori opponenti e CP_1 CP_2
4 2.2 - Il motivo di impugnazione è infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
Pt_ 2.1 – La prova che pretende di aver fornito dell'avvenuta cessione dall'originaria mutuante consiste in una copia del contratto di cessione privo dell'allegato Parte_3 dei crediti ceduti, e l'elenco “omissato”, in cui compare il nominativo e il numero di posizione del e di ben lungi dal costituire un estratto firmato Controparte_4 CP_2 dell'all. A del contratto di cessione (in cui comparirebbe l'elenco delle posizioni creditorie cedute, singolarmente individuate) altro non è che un anonimo foglio a parte (doc. 3 fasc. opposizione IFIR), che è impossibile riferire in modo certo al contratto di cessione.
2.2 – Pur essendo ammissibile la prova per presunzioni per una cessione di crediti ordinaria, gli elementi indiziari che, ad avviso dell'appellante, consentirebbero di ritenere provata l'avvenuta cessione, sono, in realtà, privi di precisione e non consentono di ritenere completata la prova presuntiva sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Ora, le comunicazioni di avvenuta cessione, ai docc. 3 e 8 fasc. monitorio, al debitore principale e alla garante, fanno, bensì, riferimento al numero e ai contenuti del contratto di finanziamento per cui è causa, ma non dimostrano ancora che si fosse resa CP_3
cessionaria, in forza del contratto di cessione del 14.06.2018, proprio della posizione creditoria oggetto di questo giudizio;
e la mancanza di riferimenti contenuta nel predetto contratto di cessione impedisce di ritenere che in forza di esso sia stata trasferita la titolarità attiva del rapporto obbligatorio già intercorso tra , da una parte, ed Parte_3 [...]
e dall'altra. CP_1 CP_2
Per le stesse ragioni, ossia perché rimane del tutto ignoto se il contratto di cessione concluso tra e riguardi anche il credito per cui ora è processo, il possesso Parte_4 CP_3 del contratto di finanziamento, con tanto di carte d'identità dei debitori, e della documentazione relativa al rapporto n. 15512559, apparentemente proveniente da
[...]
(estratto conto e comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), non Pt_3
costituisce elemento univoco per trarre conclusioni circa il contenuto dei rapporti intercorsi tra e , ed in particolare per concludere in modo inequivoco che Parte_3 CP_3
il credito nascente dal predetto finanziamento n. 15512559, già di verso Parte_3
, sia stato ceduto in origine a;
non è certo, infatti, se tale Controparte_1 CP_3 possesso si giustifichi proprio e solo come l'effetto della trasmissione dei documenti
5 comprovanti il credito ai sensi dell'art. 1262 c.c. dal cedente al cessionario, oppure trovi la propria causa in altre ragioni.
Neppure sembra assumere rilievo decisivo, anche se valutato insieme agli altri elementi,
l'inerzia dei due odierni appellati (che non avrebbero assunto iniziative, anche solo contestando stragiudizialmente la cosa) a fronte della missiva con cui si loro comunicava l'avvenuto trasferimento del credito a e li si invitava a pagare a quest'ultima – CP_3
non operando infatti la regola della non contestazione a livello stragiudiziale e non essendo perciò onere di chi riceve una richiesta che ritiene illegittima di rispondere con una sua contestazione.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei minimi tariffari, stante la semplicità della causa, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (GIA' per tramite della Parte_1 Parte_1
mandataria contro e Parte_2 Controparte_1 CP_2
avverso la sent. n. 3654/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 21.09.2022, con atto di citazione notificato in data 20.03.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di e di Pt_1 Controparte_1 CP_2 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15/12/2025.
6 Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Est.
Dott. Corrado Croci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 432 / 2023 R.G. ;
promosso da:
Pt_ (GIA' (c.f. ), per tramite della Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123
VERONA;
- appellante contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. PUDDU GIANNI ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo Studio in VIA ROASIO, 16 10143 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Cessione dei crediti.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale: riformare la sentenza n. 3654/2022 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice Dott. Guglielmo
Rende, pubblicata il 21/9/2022 nel procedimento RG 16614/2022 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4226/2020 emesso dallo stesso Tribunale in data 29/6/2020 (RG
10115/2020) e quindi rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri e Controparte_1 [...]
CP_2
in subordine: accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti Parte_1 dei sig.ri e della somma di € 14.611,81 (ovvero quella Controparte_1 CP_2
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo capitale di € 11.347,67 dalla domanda monitoria fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
-Respingere le domande tutte formulate da parte appellante per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 3654/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino, nel giudizio Rg. 16614/2020.
Con vittoria di competenze, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – In data 29.01.2009 concludeva con il contratto Controparte_1 Parte_3 di finanziamento n. 15512559 dell'importo di € 25.000, da restituirsi in n. 120 rate da €
2 315,50 ciascuna, TAN 8,92 % e TAEG 9,29 %; il contratto veniva sottoscritto in veste di coobbligato da CP_2
1.2 – Assumendo di avere acquistato, per cessione di una serie di rapporti, anche il credito per cui è causa, in forza di contratto concluso in data 14.06.2018 con , che poi CP_3 aveva ceduto quegli stessi rapporti per contratto di cessione di ramo d'azienda, Pt_1
agiva con ricorso per ingiunzione dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti del debitore principale e della garante, per il residuo ancora da restituire, oltre accessori.
Il Tribunale di Torino pronunciava il decreto ingiuntivo n. 4226/2020 per € 14.611,81, di cui
€ 11.347,67 in linea capitale, oltre agli interessi e spese.
1.3 – e anno proposto opposizione avverso il predetto Controparte_1 CP_2
decreto, contestando:
a) la carenza di titolarità attuale del credito in capo a;
Pt_1
b) la mancanza di prova dell'erogazione della somma, indispensabile per il perfezionamento del contratto di mutuo, come contratto reale;
c) l'omessa indicazione delle voci di calcolo utilizzate per il conteggio della somma richiesta con ricorso per ingiunzione, con conseguente nullità per indeterminatezza del decreto ingiuntivo emanato;
d) l'applicazione, in violazione del divieto dell'art. 1283 c.c., di interessi ulteriori sulla somma capitale, già comprensiva di interessi inglobati nelle rate;
e) l'usurarietà degli interessi pattuiti, individuato il tasso soglia, per quel tipo di operazioni al primo trimestre 2009, al 16,65% annuo, con gli effetti dell'art. 1815, 2° co., c.c.;
f) l'omessa pattuizione degli interessi moratori richiesti;
g) la non debenza, perché non pattuite espressamente, delle spese per costi assicurativi, le spese di esazione-affidamento, le spese di “rit. Pagamento”, le spese di gestione pratica e le spese di estratto conto.
1.4 – Il Tribunale di Torino, con sent. n. 3654/2022 emessa il 21.09.2022, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, sul rilievo assorbente che non aveva Pt_1
Pt_ dimostrato di essersi resa cessionaria del credito in questione, sul rilievo che si sarebbe limitata a produrre il contratto di cessione con , senza tuttavia produrre Parte_3 anche, in modo integrale o per estratto sottoscritto, l'all. A, contenente l'elenco dei crediti ceduti;
il documento prodotto sub 4 consta infatti di un semplice file (di provenienza
3 unilaterale), del tutto vuoto, eccezion fatta per una stringa ove sono riportati i dati di uno degli opponenti.
2. – L'appello di . Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Pt_1
Anzitutto, si dice, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'operazione in forza della quale essa società appellante era divenuta titolare del credito non era una cessione speciale “in blocco” secondo il TUB (o la legge sulle cartolarizzazioni), bensì una cessione di diritto comune di una pluralità di crediti individuati nel contratto di cessione – sicchè ogni riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 58, co. 3, TUB compiuta dall'opponente- odierna appellante e dal Tribunale era errato.
In secondo luogo, ribadito che si tratta di una cessione di crediti di diritto comune, essa società appellante ha prodotto il contratto di cessione tra l'originaria mutuante
[...]
(doc. 2 fasc. monitorio), con relativo estratto elenco crediti ceduti omissato per Pt_3
evidenti ragioni di privacy dei debitori ceduti non coinvolti nel presente giudizio (doc. 3), che individua esattamente il credito azionato riportando esattamente il numero di contratto e l'importo in linea capitale trasferito dalla cedente;
ha, inoltre, prodotto la Parte_3 cessione del ramo d'azienda da a , che nelle more ha cambiato CP_3 Pt_1 denominazione in IFIS NPL Investing s.p.c. e l'estratto dell'elenco dei crediti conferiti nell'ambito della predetta cessione di ramo d'azienda, nonché la comunicazione personale Pt_ di cessione effettuata dalla stessa , mai contestata, a conferma del trasferimento.
Infine, sussisterebbero elementi presuntivi inequivoci per ritenere perfezionata la cessione e trasferita, quindi, la titolarità del credito, in particolare, tutta la documentazione riferita alla posizione creditoria, compreso l'e/c predisposto da e la comunicazione di Parte_3
decadenza dal beneficio del termine, e i dati e i documenti personali dei debitori, nonché la raccomandata con cui viene comunicata ai debitori, principale e garante, della cessione a
, ciò che costituirebbe indizio sufficiente per ritenere che aveva CP_3 Parte_3
voluto cedere il credito a (la quale poi lo aveva ceduto a ), in conformità CP_3 Pt_1 con quanto previsto dall'art. 1262 c.c. che prevede la trasmissione al cessionario dei documenti che provano l'esistenza del credito.
2.1 – L'appellante e gli appellati ripropongono, di seguito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese di primo grado relative alle ulteriori contestazioni sollevate dai debitori opponenti e CP_1 CP_2
4 2.2 - Il motivo di impugnazione è infondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
Pt_ 2.1 – La prova che pretende di aver fornito dell'avvenuta cessione dall'originaria mutuante consiste in una copia del contratto di cessione privo dell'allegato Parte_3 dei crediti ceduti, e l'elenco “omissato”, in cui compare il nominativo e il numero di posizione del e di ben lungi dal costituire un estratto firmato Controparte_4 CP_2 dell'all. A del contratto di cessione (in cui comparirebbe l'elenco delle posizioni creditorie cedute, singolarmente individuate) altro non è che un anonimo foglio a parte (doc. 3 fasc. opposizione IFIR), che è impossibile riferire in modo certo al contratto di cessione.
2.2 – Pur essendo ammissibile la prova per presunzioni per una cessione di crediti ordinaria, gli elementi indiziari che, ad avviso dell'appellante, consentirebbero di ritenere provata l'avvenuta cessione, sono, in realtà, privi di precisione e non consentono di ritenere completata la prova presuntiva sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Ora, le comunicazioni di avvenuta cessione, ai docc. 3 e 8 fasc. monitorio, al debitore principale e alla garante, fanno, bensì, riferimento al numero e ai contenuti del contratto di finanziamento per cui è causa, ma non dimostrano ancora che si fosse resa CP_3
cessionaria, in forza del contratto di cessione del 14.06.2018, proprio della posizione creditoria oggetto di questo giudizio;
e la mancanza di riferimenti contenuta nel predetto contratto di cessione impedisce di ritenere che in forza di esso sia stata trasferita la titolarità attiva del rapporto obbligatorio già intercorso tra , da una parte, ed Parte_3 [...]
e dall'altra. CP_1 CP_2
Per le stesse ragioni, ossia perché rimane del tutto ignoto se il contratto di cessione concluso tra e riguardi anche il credito per cui ora è processo, il possesso Parte_4 CP_3 del contratto di finanziamento, con tanto di carte d'identità dei debitori, e della documentazione relativa al rapporto n. 15512559, apparentemente proveniente da
[...]
(estratto conto e comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), non Pt_3
costituisce elemento univoco per trarre conclusioni circa il contenuto dei rapporti intercorsi tra e , ed in particolare per concludere in modo inequivoco che Parte_3 CP_3
il credito nascente dal predetto finanziamento n. 15512559, già di verso Parte_3
, sia stato ceduto in origine a;
non è certo, infatti, se tale Controparte_1 CP_3 possesso si giustifichi proprio e solo come l'effetto della trasmissione dei documenti
5 comprovanti il credito ai sensi dell'art. 1262 c.c. dal cedente al cessionario, oppure trovi la propria causa in altre ragioni.
Neppure sembra assumere rilievo decisivo, anche se valutato insieme agli altri elementi,
l'inerzia dei due odierni appellati (che non avrebbero assunto iniziative, anche solo contestando stragiudizialmente la cosa) a fronte della missiva con cui si loro comunicava l'avvenuto trasferimento del credito a e li si invitava a pagare a quest'ultima – CP_3
non operando infatti la regola della non contestazione a livello stragiudiziale e non essendo perciò onere di chi riceve una richiesta che ritiene illegittima di rispondere con una sua contestazione.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei minimi tariffari, stante la semplicità della causa, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (GIA' per tramite della Parte_1 Parte_1
mandataria contro e Parte_2 Controparte_1 CP_2
avverso la sent. n. 3654/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 21.09.2022, con atto di citazione notificato in data 20.03.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di e di Pt_1 Controparte_1 CP_2 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15/12/2025.
6 Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Est.
Dott. Corrado Croci
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