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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8713 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15122/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Dodicesima Sezione Civile
Il giudice, dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note scritte depositate dalle parti;
pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15122/2023
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: Parte_1
), elett.te dom.ta in Napoli alla via G.B. Martino n. 13/A, P.IVA_1
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Vittorio Torre (C.F. e C.F._1
EL AN (C.F. in virtù di procura in C.F._2
atti
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2
elett.te dom.to alla VIA MARIO PAGANO, 30 80137 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. SPINA VITTORIA (c.f.: ) dal qua- C.F._3
le è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costi-
tuzione e risposta
1
- RESISTENTE
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2-10-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispetti- vi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 5 aprile 2024, Controparte_2
(di seguito ) conveniva in giudizio il condominio di
[...] Parte_1
, Napoli, (di seguito “il ”) al fine di ottenere la CP_1 CP_1
risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con quest'ultimo in data 13
gennaio 2022 per grave inadempimento del committente, con CP_1
condanna dello stesso al risarcimento dei danni arrecati all'impresa, per un importo pari ad € 22.258,59; ne chiedeva inoltre, in via subordinata, la condanna a corrispondere all'impresa ricorrente il giusto indennizzo conse- guente all'indebito arricchimento per i lavori eseguiti dall'impresa, oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Più in particolare, deduceva: Parte_1
- Che con contratto stipulato in data 13 gennaio 2022, il Condominio
affidava alla ricorrente l'appalto dei lavori per opere di manutenzio- ne ordinaria della copertura del fabbricato condominiale per l'ammontare di € 40.691,83, oltre IVA, per un totale complessivo di
€ 44.761,01;
- Che, ai sensi dell'art. 9 del contratto, il prezzo dell'appalto avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti modalità: 10% alla sotto-
2
scrizione del contratto, per un importo pari ad € 4.069,18; 10% ad ef- fettivo inizio dei lavori, per un importo sempre pari ad € 4.069,18; il restante 80% in n. 6 rate mensili di pari importo, ciascuna da €
5.425,59, con decorrenza dal 30° giorno successivo all'inizio dei la-
vori;
- Che, in base a quanto pattuito dalle parti, in riferimento alle rate di pagamento l'appaltatore avrebbe emesso le relative fatture con appli- cazione dello sconto del 50%, avendo il committente optato per tale forma di agevolazione ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020;
- Che, inoltre, le parti avevano concordato che il credito di imposta maturato in virtù del suddetto sconto in fattura avrebbe poi costituito oggetto di cessione a terzi da parte dell'appaltatore, come previsto dalla normativa in materia, il quale, in tal modo, avrebbe recuperato il corrispondente importo, pari ad € 22.258,59;
- Che, pertanto, all'art. 8 del contratto le parti avevano previsto che
“Sarà cura del Committente Condominio provvedere a comunicare prima dell'inizio dei lavori il relativo riparto millesimale di spesa con l'evidenza delle quote spettanti ai singoli condomini – sia pre- ventivo che consuntivo – all'Appaltatore, al fine di consentire a
quest'ultimo di potere correttamente istruire la pratica di cessione del credito”;
- Che il Condominio si rendeva gravemente inadempiente nei paga-
menti dovuti all'impresa, avendo corrisposto, nonostante ripetuti sol- leciti, solo parzialmente le somme portate dalle fatture emesse dalla con una differenza a debito di € 13.306,39; Parte_1
3
- Che inoltre, il , nonostante vari solleciti, rimaneva ina- CP_1
dempiente altresì rispetto al previsto obbligo di consegna all'impresa appaltatrice di tutta la documentazione necessaria per consentire alla stessa di istruire la pratica di cessione a terzi dei crediti maturati in virtù del menzionato sconto in fattura;
- Che, pertanto, tramite il proprio procuratore, intimava in Parte_1
data 24 marzo 2023 al Condominio committente diffida a consegnare entro il termine di 15 giorni la documentazione in questione, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1453 e 1454 c.c., senza alcun risultato;
- Che la mancata consegna di tale documentazione comportava pesanti ripercussioni economiche per l'impresa, avendo la stessa fatto affi-
damento, al momento della stipula del contratto, sul recupero delle somme oggetto del previsto sconto in fattura mediante la cessione a terzi dei crediti fiscali maturati ai sensi dell'art. 121 del D.L.
34/2020;
Alla luce di quanto esposto, adiva dunque questo Tribu- Parte_1
nale al fine di ottenere la dichiarazione, ai sensi del comb. disp. degli artt.
1453 e 1454 c.c., della risoluzione di diritto del contratto di appalto stipula-
to tra le parti per grave inadempimento del committente, con CP_1
condanna dello stesso al risarcimento dei danni arrecati all'impresa, per un importo pari al costo dei lavori eseguiti dall'appaltatrice e non pagati dal committente in quanto oggetto di sconto in fattura, il cui corrispettivo, stan-
te la mancata consegna della documentazione da parte del CP_1
non è recuperabile dalla ricorrente mediante cessione a terzi del relativo credito maturato, pari ad € 22.258,59; chiedeva inoltre, in via subordinata,
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la condanna del a corrispondere, ex art. 2041 c.c., all'impresa CP_1
ricorrente il giusto indennizzo conseguente all'indebito arricchimento per i lavori eseguiti da quest'ultima ed oggetto del previsto sconto in fattura del
50%, oltre al pagamento delle spese di lite.
In data 3 maggio 2024 si costituiva il Condominio, chiedendo il ri-
getto della domanda attorea, in quanto improcedibile per mancato esperi-
mento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi del D.L. 132/2014, nulla per violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c., nonché infondata in fatto, in quanto parte delle somme sarebbero attualmente già oggetto di recupero coattivo in virtù di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla nei con- Parte_1
fronti del Condominio e divenuto ormai definitivo, mentre la documenta-
zione sarebbe stata consegnata pro manibus e cartaceamente dall'amministratore del Condominio al rapp.te legale della Parte_1
all'inizio del mese di agosto del 2022, con conseguente esonero del Con- dominio da qualsiasi incombente inerente alla pratica di cessione del credi-
to; chiedeva inoltre la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
per lite temeraria, per avere essa agito in giudizio con mala fede o colpa grave, oltre al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione alla pro-
curatrice antistataria.
Con ordinanza del 16 maggio 2024 il Giudice, respinte le eccezioni di improcedibilità e di nullità della domanda sollevate da parte resistente,
ammetteva parzialmente i mezzi istruttori richiesti da parte resistente, rin-
viando la causa al fine di procedere all'escussione dei testi.
All'udienza del 26 giugno 2025, esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata al 2 ottobre 2025 per la discussione ex art. 281-sexies.
5
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
In primo luogo, va rilevata l'inconferenza, ai fini del decidere, dell'eccezione con cui il Condominio deduce l'infondatezza della richiesta di pagamento attorea evidenziando che, in relazione alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto sulle fatture emesse dalla Parte_1
nell'ambito dell'appalto per cui è causa, una parte sarebbe già stata pagata, mentre per la restante parte la ricorrente avrebbe già agito in via monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo ormai divenuto definitivo. La mancata cor-
responsione di tali somme nei termini pattuiti, difatti, è richiamata nel ri- corso introduttivo esclusivamente nell'ambito della descrizione in fatto del-
la vicenda complessivamente occorsa tra le parti, ma non costituisce il pre-
supposto, né l'oggetto di alcuna domanda formulata da parte ricorrente nell'ambito del presente giudizio, sicché le circostanze evidenziate al ri- guardo dal , a prescindere dalla relativa fondatezza, non posso- CP_1
no assumere alcun rilievo ai fini dell'accoglimento o meno della domanda attorea, essendo ininfluenti rispetto alla stessa.
Tanto premesso, con riguardo alla domanda di risoluzione del con-
tratto in conseguenza della mancata consegna, da parte del , CP_1
nel termine indicato nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 24 mar-
zo 2023, della documentazione necessaria alla cessione del credito come disposto dall'art. 8 del contratto di appalto, non si ritiene che il CP_3
abbia fornito prova sufficiente che la suddetta consegna sia avvenuta.
[...]
Dei due testi indicati da parte resistente, difatti, il teste Tes_1
[...
, escusso all'udienza del 26 giugno 2025, non ha confermato alcuna del-
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le circostanze oggetto dei capi ammessi, limitandosi ad affermare “non ri- cordo assolutamente […] non ricordo neanche dell'appuntamento […] se ho assistito all'incontro in questione è stata una casualità ma non ne ho ri- cordo”.
Il teste , invece, escusso all'udienza del 6 marzo Testimone_2
2025, ha confermato il capo 1 sottopostogli, avente ad oggetto la consegna, da parte dell'amministratore del nei confronti dell'arch. CP_1 [...]
in qualità di rappresentante legale della “di tutta la Tes_3 Parte_1
documentazione necessaria alla cessione del credito”, precisando altresì che “in quell'occasione venivano consegnati all'Arch. i seguenti Tes_3
documenti: anagrafica condominiale riportante gli intestatari degli immo-
bili con dati catastali, quote di proprietà e millesimali, codici fiscali con- domini”. Se ciò è vero, tuttavia, in un secondo momento lo stesso teste è caduto in contraddizione con tale affermazione, affermando “non so dire se per la cessione del credito bastasse il verbale di assemblea o altra docu-
mentazione da sottoscrivere, e non so se vi abbia provveduto
l'amministratore”.
Può dunque osservarsi che il teste PI, dopo aver confermato la circostanza secondo cui l'amministratore avrebbe consegnato all'impresa ricorrente tutta la documentazione necessaria ai fini della cessione del cre-
dito, ha tuttavia ammesso di non essere a conoscenza di quale fosse nel det- taglio la suddetta documentazione e di non sapere se l'amministratore vi abbia o meno provveduto;
nel fare ciò, peraltro, lo stesso sembra dare per presupposto che in tale documentazione rientri il verbale di assemblea, che tuttavia non viene menzionato tra i documenti che, secondo le sue stesse
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dichiarazioni, l'amministratore avrebbe consegnato all'arch. in Tes_3
occasione dell'incontro in questione. Peraltro, lo stesso teste ammette espressamente di occuparsi esclusivamente della parte contabile ordinaria e non della gestione straordinaria dei condomini, nel cui ambito rientra la fat-
tispecie di cui si tratta, sicché è verosimile che egli non avesse una puntuale conoscenza dei documenti che il era tenuto a consegnare alla CP_1
nella fattispecie. Parte_1
Conseguentemente, non si ritiene che le sole dichiarazioni del teste
, in quanto generiche e parzialmente contraddittorie, possa- Testimone_2
no di per sé costituire una sufficiente prova dell'avvenuta consegna della documentazione che sarebbe occorsa alla per procedere ad Parte_1
istruire la pratica di cessione del credito derivante dallo sconto in fattura per l'appalto per cui è causa.
Ciò posto, è comunque il caso di rilevare che i documenti necessari ai fini della cessione del credito di imposta maturato in virtù dello sconto in fattura ai sensi dell'art. 121, D.L. 34/2020 sono elencati al comma 6-bis della stessa norma, il quale prevede un elenco più ampio rispetto alla do- cumentazione indicata dal teste PI come consegnata dall'amministratore all'arch. in occasione dell'incontro, la quale, pertanto, in ogni caso Tes_3
non risulterebbe sufficiente.
Oltre a ciò, assume rilievo anche la circostanza che, in data 24 marzo
2023 – dunque successivamente all'incontro, che sarebbe avvenuto nell'agosto 2022, e circa un anno prima della notifica del ricorso, avvenuta nell'aprile 2024 – l'avv. Torre, per conto della inviava al Con- Parte_1
dominio la missiva con cui diffidava lo stesso alla consegna della docu-
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mentazione di cui si tratta, mentre non risulta agli atti alcuna risposta con cui il Condominio abbia eccepito di aver già provveduto alla stessa.
Tale circostanza, invero, appare rilevante dovendosi ritenere che, ve-
rosimilmente, qualora la consegna fosse effettivamente avvenuta il Con- dominio non avrebbe avuto motivo per non farlo presente all'impresa ricor-
rente, onde evitare le conseguenze derivanti dall'espresso richiamo agli artt. 1453 e 1454 c.c., mentre l'assenza agli atti di una qualsiasi risposta sul punto induce a ritenere che il Condominio abbia sollevato la circostanza dell'avvenuta consegna per la prima volta in sede di comparsa di costitu- zione nel presente giudizio.
Tali considerazioni, unitamente alla testimonianza generica e vaga-
mente contraddittoria del teste PI, nonché all'assenza di un qualsiasi verbale dell'incontro dell'agosto 2022, in definitiva, non consentono di ri- tenere raggiunta una prova sufficiente della consegna all'impresa ricorrente della documentazione di cui si tratta.
Per tutte queste ragioni, considerato in particolare che, non essendo stata trasmessa la documentazione che avrebbe consentito alla ricorrente di procedere alla cessione del credito derivante dallo sconto in fattura e dun-
que di incassare il relativo importo come previsto dal contratto di appalto,
l'inadempimento del Condominio è a tutti gli effetti grave (e quindi di non scarsa importanza, cfr. art. 1455 c.c.), dev'essere positivamente accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto stipulato tra le parti il 13 gennaio 2022, a far data dall'8 aprile 2023. La diffida del
24 marzo 2023 presenta invero tutti i requisiti per la corretta produzione dell'effetto risolutorio (che in ogni caso si sarebbe prodotto per effetto della
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presente sentenza). Peraltro, il , contestando esclusivamente di CP_1
aver consegnato la documentazione di cui si tratta, non ha specificamente preso posizione sul punto, né contestato i requisiti di validità della diffida ad adempiere.
Conseguentemente, il contratto di appalto stipulato tra le parti in data
13 gennaio 2022 deve intendersi definitivamente risolto a far data dall'8
aprile 2023.
Parimenti fondata risulta la domanda di risarcimento del danno for-
mulata da parte ricorrente.
A tal proposito si richiama il principio di diritto affermato dalle se-
zioni unite (Cass., sez. un., n. 13533/01) secondo cui il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La giurisprudenza, in materia, ha altresì chiarito che “l'azione di riso- luzione e quella risarcitoria hanno in comune con l'azione di adempimento
l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è te-
nuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza
dell'obbligato” (Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2023, n. 19110).
Assume inoltre rilievo il principio secondo cui l'attore che agisce per il risarcimento del danno deve indicare il pregiudizio (patrimoniale e non)
che dichiara aver subito in conseguenza della condotta inadempiente della parte, nonchè i criteri di calcolo da seguire per la relativa quantificazione.
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Per consolidata giurisprudenza “L'onere di allegazione (…) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni gene-
riche, astratte od ipotetiche” (Cass. civ. sez. III, 13.5.2011, sent. n. 10527)
"le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda
risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta
in tesi colpevole della controparte (…), ma devono includere anche la de- scrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere
quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescin- dere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (Cass. civ., sez. III, sent., 18.1.2012, sent. n. 691,
così anche Cass. sez. Lav., 18.5.2021, sent. n. 13536; Cass. sez. lav., 23
aprile 2021, n. 10868; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2019, n.10450; Cass.
civ., sez. I, 24.9.2018, sent. n. 22460; Cass. civ., sez. III, 15.6.2018, sent. n.
15769).
Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta di aver subito un danno patrimoniale di importo pari al credito di imposta maturato in virtù dello sconto in fattura, corrispondente al 50% del valore totale dei lavori eseguiti,
il quale, secondo quanto espressamente previsto nel contratto di appalto,
avrebbe dovuto essere incassato dalla società appaltatrice a seguito della cessione a terzi, la quale tuttavia non si è perfezionata a causa della condot-
ta inadempiente del resistente, consistita nella mancata tra- CP_1
smissione della documentazione a tal uopo necessaria.
Si ritiene che tale danno rappresenti conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente del , provata nei termini indicati CP_1
11
in precedenza.
La relativa quantificazione, inoltre, risulta sufficientemente provata sulla base delle fatture e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del D.L. arch. , versati in atti e non contestati da parte CP_4
resistente.
La domanda risarcitoria va pertanto accolta.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore della spese che si liquidano, in di- Parte_1
spositivo, di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 come aggiornato ex
D.M. n.147/2022, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria-trattazione e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte, con attribuzio-
ne agli Avv. Vittorio Torre e EL AN, stante la dichiarazione dagli stessi resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun-
ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuta risoluzio-
ne del contratto stipulato tra e il Condo- Parte_1
minio di Napoli, in data 13 gennaio 2022, a far data CP_5
dall'8 aprile 2023;
- condanna il al pagamento, nei Parte_2
confronti di della somma di € 22.258,59 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 7-
12
7-2023 (data della proposizione della domanda giudiziale) al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 4227,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribu-
zione agli Avv. Vittorio Torre e EL AN, anticipatari.
Napoli, 2-10-2025
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Dodicesima Sezione Civile
Il giudice, dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note scritte depositate dalle parti;
pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15122/2023
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: Parte_1
), elett.te dom.ta in Napoli alla via G.B. Martino n. 13/A, P.IVA_1
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Vittorio Torre (C.F. e C.F._1
EL AN (C.F. in virtù di procura in C.F._2
atti
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2
elett.te dom.to alla VIA MARIO PAGANO, 30 80137 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. SPINA VITTORIA (c.f.: ) dal qua- C.F._3
le è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costi-
tuzione e risposta
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- RESISTENTE
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2-10-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispetti- vi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 5 aprile 2024, Controparte_2
(di seguito ) conveniva in giudizio il condominio di
[...] Parte_1
, Napoli, (di seguito “il ”) al fine di ottenere la CP_1 CP_1
risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con quest'ultimo in data 13
gennaio 2022 per grave inadempimento del committente, con CP_1
condanna dello stesso al risarcimento dei danni arrecati all'impresa, per un importo pari ad € 22.258,59; ne chiedeva inoltre, in via subordinata, la condanna a corrispondere all'impresa ricorrente il giusto indennizzo conse- guente all'indebito arricchimento per i lavori eseguiti dall'impresa, oltre al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Più in particolare, deduceva: Parte_1
- Che con contratto stipulato in data 13 gennaio 2022, il Condominio
affidava alla ricorrente l'appalto dei lavori per opere di manutenzio- ne ordinaria della copertura del fabbricato condominiale per l'ammontare di € 40.691,83, oltre IVA, per un totale complessivo di
€ 44.761,01;
- Che, ai sensi dell'art. 9 del contratto, il prezzo dell'appalto avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti modalità: 10% alla sotto-
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scrizione del contratto, per un importo pari ad € 4.069,18; 10% ad ef- fettivo inizio dei lavori, per un importo sempre pari ad € 4.069,18; il restante 80% in n. 6 rate mensili di pari importo, ciascuna da €
5.425,59, con decorrenza dal 30° giorno successivo all'inizio dei la-
vori;
- Che, in base a quanto pattuito dalle parti, in riferimento alle rate di pagamento l'appaltatore avrebbe emesso le relative fatture con appli- cazione dello sconto del 50%, avendo il committente optato per tale forma di agevolazione ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020;
- Che, inoltre, le parti avevano concordato che il credito di imposta maturato in virtù del suddetto sconto in fattura avrebbe poi costituito oggetto di cessione a terzi da parte dell'appaltatore, come previsto dalla normativa in materia, il quale, in tal modo, avrebbe recuperato il corrispondente importo, pari ad € 22.258,59;
- Che, pertanto, all'art. 8 del contratto le parti avevano previsto che
“Sarà cura del Committente Condominio provvedere a comunicare prima dell'inizio dei lavori il relativo riparto millesimale di spesa con l'evidenza delle quote spettanti ai singoli condomini – sia pre- ventivo che consuntivo – all'Appaltatore, al fine di consentire a
quest'ultimo di potere correttamente istruire la pratica di cessione del credito”;
- Che il Condominio si rendeva gravemente inadempiente nei paga-
menti dovuti all'impresa, avendo corrisposto, nonostante ripetuti sol- leciti, solo parzialmente le somme portate dalle fatture emesse dalla con una differenza a debito di € 13.306,39; Parte_1
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- Che inoltre, il , nonostante vari solleciti, rimaneva ina- CP_1
dempiente altresì rispetto al previsto obbligo di consegna all'impresa appaltatrice di tutta la documentazione necessaria per consentire alla stessa di istruire la pratica di cessione a terzi dei crediti maturati in virtù del menzionato sconto in fattura;
- Che, pertanto, tramite il proprio procuratore, intimava in Parte_1
data 24 marzo 2023 al Condominio committente diffida a consegnare entro il termine di 15 giorni la documentazione in questione, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1453 e 1454 c.c., senza alcun risultato;
- Che la mancata consegna di tale documentazione comportava pesanti ripercussioni economiche per l'impresa, avendo la stessa fatto affi-
damento, al momento della stipula del contratto, sul recupero delle somme oggetto del previsto sconto in fattura mediante la cessione a terzi dei crediti fiscali maturati ai sensi dell'art. 121 del D.L.
34/2020;
Alla luce di quanto esposto, adiva dunque questo Tribu- Parte_1
nale al fine di ottenere la dichiarazione, ai sensi del comb. disp. degli artt.
1453 e 1454 c.c., della risoluzione di diritto del contratto di appalto stipula-
to tra le parti per grave inadempimento del committente, con CP_1
condanna dello stesso al risarcimento dei danni arrecati all'impresa, per un importo pari al costo dei lavori eseguiti dall'appaltatrice e non pagati dal committente in quanto oggetto di sconto in fattura, il cui corrispettivo, stan-
te la mancata consegna della documentazione da parte del CP_1
non è recuperabile dalla ricorrente mediante cessione a terzi del relativo credito maturato, pari ad € 22.258,59; chiedeva inoltre, in via subordinata,
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la condanna del a corrispondere, ex art. 2041 c.c., all'impresa CP_1
ricorrente il giusto indennizzo conseguente all'indebito arricchimento per i lavori eseguiti da quest'ultima ed oggetto del previsto sconto in fattura del
50%, oltre al pagamento delle spese di lite.
In data 3 maggio 2024 si costituiva il Condominio, chiedendo il ri-
getto della domanda attorea, in quanto improcedibile per mancato esperi-
mento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi del D.L. 132/2014, nulla per violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c., nonché infondata in fatto, in quanto parte delle somme sarebbero attualmente già oggetto di recupero coattivo in virtù di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla nei con- Parte_1
fronti del Condominio e divenuto ormai definitivo, mentre la documenta-
zione sarebbe stata consegnata pro manibus e cartaceamente dall'amministratore del Condominio al rapp.te legale della Parte_1
all'inizio del mese di agosto del 2022, con conseguente esonero del Con- dominio da qualsiasi incombente inerente alla pratica di cessione del credi-
to; chiedeva inoltre la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
per lite temeraria, per avere essa agito in giudizio con mala fede o colpa grave, oltre al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione alla pro-
curatrice antistataria.
Con ordinanza del 16 maggio 2024 il Giudice, respinte le eccezioni di improcedibilità e di nullità della domanda sollevate da parte resistente,
ammetteva parzialmente i mezzi istruttori richiesti da parte resistente, rin-
viando la causa al fine di procedere all'escussione dei testi.
All'udienza del 26 giugno 2025, esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata al 2 ottobre 2025 per la discussione ex art. 281-sexies.
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Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
In primo luogo, va rilevata l'inconferenza, ai fini del decidere, dell'eccezione con cui il Condominio deduce l'infondatezza della richiesta di pagamento attorea evidenziando che, in relazione alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto sulle fatture emesse dalla Parte_1
nell'ambito dell'appalto per cui è causa, una parte sarebbe già stata pagata, mentre per la restante parte la ricorrente avrebbe già agito in via monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo ormai divenuto definitivo. La mancata cor-
responsione di tali somme nei termini pattuiti, difatti, è richiamata nel ri- corso introduttivo esclusivamente nell'ambito della descrizione in fatto del-
la vicenda complessivamente occorsa tra le parti, ma non costituisce il pre-
supposto, né l'oggetto di alcuna domanda formulata da parte ricorrente nell'ambito del presente giudizio, sicché le circostanze evidenziate al ri- guardo dal , a prescindere dalla relativa fondatezza, non posso- CP_1
no assumere alcun rilievo ai fini dell'accoglimento o meno della domanda attorea, essendo ininfluenti rispetto alla stessa.
Tanto premesso, con riguardo alla domanda di risoluzione del con-
tratto in conseguenza della mancata consegna, da parte del , CP_1
nel termine indicato nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 24 mar-
zo 2023, della documentazione necessaria alla cessione del credito come disposto dall'art. 8 del contratto di appalto, non si ritiene che il CP_3
abbia fornito prova sufficiente che la suddetta consegna sia avvenuta.
[...]
Dei due testi indicati da parte resistente, difatti, il teste Tes_1
[...
, escusso all'udienza del 26 giugno 2025, non ha confermato alcuna del-
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le circostanze oggetto dei capi ammessi, limitandosi ad affermare “non ri- cordo assolutamente […] non ricordo neanche dell'appuntamento […] se ho assistito all'incontro in questione è stata una casualità ma non ne ho ri- cordo”.
Il teste , invece, escusso all'udienza del 6 marzo Testimone_2
2025, ha confermato il capo 1 sottopostogli, avente ad oggetto la consegna, da parte dell'amministratore del nei confronti dell'arch. CP_1 [...]
in qualità di rappresentante legale della “di tutta la Tes_3 Parte_1
documentazione necessaria alla cessione del credito”, precisando altresì che “in quell'occasione venivano consegnati all'Arch. i seguenti Tes_3
documenti: anagrafica condominiale riportante gli intestatari degli immo-
bili con dati catastali, quote di proprietà e millesimali, codici fiscali con- domini”. Se ciò è vero, tuttavia, in un secondo momento lo stesso teste è caduto in contraddizione con tale affermazione, affermando “non so dire se per la cessione del credito bastasse il verbale di assemblea o altra docu-
mentazione da sottoscrivere, e non so se vi abbia provveduto
l'amministratore”.
Può dunque osservarsi che il teste PI, dopo aver confermato la circostanza secondo cui l'amministratore avrebbe consegnato all'impresa ricorrente tutta la documentazione necessaria ai fini della cessione del cre-
dito, ha tuttavia ammesso di non essere a conoscenza di quale fosse nel det- taglio la suddetta documentazione e di non sapere se l'amministratore vi abbia o meno provveduto;
nel fare ciò, peraltro, lo stesso sembra dare per presupposto che in tale documentazione rientri il verbale di assemblea, che tuttavia non viene menzionato tra i documenti che, secondo le sue stesse
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dichiarazioni, l'amministratore avrebbe consegnato all'arch. in Tes_3
occasione dell'incontro in questione. Peraltro, lo stesso teste ammette espressamente di occuparsi esclusivamente della parte contabile ordinaria e non della gestione straordinaria dei condomini, nel cui ambito rientra la fat-
tispecie di cui si tratta, sicché è verosimile che egli non avesse una puntuale conoscenza dei documenti che il era tenuto a consegnare alla CP_1
nella fattispecie. Parte_1
Conseguentemente, non si ritiene che le sole dichiarazioni del teste
, in quanto generiche e parzialmente contraddittorie, possa- Testimone_2
no di per sé costituire una sufficiente prova dell'avvenuta consegna della documentazione che sarebbe occorsa alla per procedere ad Parte_1
istruire la pratica di cessione del credito derivante dallo sconto in fattura per l'appalto per cui è causa.
Ciò posto, è comunque il caso di rilevare che i documenti necessari ai fini della cessione del credito di imposta maturato in virtù dello sconto in fattura ai sensi dell'art. 121, D.L. 34/2020 sono elencati al comma 6-bis della stessa norma, il quale prevede un elenco più ampio rispetto alla do- cumentazione indicata dal teste PI come consegnata dall'amministratore all'arch. in occasione dell'incontro, la quale, pertanto, in ogni caso Tes_3
non risulterebbe sufficiente.
Oltre a ciò, assume rilievo anche la circostanza che, in data 24 marzo
2023 – dunque successivamente all'incontro, che sarebbe avvenuto nell'agosto 2022, e circa un anno prima della notifica del ricorso, avvenuta nell'aprile 2024 – l'avv. Torre, per conto della inviava al Con- Parte_1
dominio la missiva con cui diffidava lo stesso alla consegna della docu-
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mentazione di cui si tratta, mentre non risulta agli atti alcuna risposta con cui il Condominio abbia eccepito di aver già provveduto alla stessa.
Tale circostanza, invero, appare rilevante dovendosi ritenere che, ve-
rosimilmente, qualora la consegna fosse effettivamente avvenuta il Con- dominio non avrebbe avuto motivo per non farlo presente all'impresa ricor-
rente, onde evitare le conseguenze derivanti dall'espresso richiamo agli artt. 1453 e 1454 c.c., mentre l'assenza agli atti di una qualsiasi risposta sul punto induce a ritenere che il Condominio abbia sollevato la circostanza dell'avvenuta consegna per la prima volta in sede di comparsa di costitu- zione nel presente giudizio.
Tali considerazioni, unitamente alla testimonianza generica e vaga-
mente contraddittoria del teste PI, nonché all'assenza di un qualsiasi verbale dell'incontro dell'agosto 2022, in definitiva, non consentono di ri- tenere raggiunta una prova sufficiente della consegna all'impresa ricorrente della documentazione di cui si tratta.
Per tutte queste ragioni, considerato in particolare che, non essendo stata trasmessa la documentazione che avrebbe consentito alla ricorrente di procedere alla cessione del credito derivante dallo sconto in fattura e dun-
que di incassare il relativo importo come previsto dal contratto di appalto,
l'inadempimento del Condominio è a tutti gli effetti grave (e quindi di non scarsa importanza, cfr. art. 1455 c.c.), dev'essere positivamente accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto stipulato tra le parti il 13 gennaio 2022, a far data dall'8 aprile 2023. La diffida del
24 marzo 2023 presenta invero tutti i requisiti per la corretta produzione dell'effetto risolutorio (che in ogni caso si sarebbe prodotto per effetto della
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presente sentenza). Peraltro, il , contestando esclusivamente di CP_1
aver consegnato la documentazione di cui si tratta, non ha specificamente preso posizione sul punto, né contestato i requisiti di validità della diffida ad adempiere.
Conseguentemente, il contratto di appalto stipulato tra le parti in data
13 gennaio 2022 deve intendersi definitivamente risolto a far data dall'8
aprile 2023.
Parimenti fondata risulta la domanda di risarcimento del danno for-
mulata da parte ricorrente.
A tal proposito si richiama il principio di diritto affermato dalle se-
zioni unite (Cass., sez. un., n. 13533/01) secondo cui il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La giurisprudenza, in materia, ha altresì chiarito che “l'azione di riso- luzione e quella risarcitoria hanno in comune con l'azione di adempimento
l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è te-
nuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza
dell'obbligato” (Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2023, n. 19110).
Assume inoltre rilievo il principio secondo cui l'attore che agisce per il risarcimento del danno deve indicare il pregiudizio (patrimoniale e non)
che dichiara aver subito in conseguenza della condotta inadempiente della parte, nonchè i criteri di calcolo da seguire per la relativa quantificazione.
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Per consolidata giurisprudenza “L'onere di allegazione (…) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni gene-
riche, astratte od ipotetiche” (Cass. civ. sez. III, 13.5.2011, sent. n. 10527)
"le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda
risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta
in tesi colpevole della controparte (…), ma devono includere anche la de- scrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere
quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescin- dere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (Cass. civ., sez. III, sent., 18.1.2012, sent. n. 691,
così anche Cass. sez. Lav., 18.5.2021, sent. n. 13536; Cass. sez. lav., 23
aprile 2021, n. 10868; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2019, n.10450; Cass.
civ., sez. I, 24.9.2018, sent. n. 22460; Cass. civ., sez. III, 15.6.2018, sent. n.
15769).
Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta di aver subito un danno patrimoniale di importo pari al credito di imposta maturato in virtù dello sconto in fattura, corrispondente al 50% del valore totale dei lavori eseguiti,
il quale, secondo quanto espressamente previsto nel contratto di appalto,
avrebbe dovuto essere incassato dalla società appaltatrice a seguito della cessione a terzi, la quale tuttavia non si è perfezionata a causa della condot-
ta inadempiente del resistente, consistita nella mancata tra- CP_1
smissione della documentazione a tal uopo necessaria.
Si ritiene che tale danno rappresenti conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente del , provata nei termini indicati CP_1
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in precedenza.
La relativa quantificazione, inoltre, risulta sufficientemente provata sulla base delle fatture e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del D.L. arch. , versati in atti e non contestati da parte CP_4
resistente.
La domanda risarcitoria va pertanto accolta.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore della spese che si liquidano, in di- Parte_1
spositivo, di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 come aggiornato ex
D.M. n.147/2022, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria-trattazione e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte, con attribuzio-
ne agli Avv. Vittorio Torre e EL AN, stante la dichiarazione dagli stessi resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun-
ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuta risoluzio-
ne del contratto stipulato tra e il Condo- Parte_1
minio di Napoli, in data 13 gennaio 2022, a far data CP_5
dall'8 aprile 2023;
- condanna il al pagamento, nei Parte_2
confronti di della somma di € 22.258,59 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 7-
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7-2023 (data della proposizione della domanda giudiziale) al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 4227,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribu-
zione agli Avv. Vittorio Torre e EL AN, anticipatari.
Napoli, 2-10-2025
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino)
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